Cassazione Civile, Ordinanza n. 39747/2021 del 13/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2010, emesso a seguito di verifica per evasione totale, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, IVA e IRAP. In appello il contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale: la commissione regionale aveva ritenuto legittima la ripresa soltanto per i movimenti in entrata sul conto corrente, escludendola per i prelevamenti. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo, omessa pronuncia e violazione di norme processuali e tributarie per il mancato esame dell'eccezione preliminare di carenza di potere di firma del funzionario che aveva sottoscritto l'atto impositivo, sostenendo in sostanza la nullità dell'avviso per difetto di valida delega, anche in ragione della sopravvenuta decadenza del delegato dalle funzioni dirigenziali. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha censurato la decisione regionale per avere escluso l'applicazione della presunzione legale anche ai prelevamenti sul conto corrente, assumendo che per gli imprenditori la presunzione resti operante sia per versamenti sia per prelevamenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente, ritenendo infondata la censura sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento: la sentenza di merito aveva comunque esaminato e rigettato l'eccezione di carenza di potere di firma, e la delega di firma risultava regolarmente prodotta; inoltre, la sopravvenuta decadenza dalle funzioni dirigenziali del delegato non incideva sulla validità dell'atto, poiché rileva la delega di firma e non la qualifica dirigenziale in sé. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, riaffermando che la presunzione bancaria di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 resta operante per i versamenti dei professionisti/lavoratori autonomi e, nel caso di imprenditore, per i prelevamenti, non potendo la sentenza regionale escluderla per tali movimenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario validamente delegato; la delega può essere di firma e la sua validità non richiede necessariamente una qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel motivo del ricorso principale come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990 n. 241
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'atto amministrativo, ma la Corte non ha accolto la tesi.
art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012 n. 44
La declaratoria di incostituzionalità di questa norma è stata ritenuta irrilevante sulla validità degli avvisi di accertamento già sottoscritti da funzionari delegati, perché incide sul diverso tema degli incarichi dirigenziali e non sulla disciplina della sottoscrizione dell'atto.
art. 1, comma 14, D.L.vo 30 dicembre 2013 n. 150
Richiamato nel motivo principale, senza incidere sull'esito della decisione.
art. 1, comma 8, D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, conv. in L. 27 febbraio 2015 n. 11
Richiamato nel motivo principale, senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata prospettata una censura di omessa pronuncia, ma la Corte ha osservato che la sentenza di merito aveva comunque affrontato la questione, e quindi il motivo non era fondato.
art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Prevede una presunzione legale sui movimenti bancari: sia versamenti sia prelevamenti possono essere imputati a ricavi/redditi, salva prova contraria del contribuente; la Corte ha precisato che, per i lavoratori autonomi, la limitazione derivante da Corte cost. n. 228/2014 riguarda i soli prelevamenti, mentre per i versamenti la presunzione resta ferma.
art. 51 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Norma parallela in materia IVA, richiamata per confermare la presunzione legale sui movimenti bancari e il correlato onere probatorio del contribuente.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni: l'atto resta imputabile all'organo delegante e la sua validità non è inficiata dalla sola sopravvenuta carenza della qualifica dirigenziale del delegato, purché la delega sia esistente e provata.
- Ai fini della validità dell'avviso di accertamento, non è necessario che il funzionario delegato sia dirigente; è sufficiente che appartenga alla carriera direttiva e sia legittimato dalla delega prevista dall'art. 42 d.P.R. 600/1973.
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale opera sui movimenti dei conti correnti e impone al contribuente una prova contraria analitica dell'estraneità dei movimenti ai fatti imponibili; il giudice deve valutare in modo puntuale i singoli indizi e non con affermazioni generiche.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 ha inciso sulla presunzione relativa ai prelevamenti dei lavoratori autonomi, non su quella concernente i versamenti; per i versamenti la presunzione resta operante e il contribuente ne deve provare l'irrilevanza fiscale.
- L'omessa pronuncia è censurabile in cassazione solo se la questione non sia stata effettivamente esaminata dal giudice di merito; se la sentenza ha rigettato espressamente l'eccezione, il vizio non sussiste.
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