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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento del diniego opposto dal Comune di Baragiano all'accesso agli atti.

Giustizia amministrativa202500481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego del Comune di Baragiano sull'istanza di accesso agli atti

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comune alla propria istanza di accesso agli atti. L'istanza era stata presentata il 19 settembre 2025 e il diniego era stato comunicato nella medesima data, secondo quanto accertato dal giudice sulla base degli atti di causa. Il ricorso è stato notificato soltanto il 10 dicembre 2025. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità per tardività; il controinteressato si è costituito con atto di stile.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività. Il giudice ha ritenuto incontestabile, ex actis, che il diniego fosse stato comunicato al ricorrente il 19 settembre 2025 e che il ricorso fosse stato avviato per la notifica il 10 dicembre 2025, oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a. Non è stata quindi esaminata la fondatezza della domanda di accesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune; le spese sono state compensate nei confronti del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato

    Il ricorso contro il diniego di accesso deve essere notificato entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata; il mancato rispetto del termine comporta l'irricevibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso contro una determinazione espressa di diniego dell'accesso ai documenti amministrativi deve essere notificato entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione, ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.a.; la notificazione oltre tale termine comporta l'irricevibilità della domanda, impedendo l'esame del merito dell'accesso.
  • Il termine decadenziale per il rito sull'accesso decorre dalla comunicazione o comunque dalla conoscenza della determinazione impugnata, quando tale conoscenza risulti incontestabilmente dagli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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