Risposta n. 164 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, la base imponibile in Italia deve coincidere con la sola quota della pensione che sarebbe tassabile in Germania, quindi l'importo lordo va ridotto della quota esentasse attestata dal competente ufficio fiscale tedesco.
Tassazione in Italia della quota esente di una pensione di sicurezza sociale tedesca percepita da residente italiano cittadino italiano
Il quesito
Il contribuente chiede se, nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta Z, possa escludere dall'importo lordo della pensione tedesca la quota annuale non imponibile certificata dall'ufficio di Neubrandenburg, applicando il paragrafo 14, lettera e) a), del Protocollo alla Convenzione Italia-Germania, anziché dichiarare l'intera pensione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che, per i pensionati cittadini italiani residenti in Italia che siano stati fiscalmente residenti in Germania prima del trasferimento, la quota di pensione di sicurezza sociale certificata come esente in Germania non concorre al reddito imponibile in Italia, in base al paragrafo 14, lettera e) a), del Protocollo aggiuntivo e all'accordo amichevole Italia-Germania del 2025, avente efficacia dal 1° gennaio 2025.
Tassazione in Italia della quota esente di una pensione di sicurezza sociale tedesca
L’interpello riguarda il trattamento fiscale, in Italia, di una pensione di sicurezza sociale erogata dalla Germania a un soggetto residente in Italia e cittadino italiano. Il tema centrale è se la quota annuale di pensione riconosciuta come esente dalla normativa tedesca debba essere esclusa dal reddito imponibile italiano oppure se debba essere dichiarato l’intero importo lordo.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Il contribuente, cittadino italiano e residente in Italia, percepisce una pensione erogata dall’istituto nazionale tedesco di previdenza, derivante da contributi obbligatori versati in relazione a un cessato rapporto di lavoro subordinato svolto in Germania. In un precedente interpello sul medesimo oggetto, relativo a un’annualità diversa, l’Agenzia aveva richiesto documentazione integrativa sulla residenza fiscale pregressa in Germania e sulla natura del trattamento pensionistico; la documentazione non era stata prodotta entro un anno, con conseguente rinuncia implicita all’istanza.
Nella nuova istanza il contribuente afferma di disporre di un certificato rilasciato dall’ufficio delle imposte di Neubrandenburg, relativo alla quota annuale esentasse della pensione per l’anno Z, ai fini dell’applicazione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania. La certificazione precisa che, per le pensioni corrisposte a cittadini italiani residenti in Italia, l’imposizione è esclusiva in Italia, ma l’imposta italiana può essere calcolata soltanto sull’importo che sarebbe tassabile in Germania secondo la normativa tedesca.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede se, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta Z, sia legittimo scomputare dall’importo della pensione la quota non imponibile indicata nel certificato tedesco, così da assoggettare a tassazione in Italia soltanto la differenza tra pensione annua lorda e quota esente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che la base imponibile italiana debba essere determinata applicando il paragrafo 14, lettera e) a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Germania, secondo il quale l’imposta italiana deve essere calcolata solo sull’importo che risulterebbe tassabile in Germania se il beneficiario fosse residente in tale Stato. Secondo questa impostazione, la quota certificata come esente dall’ufficio di Neubrandenburg non deve entrare nella base imponibile italiana, con conseguente tassazione soltanto del residuo importo imponibile.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 3, comma 1, del TUIR, secondo cui per i residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo formato da tutti i redditi posseduti, e l’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che qualifica come redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Sul piano convenzionale, viene richiamata la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania. In via generale, l’articolo 18 prevede la tassazione delle pensioni nello Stato di residenza del beneficiario. L’articolo 19 contempla alcune eccezioni per le pensioni connesse a funzioni pubbliche, mentre il paragrafo 4 dello stesso articolo disciplina le pensioni e gli assegni corrisposti in base alla legislazione sulla sicurezza sociale da uno Stato o da enti pubblici, prevedendo l’imposizione esclusiva nello Stato della fonte solo se il beneficiario ha la nazionalità di tale Stato e non quella dello Stato di residenza.
Viene inoltre richiamato il paragrafo 14, lettera e) a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, secondo cui, per i soggetti già residenti in Germania e poi trasferiti in Italia, l’imposta italiana è prelevata solo sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.
Infine, l’Agenzia richiama l’accordo amichevole firmato il 15 e 17 novembre 2025, concluso ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione, con efficacia dal 1° gennaio 2025. L’accordo prevede che le pensioni di cui al paragrafo 14, lettera e) (i), ricevute da cittadini italiani residenti in Italia siano tassate esclusivamente in Italia, ma solo per l’ammontare che risulterebbe imponibile ai sensi dell’articolo 22 della legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche. Lo stesso accordo prevede che l’ufficio di Neubrandenburg rilasci una certificazione unica, utilizzabile presso le autorità fiscali italiane, recante la quota esente secondo la normativa tedesca.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa preliminarmente che la verifica dell’effettiva residenza fiscale è una questione di fatto, non oggetto di interpello; la risposta è quindi resa assumendo come vero che il contribuente sia fiscalmente residente in Italia.
Nel merito, conferma che, per la normativa interna, la pensione percepita da un residente italiano sarebbe imponibile in Italia. Tuttavia, in presenza della disciplina convenzionale con la Germania, deve prevalere il Trattato internazionale.
L’Agenzia interpreta le disposizioni convenzionali nel senso che:
- le pensioni di sicurezza sociale erogate da un ente pubblico tedesco a soggetti di nazionalità tedesca restano imponibili esclusivamente in Germania;
- se la pensione è corrisposta a un residente in Italia con cittadinanza italiana, si applica il regime di imposizione esclusiva nello Stato di residenza, cioè in Italia;
- per i soggetti che, prima del trasferimento in Italia, erano fiscalmente residenti in Germania, il paragrafo 14, lettera e) a), del Protocollo limita però l’imposizione italiana all’ammontare che sarebbe imponibile secondo la normativa tedesca.
Alla luce dell’accordo amichevole del 2025 e della certificazione rilasciata dall’ufficio di Neubrandenburg, l’Agenzia conclude che la quota di pensione di sicurezza sociale certificata come esente in Germania non è soggetta alla potestà impositiva italiana, purché il contribuente sia stato fiscalmente residente in Germania prima del trasferimento della residenza in Italia.
Conclusioni operative
Per l’anno d’imposta Z, il contribuente può quindi escludere dalla base imponibile italiana la quota della pensione tedesca attestata come esente dal competente ufficio finanziario di Neubrandenburg, senza dichiarare tale quota come reddito imponibile in Italia, a condizione che risulti la precedente residenza fiscale in Germania. In sostanza, la base imponibile italiana coincide con il solo importo che rimane imponibile secondo la normativa tedesca, come certificato dall’autorità fiscale tedesca competente.
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