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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3061/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la statuizione della Corte di appello di Messina (20/12/2023) relativa alla liquidazione delle spese di giudizio a favore della parte civile: la Corte aveva confermato le statuizioni civili ma aveva liquidato in favore del ricorrente una somma pari a euro 946, assai inferiore ai valori medi indicati in tabella (circa euro 2.836), senza fornire motivazione né considerare la voce relativa alla "fase introduttiva" del giudizio di gravame. Il ricorrente ha dedotto la mancata e insufficiente motivazione della liquidazione

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato l'assenza di motivazione della Corte territoriale circa la determinazione delle voci di spesa e il mancato esame della "fase introduttiva" nonché il significativo scostamento dai valori medi tariffari. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello civile di Messina (giudice competente per valore in grado d'appello), rimettendo a quest'ultima anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Restano confermate le altre parti della decisione (tra cui l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto).

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Norma che riguarda il reato per il quale l'imputato è stato assolto per particolare tenuità; la Cassazione non ha riformato l'assoluzione, intervenendo solo sulle statuizioni civili relative alle spese

  • Sentenza Corte costituzionale n. 173 del 2022

    sentenza della Corte cost. n. 173 del 2022

    Richiamata come parametro per la liquidazione delle spese in favore della parte civile nel giudizio di appello

  • D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (valori medi / tariffe)

    D.M. n. 55 del 10 marzo 2014

    Il decreto contiene la tabella dei valori medi per la liquidazione dei compensi: se il giudice si attiene ai valori medi non è tenuto a motivare specificamente; se si discosta dai valori medi deve indicare i criteri e motivare la congruità della somma liquidata

  • D.M. n. 155 del 2014

    Richiamato nel testo della sentenza come riferimento ai limiti tariffari; la giurisprudenza di legittimità considera il riferimento ai limiti tariffari del decreto come parametro per la liquidazione

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020

    Norma richiamata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti (discipline emergenziali/procedure semplificate), la cui applicazione temporanea è stata prorogata per specifici termini

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Stabilisce il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello quando l'annullamento riguarda la determinazione della somma liquidata a favore della parte civile: ordine seguito dalla Cassazione nel rinvio alla Corte d'appello civile

Massime di principio

  • Se il giudice penale liquida le spese della parte civile attenendosi ai valori medi del decreto ministeriale (tabella), non è richiesta una motivazione specifica; invece, ogni discostamento dai valori medi impone l'indicazione dei criteri adottati e una motivazione sulla congruità
  • La "fase introduttiva" del giudizio di gravame è una voce liquidabile: omettere di considerarla senza spiegazione può costituire motivo di annullamento della liquidazione
  • La parte civile può proporre ricorso per cassazione avverso la sola statuizione sulla rifusione delle spese quando contesti la mancanza o l'insufficienza della motivazione sulla liquidazione
  • Quando la Corte di cassazione annulla la liquidazione delle spese a favore della parte civile, se l'annullamento riguarda la determinazione dell'importo o il diritto alla liquidazione, il rinvio deve essere al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 c.p.p.)
  • In caso di decisioni che si discostano sensibilmente dai parametri medi tabellari, il giudice deve rappresentare le voci considerate e spiegare il criterio di valutazione della congruità della somma liquidata; l'assenza di tale motivazione è censurabile in Cassazione

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