Cassazione Civile, Ordinanza n. 29232/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e, per la medesima ragione, anche della sentenza di primo grado, rilevando la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci. Ha quindi disposto il rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Avellino per l'integrazione del contraddittorio, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno 2007, con cui l'Ufficio ha determinato il reddito d'impresa di una società di fatto tra due coniugi e, conseguentemente, il reddito imputato alla socia. L'accertamento era fondato sull'esame della documentazione contabile e su una serie di indici ritenuti sintomatici dell'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale collettiva. La CTP aveva annullato l'atto, mentre la CTR, in appello dell'Ufficio, lo aveva riformato ritenendo integrati gli elementi di una gestione comune dell'impresa e di un reddito d'impresa collettiva. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi, ma dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il Collegio ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare del processo: la mancata partecipazione al giudizio di tutti i soggetti necessari, cioè società di fatto e soci, a fronte di un accertamento unitario sul reddito della società di persone e dei soci. Il richiamo giurisprudenziale serve a ribadire che, in simili controversie, il litisconsorzio necessario originario impone la partecipazione di tutti i soggetti interessati, con nullità assoluta del giudizio se il contraddittorio non è stato correttamente instaurato o integrato.
Norme richiamate
art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
società di persone e associazioni
l'unitarietà dell'accertamento del reddito della società e l'automatica imputazione ai soci comportano che la controversia investe inscindibilmente società e soci.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
nei giudizi relativi all'accertamento unitario deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la sua omissione determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
se i ricorsi sono tutti pendenti dinanzi alla stessa commissione, il giudice deve disporne la riunione, che diviene necessaria in presenza di litisconsorzio necessario.
art. 39 c.p.c.
se i ricorsi sono pendenti davanti a giudici diversi, la riunione va disposta davanti al giudice preventivamente adito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 5, comma 1
l'inderogabilità della competenza territoriale non osta alla riunione e al simultaneus processus resi necessari dal litisconsorzio.
art. 111 Cost., comma 2
l'integrità del contraddittorio e la ragionevole durata del processo giustificano la disciplina del simultaneus processus e la deroga alla frammentazione dei giudizi.
artt. 6 e 13 CEDU
sono richiamati a sostegno dell'esigenza di evitare formalità superflue e di garantire la ragionevole durata del processo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b)
la CTR deve rimettere la causa al primo giudice quando rileva che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l'accertamento unitario del reddito di una società di persone o di fatto e dei redditi dei soci, la lite è inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
- La mancata partecipazione di società e soci al giudizio determina nullità assoluta del processo e della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Se più ricorsi relativi alla medesima fattispecie sono pendenti davanti allo stesso giudice, la riunione non è una mera facoltà ma diventa necessaria per assicurare il litisconsorzio necessario e l'unità della decisione.
- Se il contraddittorio non è stato correttamente instaurato nel primo grado, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- La tutela dell'integrità del contraddittorio può prevalere sulla frammentazione delle cause e giustifica la concentrazione del processo per evitare decisioni contrastanti e inutili duplicazioni processuali.
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