Sentenza del 10/06/2015 n. 12035 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la debenza della TARSU per l'anno 2006. La contribuente sosteneva di non poter usufruire concretamente del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, poiché mancava un collegamento stradale tra la propria abitazione e il punto di raccolta, e chiedeva quindi l'annullamento della cartella. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l'impossibilità concreta di utilizzare il servizio escludesse il pagamento. Il Comune ha impugnato tale decisione sostenendo che il presupposto della TARSU è la detenzione di locali situati in una zona in cui il servizio è istituito e attivato, non l'effettiva fruizione individuale del servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso del Comune, ritenendo errata l'equiparazione tra mancata istituzione o attivazione del servizio e difficoltà o impossibilità concreta di fruirne. La TARSU è dovuta anche se l'utente non utilizza materialmente il servizio, purché il servizio sia istituito e attivato nella zona. Qualora la raccolta non sia svolta nella zona dell'immobile o sia effettuata in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, può spettare una riduzione del tributo, non l'esenzione integrale, nei limiti previsti dalla legge. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dovrà rivalutare i fatti applicando tali principi e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 58
Prevede l'istituzione della tassa annuale per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 2
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa.
Per gli immobili situati fuori dalla zona ordinaria di raccolta, il tributo non viene automaticamente escluso, ma è dovuto in misura ridotta, determinata anche in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4
Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.
Il mancato svolgimento del servizio o il suo grave e oggettivo malfunzionamento determinano una riduzione della TARSU, non l'esenzione totale.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 6
Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione di una quota della tassa.
Anche in caso di interruzione del servizio, la riduzione o restituzione è subordinata alla protrazione del disservizio e al riconoscimento, da parte dell'autorità sanitaria competente, di un danno o pericolo di danno.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti.
Il presupposto impositivo principale è la detenzione o occupazione di locali in una zona servita o formalmente ricompresa nel servizio, non l'effettivo utilizzo individuale della raccolta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
È stato richiamato dal Comune nell'impugnazione, ma la Corte ha deciso sulla base dei motivi relativi alla disciplina sostanziale della TARSU, assorbendo le ulteriori censure.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
È stato invocato dal Comune in relazione alla valutazione della prova del disservizio, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dopo l'accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- La TARSU, in linea generale, è dovuta per la mera detenzione o occupazione di locali situati in una zona in cui il servizio di raccolta è istituito e attivato, anche se il contribuente non utilizza concretamente il servizio.
- La difficoltà di accesso ai contenitori, la distanza o altri disagi oggettivi non comportano automaticamente l'esenzione totale: normalmente possono giustificare soltanto la riduzione prevista dalla disciplina applicabile.
- Per ottenere una riduzione non è sufficiente allegare una generica mancata fruizione; occorre dimostrare che il servizio non è svolto nella zona oppure che è svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari su distanza, frequenza o capacità dei contenitori.
- L'esenzione integrale non deriva dalla sola mancata utilizzazione individuale del servizio, perché la TARSU finanzia un servizio pubblico generale e non costituisce il corrispettivo diretto di una prestazione resa al singolo utente.
- Le decisioni favorevoli relative ad annualità precedenti non producono automaticamente l'esenzione per gli anni successivi, poiché ciascun periodo d'imposta è autonomo, salvo la concreta operatività di uno specifico giudicato.
- La prova del disservizio deve essere concreta, riferita all'anno d'imposta interessato e coerente con i requisiti normativi; una fotografia o una generica dichiarazione possono non essere sufficienti a dimostrare il presupposto per l'esenzione.
- La mancata urbanizzazione della zona o l'assenza di altri servizi comunali non incide automaticamente sull'obbligo TARSU, che va valutato secondo la specifica disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti.
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