Corte di giustizia, Sentenza C-475/17
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 agosto 2018. — Viking Motors AS e a. contro Tallinna linn e Maksu- ja Tolliamet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari – Divieto – Nozione di “imposta sul volume d’affari” – Imposta locale sulle vendite – Caratteristiche essenziali dell’IVA – Insussistenza. — Causa C-475/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con l'articolo 401 della direttiva IVA l'imposta locale estone sulle vendite applicata al dettaglio, alla ristorazione e ai servizi. Decisivo è che il tributo non possiede tutte le caratteristiche essenziali dell'IVA, in particolare la riscossione in ogni fase della filiera e il meccanismo di detrazione dell'imposta a monte. La possibile traslazione economica sul consumatore finale non è sufficiente, di per sé, a farla rientrare nel divieto di imposte sul volume d'affari.
Compatibilità con l'articolo 401 della direttiva IVA di un'imposta locale estone sulle vendite applicata al dettaglio e ai servizi
La questione giuridica
Se l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che vieta a uno Stato membro di mantenere o introdurre un'imposta nazionale che, pur essendo generale e proporzionale al prezzo di vendita, è riscossa solo al momento della vendita al consumatore finale e grava in definitiva su quest'ultimo, con possibile alterazione della concorrenza e del funzionamento del sistema comune dell'IVA.
Principio di diritto
L'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE non osta al mantenimento o all'introduzione di un'imposta nazionale sulle vendite come quella estone, quando tale prelievo non presenta tutte le caratteristiche essenziali dell'IVA: in particolare non è riscosso in ciascuna fase del processo di produzione e distribuzione e non attribuisce un diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte. Il fatto che l'imposta possa essere traslata sul consumatore finale non basta, da solo, a qualificarla come imposta sul volume d'affari vietata dal diritto dell'Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 401 della direttiva 2006/112/CE
- Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 33
- Direttiva 67/227/CEE
- Direttiva 67/228/CEE
Compatibilità con l'articolo 401 della direttiva IVA di un'imposta locale estone sulle vendite applicata al dettaglio e ai servizi
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Riigikohus (Corte suprema estone), riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione di un'imposta locale sulle vendite istituita dal Comune di Tallin e applicata alle cessioni al dettaglio, alla ristorazione e ai servizi. Le società ricorrenti chiedevano il rimborso di quanto versato, sostenendo che il tributo fosse vietato dall'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti avevano presentato dichiarazioni integrative e domande di rimborso per l'imposta sulle vendite versata in relazione agli ultimi trimestri del 2010 e all'anno 2011. L'amministrazione competente aveva però confermato, in sostanza, l'obbligo tributario e i giudici di primo e secondo grado avevano deciso in modo non uniforme: per alcune società i ricorsi erano stati respinti, per altre accolti solo limitatamente alle vendite di prodotti soggetti ad accisa.
Normativa nazionale e unionale rilevante
Sul piano unionale la Corte richiama l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte diverse dall'IVA, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari. Viene ricordato anche l'articolo 33 della sesta direttiva 77/388/CEE, sostanzialmente identico, nonché i considerando 4 e 7 della direttiva IVA, dedicati alla neutralità e al buon funzionamento del sistema comune dell'IVA. Sul piano interno, la legge estone sulle imposte locali e il regolamento n. 45 del Comune di Tallin prevedevano un'imposta locale pari all'1% del valore di vendita, dovuta nel settore retail, ristorazione e servizi, calcolata sul prezzo di vendita al netto dell'IVA.
Questione pregiudiziale
Il giudice estone chiedeva, in sostanza, se l'articolo 401 della direttiva IVA osti a un'imposta nazionale generale e proporzionale al prezzo, riscossa solo nella fase finale della vendita al consumatore, quando il peso economico dell'imposta grava in definitiva sul consumatore e si teme un effetto distorsivo sulla concorrenza e sul sistema comune dell'IVA.
Ragionamento della Corte
La Corte ricostruisce la nozione di "imposta sul volume d'affari" alla luce della propria giurisprudenza, in particolare della sentenza Banca popolare di Cremona. Tale nozione va riferita alle imposte che presentano le caratteristiche essenziali dell'IVA, ossia:
- applicazione generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi;
- proporzionalità al prezzo;
- riscossione in ciascuna fase del processo produttivo e distributivo;
- possibilità di detrazione dell'imposta assolta a monte.
Nel caso esaminato, la Corte rileva che il tributo estone non soddisfa le terze e quarte caratteristiche essenziali: non è riscosso in ogni fase della filiera e non attribuisce un diritto a detrazione dell'imposta precedente. Questa sola circostanza è sufficiente per escludere che si tratti di un'imposta avente il carattere di imposta sul volume d'affari vietata dall'articolo 401.
La Corte respinge anche l'argomento secondo cui l'imposta sarebbe comunque vietata perché, in pratica, potrebbe essere trasferita sul consumatore finale. Dalla disciplina nazionale non emergeva infatti un obbligo di rivalsa o di indicazione separata in fattura, sicché la traslazione sul consumatore era solo possibile e non necessaria. Manca quindi la certezza che il tributo gravi definitivamente sul consumatore come l'IVA.
Infine, la Corte esclude che l'imposta possa pregiudicare il funzionamento del sistema comune dell'IVA o la neutralità concorrenziale, proprio perché non colpisce le transazioni in modo analogo all'IVA e perché l'eventuale differenza di trattamento dipende dal comportamento del venditore, che può decidere se trasferire o meno l'onere economico all'acquirente.
Dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE non osta al mantenimento o all'introduzione di un'imposta come l'imposta sulle vendite estone oggetto del procedimento principale.
Principi pratici per l'operatore
Per valutare se un tributo nazionale sia incompatibile con l'articolo 401 della direttiva IVA, non basta verificare che esso sia proporzionale al prezzo o che, economicamente, possa ricadere sul consumatore finale. Occorre accertare se presenti tutte le caratteristiche essenziali dell'IVA; in mancanza anche di una sola di esse, il divieto unionale non opera. La decisione è rilevante per le imposte locali sul consumo e per tutte le figure impositive nazionali che si collocano accanto all'IVA senza replicarne integralmente la struttura.
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