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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23670/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condòmino)

La controversia

La controversia riguarda un edificio condominiale e, in particolare, una porzione di cortile antistante il garage di proprietà delle ricorrenti. In primo grado un condomino aveva chiesto l'annullamento di una delibera assembleare che aveva nominato un nuovo amministratore e, inoltre, il rilascio da parte di una delle convenute della porzione di cortile ritenuta comune. Le odierne ricorrenti avevano resistito sostenendo che quel tratto di cortile fosse di loro proprietà esclusiva, in base a un rogito del 13.5.1970 e, in subordine, per intervenuta usucapione per possesso esclusivo e ininterrotto sin dal 1970. La Corte d'appello ha però accolto la domanda di rilascio, ritenendo operante la presunzione di comunione del cortile e insussistente la prova di un possesso esclusivo idoneo all'usucapione. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia sull'appello incidentale e violazione degli artt. 42 Cost. e 112, 115, 116 c.p.c., sostenendo di avere proposto domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere di provare la natura condominiale del bene gravasse sull'attore e che esse avessero provato il proprio diritto con il rogito del 1970; 3) violazione dell'art. 922 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando il mancato apprezzamento di documenti e prove testimoniali che avrebbero dimostrato il possesso esclusivo utile all'usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché in primo grado le ricorrenti avevano formulato soltanto un'eccezione riconvenzionale di usucapione, non una domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva, sicché non vi era omessa pronuncia sull'appello incidentale; inoltre il ricorso difettava di specificità e autosufficienza nella parte relativa al rogito e alla planimetria. Ha respinto il secondo motivo affermando che per il cortile opera la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. e che l'onere di superarla grava su chi invoca la proprietà esclusiva, non sull'attore che agisce per il rilascio. Ha respinto anche il terzo motivo perché in cassazione non è consentito rivalutare il merito delle prove, e perché l'usucapione tra comproprietari richiede un atto o comportamento univoco, idoneo a rendere impossibile agli altri partecipanti il rapporto materiale con il bene e a comunicare in modo inequivoco l'intenzione di possederlo esclusivamente; la Corte d'appello si era attenuta a tale principio escludendo la prova del requisito temporale e dell'esclusività del possesso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro formale dei motivi per violazione di legge dedotti dai ricorrenti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ricorda che non consente la censura del mero cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 42 Cost.

    è evocato dai ricorrenti insieme alle norme processuali a tutela della proprietà, ma il motivo è respinto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti sulla valutazione delle prove, ma la Corte nega il vizio denunciato

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per censurare l'apprezzamento probatorio, ma la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che l'onere di superare la presunzione di comunione spetta a chi deduce la proprietà esclusiva del bene comune

  • art. 1117 c.c.

    il cortile condominiale è oggetto di presunzione di proprietà comune se serve oggettivamente l'immobile condominiale

  • art. 1158 c.c.

    per l'usucapione è necessario il possesso esclusivo per il tempo utile, non desumibile dalle sole deduzioni delle ricorrenti

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    chi denuncia l'omessa o erronea valutazione di un documento deve produrlo e indicarne specificamente sede processuale e contenuto, altrimenti il ricorso è inammissibile in quella parte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel condominio, il cortile che assolve funzione di servizio per le unità immobiliari è presunto di proprietà comune ex art. 1117 c.c.; chi ne afferma la proprietà esclusiva deve fornire un titolo contrario chiaro e inequivoco idoneo a vincere la presunzione.
  • L'onere della prova della proprietà esclusiva o dell'esclusione di un bene dalle parti comuni grava sul condomino che la invoca, non sul soggetto che agisce per il rilascio o per il riconoscimento della natura comune del bene.
  • In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integra di regola un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'usucapione tra comproprietari richiede un comportamento univoco di interversione del possesso, idoneo a rendere impossibile agli altri partecipanti il rapporto materiale con il bene e a manifestare in modo inequivoco la volontà di possederlo esclusivamente.
  • Chi in cassazione censura la mancata considerazione di un documento deve rispettare il requisito di autosufficienza, indicandone puntualmente la produzione, la sede processuale e il contenuto rilevante; la mancata osservanza di tali oneri comporta l'inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniProprietàPossessoProveImpugnazioni
RamiCondominioDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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