Sentenza del 11/07/2017 n. 4668 - Comm. Trib. Prov. Milano
Attività in perdita sistematica - Non congruità studio di settore - Accertamento analitico induttivo - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi, sostenendo che la contabilità fosse regolarmente tenuta e che, pertanto, non potesse essere disattesa. L'accertamento traeva origine dalla perdita sistematica dell'attività e dalla non congruità dei ricavi rispetto alle risultanze dello studio di settore.
La decisione
La ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi è stata ritenuta legittima ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973. La perdita sistematica e la non congruità rispetto allo studio di settore costituiscono elementi idonei a fondare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La regolare tenuta formale delle scritture contabili non impedisce l'accertamento quando il comportamento antieconomico renda la contabilità sostanzialmente inattendibile.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi
Consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare i ricavi sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti quando gli elementi disponibili rendano inattendibile la contabilità dichiarata.
Studi di settore
La non congruità rispetto agli studi di settore costituisce un elemento indiziario che, insieme alla perdita sistematica e ad altri comportamenti antieconomici, può contribuire a fondare un accertamento analitico-induttivo.
Massime di principio
- La regolare tenuta formale della contabilità non è sufficiente a impedire l'accertamento se il risultato economico dell'attività appare sistematicamente e ingiustificatamente antieconomico.
- La perdita sistematica, considerata insieme alla non congruità rispetto agli studi di settore, può giustificare la ricostruzione presuntiva dei ricavi.
- L'accertamento non può fondarsi su un singolo indice astratto: l'Amministrazione deve utilizzare un insieme di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento fornendo spiegazioni concrete e documentate delle perdite, della non congruità o delle scelte antieconomiche.
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