Sentenza n. 143/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, (Sezione quinta) n. 1139/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Ministero il pagamento delle somme dovute in forza di un decreto della Corte d'appello
Esito
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo che il decreto della Corte d'appello, recante condanna al pagamento di euro 6.400,00 oltre interessi legali e spese di lite, era stato integralmente eseguito prima della notificazione della sentenza di primo grado. Ha prodotto in appello la documentazione comprovante il pagamento, inclusi la comunicazione al creditore, l'ordine di pagamento e il codice identificativo del bonifico, dal quale risultava che la somma era stata riscossa dalla creditrice il 7 febbraio 2023. Il Ministero ha inoltre chiesto la condanna della creditrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., sostenendo che l'azione di ottemperanza era stata proposta senza la normale prudenza. La creditrice, regolarmente evocata, non si è costituita.
La decisione
Il CGARS ha accertato che il Ministero aveva effettivamente corrisposto quanto dovuto in esecuzione del decreto della Corte d'appello e che la prova completa dell'avvenuto pagamento era stata prodotta soltanto in grado d'appello. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza del TAR e dichiarato cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla decisione sull'ottemperanza. Ha respinto la domanda di condanna per responsabilità aggravata, poiché non risultavano elementi idonei a qualificare l'azione della creditrice come del tutto imprudente o fondata su mala fede o colpa grave; ha valorizzato anche il ritardo con cui era stato eseguito il pagamento rispetto alla formazione del titolo. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 96 c.p.c., per la valutazione della richiesta di responsabilità aggravata nel processo amministrativo.
art. 96, comma 2, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede elementi idonei a dimostrare una condotta processuale del tutto imprudente, caratterizzata da mala fede o colpa grave; tali elementi non sono stati ravvisati.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamati con riferimento alla dichiarazione resa dalla creditrice nel modello istruttorio, contenente le indicazioni del conto corrente sul quale chiedeva di ricevere il pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra in grado d'appello di avere già integralmente eseguito il titolo, il giudice deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
- La produzione tardiva in appello della prova dell'avvenuto pagamento non impedisce la dichiarazione di cessata materia del contendere, se il pagamento risulta effettivo, completo e documentalmente verificabile.
- La proposizione di un'azione di ottemperanza poi risultata non più necessaria non integra di per sé responsabilità aggravata: la condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c. richiede elementi ulteriori di mala fede, colpa grave o assoluta imprudenza, valutati anche alla luce dell'eventuale ritardo dell'amministrazione nell'eseguire il titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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