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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29711/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un conflitto negativo di competenza insorto nel processo a carico di una imputata, nel quale il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, dopo l'udienza preliminare e l'apertura del dibattimento, aveva inizialmente assunto la cognizione della causa; successivamente, su eccezione del pubblico ministero formulata in udienza, aveva disposto la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale, ritenendo che i reati contestati rientrassero nella cognizione collegiale. Il Tribunale collegiale ha però sollevato conflitto, osservando che l'eventuale erronea attribuzione era stata rilevata tardivamente, oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 33-quinquies c.p.p., con conseguente permanenza della competenza presso il giudice monocratico. Nel ricorso/procedimento in Cassazione si è quindi chiesto di stabilire quale fosse il giudice competente tra monocratico e collegiale, alla luce della disciplina sull'erronea attribuzione e delle preclusioni temporali per farla valere.

La decisione

La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un conflitto negativo di competenza, lo ha ritenuto ammissibile e lo ha risolto dichiarando competente il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, disponendo la trasmissione degli atti a tale ufficio. La decisione si fonda sul rilievo che l'erronea attribuzione alla cognizione collegiale era stata eccepita oltre i termini di decadenza stabiliti dall'art. 33-quinquies c.p.p.; di conseguenza la cognizione resta radicata presso il giudice procedente, cioè il monocratico.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.p.

    La situazione descritta integra un conflitto negativo di competenza rimesso alla Corte di cassazione.

  • art. 33-bis c.p.p.

    Attribuisce taluni reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.

  • art. 33-quinquies c.p.p.

    "l’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare, o, se questa manca, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1"; "entro quest’ultimo termine deve essere proposta l’eccezione respinta nell’udienza preliminare"

    L'erronea attribuzione del reato deve essere fatta valere entro termini perentori; se il rilievo è tardivo, la competenza resta radicata nel giudice procedente.

  • art. 491, comma 1, c.p.p.

    È il termine richiamato per proporre l'eccezione quando manca l'udienza preliminare o quando l'eccezione respinta in tale sede va riproposta.

  • art. 2 l. n. 895 del 1967

    È una delle disposizioni incriminatrici richiamate nel procedimento e ritenute dal giudice rimettente astrattamente attratte alla cognizione collegiale.

  • art. 4 l. n. 895 del 1967

    È una delle disposizioni incriminatrici richiamate nel procedimento e ritenute dal giudice rimettente astrattamente attratte alla cognizione collegiale.

  • art. 23 l. n. 110 del 1975

    È una delle disposizioni incriminatrici richiamate nel procedimento e ritenute dal giudice rimettente astrattamente attratte alla cognizione collegiale.

Massime di principio

  • L'erronea attribuzione della cognizione tra tribunale monocratico e collegiale è soggetta a preclusione: deve essere rilevata o eccepita nei termini di cui all'art. 33-quinquies c.p.p.; oltre tali termini, il vizio non può spostare la competenza.
  • Quando il difetto di attribuzione viene dedotto tardivamente, la competenza rimane radicata presso il giudice che ha già assunto la cognizione del processo.
  • Il conflitto negativo tra giudici che entrambi declinano la cognizione è ammissibile e va risolto dalla Corte di cassazione individuando il giudice effettivamente competente in base alle preclusioni processuali.
  • Le disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale non operano in modo assoluto, ma vanno coordinate con il regime delle decadenze processuali, che stabilizza la competenza una volta spirato il termine per contestarla.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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