L.R. Calabria 4/2000
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: ‘Istituzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la normativa calabrese del 1990 su anagrafe canina, rifugi, controllo del randagismo e tutela degli animali, rafforzando i compiti dei servizi veterinari e delle guardie zoofile, disciplinando tatuaggio, cattura, affidamento e sanzioni. È una disciplina strutturalmente storica, legata a riferimenti e importi in lire e quindi oggi sostanzialmente obsoleta.
Modifiche alla disciplina regionale su anagrafe canina, randagismo e protezione degli animali
Modifiche alla disciplina regionale su anagrafe canina e protezione degli animali
La legge regionale della Calabria interviene sulla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, per adeguarla alla legge quadro nazionale n. 281/1991. Riorganizza compiti di vigilanza, controllo sanitario, gestione dell’anagrafe canina, affidamento degli animali vaganti e regime sanzionatorio.
Ambito di applicazione e quadro generale
Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Calabria e modifica la disciplina regionale in materia di:
- anagrafe canina;
- prevenzione del randagismo;
- protezione degli animali;
- vigilanza e controlli affidati a servizi veterinari, Comuni e guardie zoofile;
- gestione di rifugi, canili sanitari e affidamento degli animali vaganti.
Vigilanza, controlli e ruolo delle guardie zoofile
La vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali può essere esercitata, oltre che dal Corpo di Polizia Municipale, anche dalle Guardie Zoofile Volontarie delle associazioni protezioniste operanti sul territorio e iscritte all’Albo regionale.
Le Guardie Zoofile Volontarie possono essere utilizzate dai Comuni per la vigilanza sull’osservanza della legge regionale, della legge regionale n. 41/1990 e della legge n. 281/1991. In alternativa, possono essere impiegate Guardie Zoofile riconosciute dalla Regione, con rilascio di apposito tesserino regionale.
Tali guardie:
- operano a titolo volontario e gratuito;
- agiscono quali pubblici ufficiali;
- hanno autonomia nell’ambito del territorio regionale;
- collaborano con i servizi ispettivi delle ASL e con l’Assessorato regionale alla sanità;
- operano in collegamento con le associazioni protezionistiche.
Le associazioni abilitate all’iscrizione all’Albo regionale ai fini della nomina dei propri associati devono:
- essere riconosciute a livello nazionale dal Ministero dell’Ambiente o dal Ministero per le Politiche Agricole;
- essere riconosciute con DPR;
- essere senza scopo di lucro. Per l’iscrizione devono presentare copia autentica dello statuto, dell’atto costitutivo e del relativo riconoscimento.
Compiti del servizio veterinario e gestione dell’anagrafe canina
Il servizio veterinario competente per territorio esercita il controllo sulla gestione dei rifugi da parte delle associazioni protezioniste iscritte all’Albo regionale e svolge funzioni ulteriori di interesse pubblico.
In particolare:
- tiene l’Anagrafe canina e la aggiorna;
- trasmette ai Comuni, ogni 6 mesi, una copia dell’Anagrafe;
- collabora con Regione, Comuni, enti e associazioni protezionistiche, promuovendo informazione ed educazione verso proprietari e opinione pubblica, anche nelle scuole, sui temi della protezione degli animali, del controllo delle nascite e del non abbandono;
- rintraccia e avverte il proprietario del cane ritrovato, indicando luogo di ricovero e modalità di riscatto;
- effettua controlli sanitari, vaccinazioni e ogni altro intervento necessario nelle strutture sanitarie;
- in caso di maltrattamento, confisca gli animali per accertarne le condizioni psico-fisiche, anche ai fini igienico-sanitari.
Animali vaganti, sterilizzazione e piccole strutture di ricovero
Gli animali vaganti devono essere sterilizzati, almeno nei casi più urgenti, in modo assolutamente indolore, mantenuti in adeguata degenza post-operatoria e, ove possibile, reinseriti nel territorio di provenienza.
I Comuni, d’intesa con le associazioni riconosciute e iscritte all’Albo regionale presenti sul territorio, possono finanziare o autorizzare l’installazione di piccole cucce igieniche rionali.
Tatuaggio e identificazione dei cani
Il tatuaggio del cane è eseguito:
- dai servizi veterinari presso le strutture operative territoriali; oppure
- da veterinari liberi professionisti iscritti all’albo professionale, previa acquisizione dei codici di riconoscimento presso le ASL competenti.
Cattura dei cani vaganti e affidamento a privati o associazioni
I cani vaganti non tatuati devono essere catturati con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dalla legge regionale n. 41/1990, dal servizio veterinario competente per territorio, tramite la propria unità operativa.
Gli animali non reclamati entro un mese, dopo osservazione sanitaria ed eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente:
- a privati cittadini che offrano sufficienti garanzie di buon trattamento;
- ad associazioni protezionistiche.
Chi riceve gli animali in affidamento può essere sottoposto a controlli da parte dei servizi veterinari e delle Guardie Zoofile Volontarie per verificare le condizioni di detenzione.
Soppressione eutanasica e divieto di cessione per vivisezione
I cani vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico solo se gravemente ammalati e incurabili. La decisione spetta al veterinario dell’ASL competente, sentite le associazioni protezioniste presenti sul territorio.
In caso di dissenso, le associazioni possono riscattare l’animale e curarlo a proprie spese, nel rispetto della disciplina richiamata dalla legge n. 281/1991.
È vietato a chiunque cedere gli animali ospiti di rifugi o canili sanitari a istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.
Condizioni di detenzione degli animali
La disciplina regionale richiede che gli animali dispongano di spazio sufficiente e di una tettoia idonea a ripararli dalle intemperie, con possibilità di movimento e di accovacciarsi comodamente.
Quanto alla catena:
- può essere usata solo per un numero limitato di ore al giorno, se necessario;
- deve avere lunghezza minima di 5 metri, oppure di 3 metri se fissata tramite anello di scorrimento e gancio snodabile a una fune di scorrimento di almeno 6 metri.
Il collare deve essere abbastanza largo da evitare strozzature o disagi dolorosi. La cuccia deve essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche.
Trasporto degli animali
Per ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 532.
Formazione e aggiornamento
La Regione deve istituire, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, in collaborazione con le associazioni protezionistiche presenti sul territorio e regolarmente iscritte all’Albo regionale:
- corsi di formazione e aggiornamento per le Guardie Zoofile Volontarie in materia di tutela degli animali;
- attività di riqualificazione per il personale dei servizi veterinari.
Sanzioni amministrative e destinazione dei proventi
Per la violazione delle disposizioni della legge si applicano sanzioni amministrative da lire 300.000 a lire 3.000.000.
Sono previste sanzioni specifiche per:
- omessa iscrizione del cane all’Anagrafe canina: lire 150.000;
- omessa sottoposizione del cane al tatuaggio indolore: lire 100.000.
I proventi delle sanzioni sono destinati alle strutture di ospitalità per animali vaganti, regolarmente autorizzate dall’Assessorato regionale alla sanità e sottoposte al controllo dei servizi veterinari e delle Guardie Zoofile Volontarie nominate dal Presidente della Giunta regionale, oltre che agli altri scopi della legge. Le somme confluiscono su un conto corrente unico predisposto dalla struttura competente dell’Assessorato regionale alla sanità.
Clausola di abrogazione finale
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la legge regionale modificativa.
Obsolescenza della disciplina
Il testo è oggi sostanzialmente superato: utilizza importi espressi in lire, richiama riferimenti normativi datati e disciplina un assetto amministrativo risalente all’anno 2000. Pur descrivendo una normativa formalmente storica in materia di randagismo e tutela animale, non appare di concreta utilità applicativa attuale.
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