Cassazione Civile, Sentenza n. 20194/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento che hanno recuperato a tassazione, tra l'altro, interessi passivi contabilizzati da Seltatel (controllata poi incorporata in Selta) relativi a un prestito obbligazionario emesso nel 2005 per gli anni 2005-2010. L'Agenzia aveva qualificato l'operazione come elusiva ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e disconosciuto la deducibilità degli interessi; la contribuente contestava la ricostruzione dei fatti (finalità del prestito e destinazione delle somme), la corretta interpretazione dell'art. 109, comma 5, TUIR (deducibilità degli interessi), la applicabilità di art. 37-bis nella forma prospettata dall'Amministrazione, l'assenza di un vantaggio fiscale e l'esistenza di valide ragioni economiche a giustificazione dell'emissione del prestito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi primo, secondo e quinto e rigettato il terzo e il quarto motivo. Ha rilevato che la sentenza impugnata era carente e incongrua su fatti decisivi (finalità del prestito e destinazione delle somme) e non aveva valutato le "valide ragioni economiche" addotte dalla contribuente; inoltre ha censurato l'errata interpretazione dell'art. 109, comma 5, TUIR (gli interessi passivi sono deducibili senza necessità del requisito dell'inerenza, nei limiti di legge). Invece la Corte ha ritenuto infondata la censura secondo cui l'art. 37-bis richiederebbe pluralità di atti: la giurisprudenza ammette che anche un singolo atto finalizzato esclusivamente a un vantaggio fiscale possa integrare elusione. Per questi motivi la sentenza della CTR è cassata nei punti accolti e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sede di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio limitatamente alle questioni rimesse.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, TUIR
Gli interessi passivi sono deducibili (nei limiti previsti dall'art. 96 TUIR) e la loro deducibilità non richiede un giudizio di inerenza rispetto a una specifica gestione; sono oneri connessi alla funzione finanziaria dell'impresa.
art. 96, TUIR
Fornisce i limiti quantitativi alla deducibilità degli interessi passivi; richiamato come limite all'applicazione dell'art. 109, comma 5.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 37-bis)
Norma anti-elusiva: può applicarsi anche quando l'operazione è costituita da un unico atto posto in essere con principale finalità il conseguimento di un vantaggio fiscale; per escludere l'elusione il contribuente deve dimostrare valide ragioni economiche e l'assenza di un vantaggio fiscale indebito.
art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, c.p.c. (motivi di cassazione)
Riferimenti processuali utilizzati per invocare la cassazione: n. 3 (violazione di norme di diritto), n. 4 (omessa motivazione su un punto decisivo) e n. 5 (omesso esame di fatti decisivi dedotti in giudizio).
art. 112 c.p.c.
Principio del giudice che decide su tutte le domande, eccezioni e istanze ritualmente proposte: l'omessa pronuncia su un motivo costituisce vizio rilevante ai fini della cassazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in subordine con riferimento al potere motivazionale e alla necessità di considerare le deduzioni delle parti.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (c.d. doppia conforme)
Riferimento alla conferma delle valutazioni di merito; la Corte ha escluso l'applicabilità della 'doppia conforme' nel caso di valutazioni contraddittorie tra primo e secondo grado in relazione alla finalità del prestito.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata nella fase di udienza pubblica per la formulazione delle conclusioni.
Massime di principio
- La deducibilità degli interessi passivi va valutata secondo l'art. 109, comma 5, TUIR e non richiede prova di inerenza a una specifica gestione aziendale: il contribuente non può essere escluso dalla deducibilità semplicemente per mancanza di inerenza.
- L'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 può trovare applicazione anche quando l'operazione elusiva sia costituita da un singolo atto posto in essere con la principale finalità di ottenere un vantaggio fiscale; non è quindi necessario dimostrare una pluralità di atti.
- Se l'Amministrazione contesta l'elusività, il giudice deve esaminare e motivare specificamente la finalità dell'operazione e la concreta destinazione delle somme raccolte: omissioni su questi punti costituiscono vizio rilevante e possono portare alla cassazione.
- Il contribuente deve provare "valide ragioni economiche" che giustifichino l'operazione per escludere la natura elusiva: documenti che dimostrino piani di investimento, flussi di cassa, delibere societarie e destinazione effettiva dei proventi sono decisivi.
- In appello il giudice non può ignorare motivi di gravame o argomentazioni rilevanti proposte dalla parte; la mancata valutazione di tali censure integra violazione dell'obbligo di decisione e giustifica il rinvio per nuovo esame.
- In presenza di contestazione su fatti non pacifici (es. destinazione dei proventi), la controversia può richiedere istruttoria supplementare e nuovo esame di merito: la cassazione può limitarsi a rinviare la causa per rinnovata valutazione.
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