Cassazione Penale, Sentenza n. 1233/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato le istanze di misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà). Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione di legge penale sostanziale e processuale in relazione agli artt. 47 e 13 ord. pen. per aver il Tribunale deciso senza acquisire la relazione del servizio sociale (relazione UEPE), ritenuta indispensabile per il giudizio prognostico sull'affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia correttamente valutato il quadro complessivo: plurimi e gravi precedenti, reati commessi in un lungo arco temporale, quattro procedimenti penali pendenti, informazioni di polizia fortemente negative (violazioni domiciliari, arresti in flagranza, denunce per evasione, frequentazione di pregiudicati), assenza di segni di resipiscenza e di attività lavorativa o riparatoria. Quanto alla mancata acquisizione della relazione UEPE, la Corte ha affermato che, pur sussistendo in generale l'onere del Tribunale di acquisire la relazione sull'osservazione del condannato, tale acquisizione può ritenersi superflua quando il corredo documentale è già di tale evidenza da attestare in modo univoco l'inidoneità della misura richiesta. Pertanto l'istruttoria, sebbene incompleta sotto il profilo formale, non ha privato il giudizio di elementi imprescindibili e non ha pregiudicato la decisione di rigetto.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
Norma richiamata dal ricorrente; dalla sentenza si evince che il Tribunale deve valutare la prognosi di reinserimento ma la mancata acquisizione della relazione UEPE non costituisce sempre violazione formale invalida quando il materiale probatorio sia già dirimente
art. 13 ord. pen.
Richiamata nel motivo di ricorso; la Corte non ha ritenuto violati i principi richiamati alla luce della sufficienza delle risultanze processuali a giustificare il rigetto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010; Sez. 1, n. 26301 del 11/04/2019; Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015 e altre
Principio consolidato: il tribunale ha l'onere di acquisire la relazione sull'osservazione in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua per l'abbondanza e la chiarezza delle risultanze documentali che attestino l'inidoneità dell'affidamento; inoltre il diniego può essere motivato anche su una sola ragione plausibile quando idonea a dimostrare la scarsa probabilità di successo della misura
Massime di principio
- L'istanza di affidamento in prova presuppone una prognosi di reinserimento: il Tribunale deve valutare reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia e, se disponibili, risultati dell'osservazione e indagine socio-familiare
- L'acquisizione della relazione UEPE è in generale obbligatoria, ma diventa superflua se il corredo documentale già dimostra inequivocabilmente l'inidoneità della misura (ad es. plurimi reati recenti, violazioni di misure, informazioni di polizia fortemente negative)
- La mancanza della relazione del servizio sociale non invalida automaticamente il rigetto: la decisione è legittima se motivata su elementi negativi chiari e documentati
- Il rigetto può fondarsi anche su una sola ragione plausibile, purché adeguatamente motivata e idonea a dimostrare la scarsa probabilità di successo dell'affidamento in rapporto agli obiettivi di rieducazione e prevenzione
- Fattori aggravanti ai fini della negativa prognosi sono: recidiva o reiterazione dei reati, pendenze processuali multiple, comportamenti in carcere o durante benefici precedenti che evidenzino mancata resipiscenza, assenza di lavoro o attività riparatorie
- Nei casi borderline o quando la documentazione non sia dirimente, l'orientamento corretto è acquisire la relazione UEPE e, se necessario, rinviare l'udienza per integrare l'istruttoria
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