Cassazione Penale, Sentenza n. 11785/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per i semestri dal 17/10/2014 al 17/06/2016. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 111, comma 7, Cost. e vizio di motivazione: per il periodo 17/10/2014-17/04/2015 il Tribunale avrebbe negato la liberazione malgrado mancassero censure formali (assente diffida documentata); per il periodo 17/04/2015-17/06/2016 il Tribunale avrebbe illogicamente proiettato retrospettivamente fatti di bancarotta commessi nel 2016-2018 come indicativi di indole criminosa anteriore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza correttamente ha valutato, anche se senza attendere la definizione del procedimento penale, la rilevanza delle condotte di bancarotta fraudolenta (commesse dal 2016 al 2018 e riconducibili a distrazione/dissipazione) ai fini della liberazione anticipata. Ha ritenuto logico e conforme a giurisprudenza il proiettare il disvalore personologico di condotte organizzate e preparatorie anche su periodi precedenti, considerata la preventiva organizzazione delle condotte illecite e il fatto che esse sono state poste in essere durante l'esecuzione della misura alternativa. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 111, comma 7 Cost.
Rilevato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto che l'inosservanza di questo principio sia stata concretamente provata o abbia compromesso il diritto di difesa nel procedimento di sorveglianza.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018 (La Martina), Rv. 274870-01
Principio richiamato: nel giudizio per liberazione anticipata il magistrato di sorveglianza valuta autonomamente la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo anche in presenza di condotte di rilievo penale, avendo come limite solo l'accertamento dell'insussistenza del fatto.
Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019 (De Bello), Rv. 276498-01
Ribadito che il procedimento di sorveglianza può valutare fatti costituenti ipotesi di reato senza attendere la definizione del procedimento penale, purché si valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo.
Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997 (Pirozzi), Rv. 207705
Principio secondo cui, pur valutando la condotta frazionatamente per ciascun semestre, i reati commessi in stato di libertà possono far proiettare negativamente il comportamento anche sul periodo precedente in detenzione, evidenziando la mancanza di volontà rieducativa.
Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011 (Ndoci), Rv. 252186
Conferma del principio che la ricaduta nel reato durante il periodo di libertà è elemento rivelatore dell'assenza di adesione al percorso rieducativo anche nel periodo precedente.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza può valutare fatti costituenti ipotesi di reato anche prima della definizione del relativo procedimento penale, se pertinenti alla valutazione dell'adesione al trattamento rieducativo; non è necessario attendere la sentenza penale definitiva.
- Le condotte illecite poste in essere durante l'esecuzione di una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) sono rilevanti e possono ostare alla concessione della liberazione anticipata.
- Fatti criminosi organizzati o preparatori possono essere proiettati retrospettivamente su periodi precedenti la consumazione quando sussistono elementi che ne dimostrano la pianificazione o la continuità, incidendo sulla valutazione semestrale della condotta.
- Il giudice di sorveglianza deve comunque esaminare l'esistenza e la rilevanza delle contestazioni in contraddittorio; la valutazione resta autonoma rispetto a quella del giudice penale, con il limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto.
- In sede di istanza frazionata per semestri, la condotta successiva (anche in libertà) rappresenta un elemento sintomatico della volontà del condannato già nei periodi precedenti se indica una perdurante mancanza di adesione al percorso rieducativo.
- Se il ricorso è rigettato, è prevedibile la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi delle norme procedurali (art. 616 c.p.p.).
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