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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35092/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'8 aprile 2025. Il testo non specifica i singoli motivi né i fatti concreti dell'evasione contestata; riferisce che le censure riproponevano profili già esaminati e respinti dai giudici di merito, sia sulla sussistenza degli elementi costitutivi, anche soggettivi, del reato, sia sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: i motivi, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, non erano consentiti in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze, coerente con le emergenze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche; le valutazioni di merito non erano quindi censurabili in cassazione. Dall'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta sussistenza dei costituti anche soggettivi dell'evasione contestata oltre che con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 131 bis cp.

    La valutazione di merito sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p., se motivata in modo coerente e priva di manifeste incongruenze logiche, non è riesaminabile in sede di legittimità attraverso la mera riproposizione di censure già disattese.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; la sentenza qui disponibile non ne precisa ulteriormente il contenuto.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, coerente con gli atti e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La valutazione di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi, anche soggettivi, del reato non è censurabile in cassazione quando le doglianze non evidenziano vizi della motivazione rilevanti in sede di legittimità.
  • La valutazione di merito sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante motivi meramente ripetitivi, se sorretta da motivazione immune da manifeste incongruenze logiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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