Sentenza n. 224/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio-diniego/rigetto formatosi decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di accertamento di doppia conformità con prot. n. 11475 del 21.8.2025 al SUAPE Sardegna Impresa codice univoco nazionale: BRZMRN68P15H501D-27052025-1600.892965; - accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente; - nomina di un consulente tecnico d’ufficio pre – udienza con l’incarico di depositare la relazione prima dell’udienza di discussione, così da consentire al TAR di pronunciarsi nel merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-diniego formatosi sulla domanda di accertamento di doppia conformità relativa a opere edilizie già oggetto di precedenti istanze e dinieghi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi dopo sessanta giorni dalla domanda di accertamento di doppia conformità presentata al SUAPE Sardegna Impresa il 21 agosto 2025, riguardante fabbricati rurali interessati da opere asseritamente lievemente difformi dalla concessione edilizia del 2005 e prive, secondo la prospettazione ricorrente, di nuovi volumi. Ha chiesto anche l'accertamento della fondatezza della pretesa e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio. Il Comune ha eccepito che la nuova istanza riguardava il medesimo immobile e i medesimi abusi già oggetto di una precedente domanda del 2009, definita con diniego espresso nel 2010, nonché di una successiva istanza del 2022, sulla quale si era formato il silenzio-diniego e che era stata oggetto di precedente giudizio, definito con sentenza del TAR Sardegna n. 106/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8297/2024. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che la presentazione dell'istanza da parte della ditta individuale, quale soggetto dedito alla conduzione dell'area, consentisse una nuova valutazione della sanabilità degli interventi. Il TAR ha inoltre esaminato l'istanza di CTU e ha dichiarato inammissibili le note d'udienza depositate oltre il termine processuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili le note d'udienza depositate il 2 febbraio 2026, qualificandole come memoria tardiva, non essendo più applicabile l'istituto emergenziale delle note d'udienza e risultando violato il termine di due giorni liberi anteriori alla camera di consiglio. Ha ritenuto inammissibile anche la richiesta di CTU proposta con decreto presidenziale, poiché la decisione sulla consulenza tecnica spetta al collegio e non ricorrevano ragioni di urgenza. Nel merito processuale, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la domanda del 2025 riproduceva quella già definita con il diniego espresso del 2010 e quella analoga del 2022, sulla quale si era formato un silenzio-diniego ormai definitivo e si era pronunciato il giudicato amministrativo. La riproposizione dell'istanza non può eludere i termini decadenziali per impugnare i precedenti dinieghi. Il nuovo silenzio è stato qualificato come comportamento meramente confermativo, privo di autonoma lesività, in quanto l'amministrazione non aveva svolto una nuova istruttoria né una rinnovata valutazione degli interessi. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui la ditta individuale costituisse un soggetto diverso dalla persona fisica: vi è identità soggettiva tra titolare e ditta individuale. In ogni caso, il mero subentro nella conduzione dell'area non trasferisce né fa rivivere l'originaria posizione di interesse legittimo e non consente al nuovo soggetto di riproporre un'istanza già respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascuna delle amministrazioni costituite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 56 c.p.a.
Disciplina le misure cautelari monocratiche; non è applicabile a una richiesta istruttoria urgente di nomina di CTU.
art. 65, comma 2, c.p.a.
La decisione sulla consulenza tecnica d'ufficio e sulla verificazione spetta sempre al collegio.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il precedente ricorso sul silenzio relativo all'istanza del 2022 era stato ritenuto inammissibile perché il silenzio aveva valore provvedimentale negativo e doveva essere impugnato con l'azione di annullamento.
art. 29 c.p.a.
Il silenzio avente per legge valore provvedimentale è aggredibile mediante azione impugnatoria entro il termine decadenziale.
art. 2900 c.c.
Non consente all'avente causa di surrogarsi al titolare dell'interesse legittimo nell'esercizio dell'azione amministrativa o risarcitoria.
Massime di principio
- La riproposizione di un'istanza di accertamento di conformità relativa al medesimo immobile e ai medesimi abusi già definiti con un diniego espresso o con un silenzio-diniego non consente di riaprire i termini per impugnare i precedenti provvedimenti, ormai definitivi, e rende inammissibile l'impugnazione del nuovo silenzio.
- Quando la nuova istanza non introduce elementi sostanzialmente nuovi e l'amministrazione non svolge una nuova istruttoria né una rinnovata ponderazione degli interessi, il conseguente diniego ha natura meramente confermativa, è privo di autonoma lesività e non è autonomamente impugnabile.
- La ditta individuale non costituisce un soggetto distinto dalla persona fisica titolare; il mutamento della veste formale del richiedente non determina la reviviscenza del potere amministrativo né consente di eludere la definitività di un precedente diniego relativo alla medesima posizione sostanziale.
- Il mero subentro nella conduzione o disponibilità materiale di un'area non trasferisce l'originaria posizione di interesse legittimo e non abilita l'avente causa a riproporre l'azione demolitoria o risarcitoria spettante al precedente titolare.
- La consulenza tecnica d'ufficio e la verificazione sono strumenti istruttori la cui decisione spetta al collegio; la relativa richiesta non può essere introdotta come misura cautelare monocratica presidenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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