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Sentenza

Sentenza n. 9178/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione e del Merito iscritto al numero Registro Decreti R. 0000088 del 16.05.2024 avente titolo “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, disciplinante l’inserimento e l’aggiornamento delle GPS per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026; nonché di ogni atto successivo, connesso e/o consequenziale e/o presupposto, nella parte in cui non dispone per i docenti già specializzati sul sostegno-allegati A/7 e A/5, aventi valido titolo di studio delle classi di concorso di cui all’allegato B del D.P.R. 19/2016 (ITP) e ss. int., il riconoscimento dell’aggiuntivo punteggio di 24 pt. nella prima fascia della graduatoria ADSS del sostegno, scuola secondaria superiore di secondo grado, derivante dal conseguimento di abilitazione a seguito di percorso 30 CFU ex art.13 D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023 come, invece, espressamente previsto per i docenti specializzati sul sostegno aventi titolo di studio delle classi di concorso relative all’allegato A del D.P.R. 19/2016 (non ITP), e ss. int., come prescritto dall’allegato A/3 dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024, per la medesima prima fascia della graduatoria del sostegno Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.9.2024: del decreto Pubblicazione GPS 13851 del 09.08.2024 e del decreto di rettifica 6783. del 09.09.2024 USR Puglia, Ambito Territoriale della Provincia di Taranto e collegata graduatoria nella parte in cui non dispone per i docenti già specializzati sul sostegno-allegati A/7 e A/5-, aventi valido titolo di studio delle classi di concorso di cui all’allegato B del D.P.R. 19/2016 (ITP) e ss. int., il riconoscimento dell’aggiuntivo punteggio di 24 pt. nella prima fascia della graduatoria ADSS del sostegno, scuola secondaria superiore di secondo grado, derivante dal conseguimento di abilitazione a seguito di percorso 30 CFU ex art.13 D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023 come, invece, espressamente previsto per i docenti specializzati sul sostegno aventi titolo di studio delle classi di concorso relative all’allegato A del D.P.R. 19/2016 (non ITP), e ss. int., come prescritto dall’allegato A/3 dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024, per la medesima prima fascia della graduatoria del sostegno;

Giustizia amministrativa202407103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 sulle procedure di aggiornamento delle GPS, nonché la graduatoria GPS della provincia di Taranto e il relativo atto di rettifica, nella parte in cui non attribuiscono ai docenti ITP il punteggio aggiuntivo di 24 punti per l'abilitazione conseguita mediante il percorso da 30 CFU

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in possesso dell'abilitazione come insegnante tecnico-pratico e della specializzazione sul sostegno, ha contestato la disciplina ministeriale delle GPS 2024/2025 e 2025/2026. Ha dedotto che la Tabella A/3, applicabile ai docenti laureati, consente di valorizzare con 24 punti aggiuntivi l'abilitazione conseguita mediante i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale previsti dal D.P.C.M. 4 agosto 2023, mentre la Tabella A/5, applicabile agli ITP, non prevede analoga attribuzione. Secondo il ricorrente, tale differenza avrebbe violato il D.P.C.M. 4 agosto 2023, il d.lgs. 59/2017, l'art. 3 del D.M. 16 maggio 2024 n. 88, i principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, tutela del lavoro e accesso agli impieghi pubblici, nonché i pertinenti principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sono stati dedotti anche disparità di trattamento, discriminazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta. Con motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l'impugnazione alla graduatoria provinciale e al provvedimento di rettifica, lamentando il mancato riconoscimento del medesimo punteggio e la conseguente collocazione deteriore. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare dopo aver ottenuto un contratto di insegnamento.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente il ricorso principale e i motivi aggiunti e li ha respinti. Ha ritenuto infondata la censura di discriminazione tra docenti laureati e ITP. La diversa valorizzazione dei titoli è stata giudicata ragionevole perché fondata sulla diversità dei percorsi formativi e professionali: il maggior punteggio riconosciuto ai docenti laureati riflette il pregresso percorso universitario e la sua specifica rilevanza rispetto al profilo professionale docente. Il fatto che entrambe le categorie abbiano frequentato i percorsi abilitanti disciplinati dal D.P.C.M. 4 agosto 2023 non impone, secondo il Collegio, l'omogeneità delle tabelle di valutazione, poiché le situazioni di partenza e i curricula sono differenti. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto all'amministrazione un ambito di discrezionalità tecnica nella diversificazione dei punteggi mediante ordinanza ministeriale, escludendo violazioni del d.lgs. 59/2017 e del D.P.C.M. 4 agosto 2023. La censura riferita alla presenza, nella Tabella A, di figure non laureate è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché non risultavano candidati in posizione migliore rispetto al ricorrente appartenenti a tale categoria e la lesione era meramente ipotetica. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia e la contenuta attività difensiva dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • O.M. 16 maggio 2024 n. 88

    Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124

    La disciplina delle tabelle di valutazione dei titoli per le GPS è stata ritenuta legittima nella parte in cui attribuisce il punteggio aggiuntivo ai docenti laureati e non lo prevede per gli ITP.

  • Tabella A/3 dell'O.M. 16 maggio 2024 n. 88

    per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023

    La previsione del punteggio aggiuntivo di 24 punti per i docenti laureati è stata ritenuta giustificata dalla valorizzazione del pregresso percorso universitario.

  • Tabella A/5 dell'O.M. 16 maggio 2024 n. 88

    Il mancato inserimento di una corrispondente sezione per gli ITP non è stato ritenuto illegittimo, in ragione della diversità dei percorsi formativi e professionali.

  • D.P.C.M. 4 agosto 2023

    Il decreto disciplina i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale; secondo il TAR non vieta all'amministrazione di differenziare la valutazione dei titoli nelle graduatorie sulla base dei diversi curricula.

  • art. 13 D.P.C.M. 4 agosto 2023

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato una violazione derivante dalla mancata attribuzione agli ITP dei 24 punti aggiuntivi.

  • d.lgs. 59/2017

    Il decreto non è stato ritenuto ostativo alla differenziazione ministeriale dei punteggi tra docenti laureati e ITP.

  • art. 3 Cost.

    Non è stata ravvisata una disparità di trattamento irragionevole, poiché le categorie poste a confronto presentano differenti percorsi formativi e professionali.

  • art. 97 Cost.

    Non è stata ravvisata violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

  • artt. 15, 20 e seguenti Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una lesione dei diritti e principi europei dedotti.

Massime di principio

  • Nella definizione delle tabelle di valutazione dei titoli per graduatorie pubbliche, l'amministrazione può prevedere punteggi differenziati per categorie professionali che abbiano seguito percorsi formativi e professionali diversi, purché la distinzione sia coerente con la valorizzazione dei rispettivi curricula e non risulti manifestamente irragionevole o discriminatoria.
  • Il fatto che categorie diverse abbiano frequentato il medesimo percorso abilitante non impone necessariamente l'attribuzione dello stesso punteggio, quando la disciplina tenga conto anche della formazione e delle qualificazioni pregresse caratterizzanti ciascuna categoria.
  • La disciplina ministeriale della valutazione dei titoli rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione; il sindacato giurisdizionale può censurarla solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o disparità di trattamento non giustificata.
  • Una censura fondata sulla posizione di candidati solo ipoteticamente lesivi è inammissibile per carenza di interesse, se non risultano concorrenti concretamente collocati in posizione migliore e appartenenti alla categoria cui si riferisce la doglianza.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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