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Interpello

Risposta n. 165 del 31/08/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Determinazione del reddito imputabile a una beneficiaria residente in Italia di un trust trasparente estero.

Il quesito

La contribuente chiede come determinare e dichiarare in Italia il reddito derivante dai due trust americani sorti dopo la morte del padre, divenuti trasparenti nei confronti dei figli, inclusa la distinzione tra patrimonio e reddito nelle attribuzioni effettuate dopo la morte della madre e il trattamento degli immobili e delle attività finanziarie statunitensi.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'Istante ritiene che i trust siano stati fiscalmente interposti alla madre fino al suo decesso del 20 maggio 2025 e trasparenti da tale momento. Sostiene di dover dichiarare per trasparenza i redditi maturati dal decesso, distinguendo la componente patrimoniale, valorizzata a tale data, da quella reddituale, e applicando eventualmente la presunzione dell'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR; ritiene inoltre non imponibile la plusvalenza relativa agli immobili acquisiti per successione.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia assume senza esaminarla la qualificazione del trust come trasparente dopo il decesso della madre. Poiché l'Istante è beneficiaria individuata e il patrimonio deve essere distribuito ai figli in quote uguali senza discrezionalità dei trustee, l'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR non si applica. La determinazione del reddito imputabile deve avvenire secondo le regole fiscali statunitensi, come chiarito dalla circolare n. 34/E del 2022. L'Istante deve adempiere agli obblighi fiscali italiani dal periodo d'imposta 2025, inclusi dichiarazione, monitoraggio fiscale e, ove dovuti, IVIE e IVAFE.

Trust trasparente estero e redditi imputabili alla beneficiaria residente

La risposta n. 165/2026 riguarda una contribuente cittadina statunitense fiscalmente residente in Italia, divenuta beneficiaria di un trust costituito in California dai genitori, entrambi fiscalmente residenti negli Stati Uniti. Il quesito concerne le modalità di determinazione del reddito da imputare in Italia alla beneficiaria dopo il decesso della madre, con particolare riferimento alla distinzione tra patrimonio e reddito nelle attribuzioni del trust.

Fattispecie e struttura del trust

Il trust è stato istituito il 18 ottobre 2006. I genitori erano inizialmente co-trustee e beneficiari dei redditi netti dei beni conferiti. L'Istante e i fratelli non disponevano di poteri di intervento sulla gestione o sulla modifica del trust e non erano beneficiari individuati finché fosse rimasto in vita uno dei genitori.

Dopo la morte del padre, avvenuta nel 2020, il patrimonio è stato suddiviso in due patrimoni separati:

  • il Survivor's Trust, revocabile a discrezione della madre;
  • il Decedent's Trust, irrevocabile.

La madre era l'unica beneficiaria dei due trust derivati durante la propria vita. Alla sua morte, il patrimonio residuo, al netto delle spese funerarie e delle imposte dovute, avrebbe dovuto essere distribuito in parti uguali ai tre figli o ai loro eredi.

Dal 1° dicembre 2021 la madre è divenuta co-trustee insieme al fratello e alla sorella dell'Istante. Dopo che, l'11 luglio 2023, la madre è stata dichiarata incapace di prendere decisioni senza assistenza, i fratelli dell'Istante sono stati autorizzati da una corte californiana a effettuare una distribuzione eccezionale di capitale ai tre figli. L'Istante ha dichiarato tale partecipazione ai fini del monitoraggio fiscale, ma non l'ha assoggettata a imposta sul reddito in Italia, ritenendola una distribuzione di capitale; la somma è stata invece dichiarata e tassata negli Stati Uniti come donazione.

La madre è deceduta il 20 maggio 2025. In applicazione dell'atto istitutivo e della modifica del 2021, il patrimonio residuo dei due trust, costituito da attività finanziarie presso intermediari statunitensi e immobili situati negli Stati Uniti, è stato suddiviso in parti uguali tra i tre figli.

Quesito della contribuente

L'Istante chiede come determinare il reddito imputabile per trasparenza al beneficiario individuato e come adempiere correttamente agli obblighi fiscali italiani per il periodo d'imposta 2025.

In particolare, sostiene che i trust derivati siano rimasti fiscalmente interposti alla madre fino al suo decesso e che soltanto dal 20 maggio 2025 siano divenuti trust trasparenti nei confronti dei figli. Chiede quindi se debba dichiarare i redditi conseguiti dal trust a partire dalla morte della madre, anche indipendentemente dall'effettiva distribuzione.

L'Istante ritiene inoltre necessario distinguere:

  • la componente patrimoniale, da valorizzare alla data del decesso della madre;
  • la componente reddituale, costituita dall'eventuale eccedenza rispetto al valore dei beni a tale data.

Quanto agli immobili, sostiene che l'eventuale plusvalenza non dovrebbe essere imponibile in Italia poiché gli immobili sarebbero stati acquisiti per successione, con conseguente applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del TUIR.

Normativa e prassi richiamate

Il trust è riconosciuto nell'ordinamento italiano per effetto della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, con efficacia dal 1° gennaio 1992.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha modificato l'articolo 73 del TUIR, includendo il trust tra i soggetti passivi IRES e distinguendo, ai fini delle imposte dirette, tra:

  • trust trasparenti, con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi sono imputati ai beneficiari per trasparenza;
  • trust opachi, privi di beneficiari di reddito individuati, i cui redditi sono tassati in capo al trust.

L'articolo 73, comma 2, del TUIR stabilisce che, quando i beneficiari sono individuati, i redditi del trust sono imputati in proporzione alle quote stabilite nell'atto istitutivo o in documenti successivi oppure, in mancanza, in parti uguali. Il beneficiario individuato deve essere non soltanto nominativamente identificato, ma anche titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento della quota di reddito attribuitagli.

L'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR qualifica come redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche quando il trust o il beneficiario non siano residenti, nonché alcune attribuzioni provenienti da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.

L'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR dispone che, quando relativamente alle attribuzioni di trust esteri a beneficiari residenti in Italia non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.

L'Agenzia richiama inoltre le circolari n. 48/E del 6 agosto 2007, n. 61/E del 27 dicembre 2010, n. 28/E del 2 luglio 2012, n. 38/E del 23 dicembre 2013 e n. 34/E del 20 ottobre 2022.

Qualificazione assunta dall'Agenzia

L'Agenzia precisa che il quesito non riguarda la qualificazione del trust e, pertanto, assume acriticamente quanto rappresentato dall'Istante, ossia che il trust sia fiscalmente interposto fino alla morte della madre e trasparente nei confronti dei figli dopo tale evento.

Ricorda tuttavia che, secondo la prassi amministrativa, non sono fiscalmente validi i trust istituiti o gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. Rientrano in tale ambito, tra gli altri, i trust nei quali il trustee sia vincolato da istruzioni del disponente o dei beneficiari oppure non possa esercitare autonomamente i propri poteri gestionali e dispositivi.

Applicazione dell'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR

L'Agenzia esclude l'applicazione dell'articolo 45, comma 4-quater, nel caso concreto.

La disposizione, secondo la circolare n. 34/E del 2022, introduce una presunzione relativa destinata principalmente alle attribuzioni effettuate da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, quando il beneficiario non disponga di elementi per distinguere la parte riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito.

Nel caso esaminato, invece, i trust prevedono espressamente che, alla morte della madre, l'intero patrimonio sia distribuito in parti uguali ai tre figli, senza alcuna discrezionalità dei trustee. L'Istante è quindi una beneficiaria individuata. Non si tratta, pertanto, di un'attribuzione di un trust opaco soggetta alla presunzione di integrale imponibilità prevista dall'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR.

Determinazione del reddito del trust trasparente estero

L'Agenzia conferma che, per determinare il reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario residente, occorre tenere conto delle regole fiscali dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 34/E del 2022.

Di conseguenza, non viene accolta la proposta dell'Istante di applicare direttamente l'articolo 45, comma 4-quater, né viene avallato il criterio prospettato di determinare autonomamente in Italia una componente patrimoniale valorizzata al 20 maggio 2025 e una componente reddituale costituita dall'eccedenza. La risposta non fornisce inoltre una specifica pronuncia sulla non imponibilità della plusvalenza immobiliare ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del TUIR.

Obblighi fiscali dal periodo d'imposta 2025

Dal 20 maggio 2025 l'Istante è considerata beneficiaria individuata di un trust estero trasparente e deve porre in essere i conseguenti adempimenti fiscali a partire dal periodo d'imposta 2025, sulla base dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 34/E del 2022.

Devono essere considerati anche:

  • gli obblighi di monitoraggio fiscale, secondo la circolare n. 38/E del 2013;
  • gli eventuali obblighi relativi all'IVIE sugli immobili detenuti all'estero, secondo la circolare n. 28/E del 2012;
  • gli eventuali obblighi relativi all'IVAFE sulle attività finanziarie detenute all'estero, secondo la medesima circolare.

Conclusioni

Assumendo la qualificazione prospettata dall'Istante, l'Agenzia riconosce che, dopo la morte della madre, i trust derivati operano come trust trasparenti con beneficiari individuati. I redditi riferibili alla quota dell'Istante devono essere imputati secondo l'articolo 73, comma 2, e qualificati come redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR, determinandoli sulla base delle regole fiscali statunitensi applicabili al trust.

La presunzione dell'articolo 45, comma 4-quater, non opera perché la beneficiaria è individuata e le quote spettanti ai figli sono determinate dall'atto senza discrezionalità dei trustee. Il parere è reso sulla base degli elementi e dei documenti prodotti, assunti come veritieri e correttamente attuati, restando impregiudicati i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria su fatti, atti o negozi non rappresentati o rappresentati in modo difforme.

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