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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30020/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

La controversia origina da un decreto del Prefetto di Ancona del 14 giugno 2018 che disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di un cittadino congolese per mancanza di valido titolo di soggiorno. L'interessato aveva già proposto opposizione, definita con ordinanza del giudice di pace del 6 settembre 2018, poi cassata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 5872/2020 con rinvio al giudice di pace in persona di diverso magistrato. Riassunto il giudizio, il giudice di pace con ordinanza del 23 aprile 2021 ha però respinto il ricorso ritenendo che si trattasse di una identica impugnazione già decisa e che non fosse possibile "decidere nuovamente la questione". Con il ricorso per cassazione il cittadino straniero ha dedotto violazione degli artt. 168 c.p.c. e 36 disp. att. c.p.c. e nullità derivata del procedimento e dell'ordinanza, sostenendo che il giudice di rinvio aveva erroneamente qualificato l'atto introduttivo come nuova opposizione anziché come rituale riassunzione del giudizio di rinvio; ha inoltre rappresentato di essere titolare di permesso di soggiorno per casi speciali in corso di rinnovo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Dall'esame degli atti, consentito per la natura processuale del vizio denunciato, è emerso che il giudizio definito con l'ordinanza impugnata era stato effettivamente introdotto come ricorso in riassunzione a seguito della precedente cassazione con rinvio, e non come nuova opposizione al decreto espulsivo. Ne consegue che il giudice di pace ha errato nel non trattare la causa come giudizio di rinvio e nel non pronunciarsi sulla domanda riassunta. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di Pace di Ancona, in persona di diverso magistrato, che dovrà esaminare nuovamente la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura viene prospettata come violazione di legge processuale in relazione alla corretta qualificazione dell'atto e del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura viene prospettata come nullità del procedimento e dell'ordinanza per erronea formazione del fascicolo e omessa trattazione del giudizio di rinvio.

  • art. 168 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il fascicolo e la sequenza processuale consentivano di riconoscere la natura di riassunzione del giudizio.

  • art. 36 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 168 c.p.c. quale parametro della corretta formazione e gestione del fascicolo processuale.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.

    Indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando un procedimento è stato definito con cassazione con rinvio, il successivo atto di riassunzione deve essere trattato come prosecuzione del giudizio già instaurato e non come nuova domanda, se dagli atti emerge la continuità processuale.
  • L'erronea qualificazione del ricorso in riassunzione come nuova impugnazione può integrare nullità del procedimento e dell'ordinanza resa dal giudice di rinvio, perché comporta l'omessa pronuncia sul merito della domanda riassunta.
  • In presenza di dedotto vizio processuale, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa per verificare la natura dell'atto introduttivo e la correttezza della sequenza procedimentale.
  • Il giudice del rinvio deve prendere in considerazione il contenuto del fascicolo di parte e del fascicolo d'ufficio, ove da essi emerga la precedente cassazione con rinvio e la rituale riassunzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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