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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento della Questura di Savona – -OMISSIS- Uscita Cod. Amm. m_it, a firma del Questore -OMISSIS-, notificato in data 22/10/2019

Giustizia amministrativa202000259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso sportivo adottato dal Questore di Savona

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e difetto di motivazione, sul presupposto che il diniego avrebbe potuto fondarsi soltanto su specifici titoli impeditivi non presenti nel caso concreto. Ha inoltre dedotto travisamento dei fatti, rilevando che le denunce per diffamazione e minaccia aggravata erano state archiviate, che le testimonianze non avrebbero confermato le minacce e che il provvedimento avrebbe menzionato un soggetto anonimo o non identificabile. Infine, ha valorizzato la propria buona condotta e la lunga carriera militare, richiamando una pronuncia della Corte costituzionale sul divieto di imporre al richiedente l’onere di dimostrare la propria buona condotta. Ha sostenuto che la discrezionalità amministrativa avrebbe dovuto essere esercitata secondo ragionevolezza e proporzionalità. Il diniego era motivato dalla ritenuta inaffidabilità del richiedente e dalla sua propensione al conflitto, desunte da due vicende di conflittualità interpersonale, relative a denunce archiviate nel 2015 e nel 2019.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. consentano all’autorità di pubblica sicurezza di negare la licenza non solo in presenza di condanne o di altri impedimenti tipizzati, ma anche quando il richiedente non offra sufficienti garanzie di non abusare delle armi e di buona condotta. La valutazione può fondarsi su fatti storici specifici, anche non sfociati in una condanna penale, purché siano indicati e collegati razionalmente alla prognosi di affidabilità. Nel caso concreto, le due denunce, considerate unitariamente per il comune contesto di accesa conflittualità interpersonale e rapporti animosi, sorreggevano una motivazione sintetica ma non apodittica. L’archiviazione penale non eliminava la materialità dei fatti né impediva la loro valutazione amministrativa in chiave prognostica, senza trasformare tale valutazione in un accertamento di responsabilità penale. Anche l’eventuale inesattezza del riferimento a un soggetto non identificato non era decisiva, poiché la motivazione restava autonomamente sostenuta dalle due vicende principali. Il richiamo alla lunga carriera militare non vincolava l’amministrazione, che non aveva imposto al ricorrente di provare la propria buona condotta, ma aveva valutato elementi oggettivi e recenti di litigiosità. Il giudizio amministrativo è stato ritenuto proporzionato e ragionevole, in considerazione del numero e della qualità degli episodi, della loro prossimità temporale all’istanza e della funzione preventiva del porto d’armi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    La norma concorre a delineare un sistema preventivo nel quale la licenza può essere negata quando il richiedente non dia affidamento di non abusare delle armi o non offra garanzie di buona condotta, anche al di fuori degli impedimenti tipizzati.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    La disposizione consente una valutazione discrezionale e prognostica dell’affidabilità del richiedente, fondata anche su fatti storici non seguiti da condanna penale, purché specificamente indicati e razionalmente collegati alla sicurezza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • Il diniego della licenza di porto d’armi può fondarsi, oltre che su impedimenti tipizzati o condanne penali, anche su fatti storici specifici non penalmente accertati, quando tali fatti siano indicativi di una condizione di inaffidabilità e siano razionalmente collegati alla prognosi di possibile abuso delle armi.
  • L’archiviazione del procedimento penale non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di considerare i fatti materiali sottostanti in sede amministrativa e preventiva, purché l’amministrazione non desuma da essi una responsabilità penale e li utilizzi esclusivamente per la valutazione prognostica dell’affidabilità.
  • La motivazione del diniego di una licenza di porto d’armi è sufficiente quando individua episodi concreti di conflittualità, ne evidenzia il collegamento con la prognosi di affidabilità e consente di comprendere le ragioni dell’incompatibilità con l’uso responsabile delle armi; non è necessario che ogni elemento descrittivo secondario sia decisivo, se la motivazione resta autonomamente sorretta da fatti sufficienti.
  • La lunga carriera militare o una precedente condotta generalmente irreprensibile non vincolano l’autorità di pubblica sicurezza qualora emergano episodi recenti e significativi di marcata conflittualità, idonei a incidere sulla prognosi attuale di affidabilità.
  • Il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un titolo sottoposto a condizioni rigorose di affidabilità, sicché l’autorità può esercitare una discrezionalità preventiva e prudenziale, sindacabile nei limiti della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza dell’istruttoria e non arbitrarietà.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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