Risposta n. 169 del 3/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene ammissibili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, purché riguardino beni strumentali nuovi agevolabili, destinati a strutture produttive nella ZES Unica e indicati nelle comunicazioni previste, sostenendo che per il leasing rilevi la consegna del bene al locatario e non sia ostativo il fatto che il contratto sia stato stipulato prima della comunicazione preventiva.
Applicabilità del principio di incentivazione al credito d’imposta ZES Unica per investimenti effettuati nel 2026 mediante leasing.
Il quesito
La società chiede se un investimento realizzato nel febbraio 2026, mediante contratto di leasing stipulato e bene consegnato prima della comunicazione preventiva, possa beneficiare del credito d’imposta ZES Unica; in particolare, chiede quale rilevanza abbiano il periodo agevolato, l’impegno giuridicamente vincolante, la stipula del leasing, la consegna del bene e la presentazione delle comunicazioni preventiva e integrativa.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene rispettato il principio di incentivazione. Per le agevolazioni fiscali l’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 651/2014 richiede che la misura sia entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori; l’avvio coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante o altro impegno irreversibile. Poiché il credito ZES Unica è stato reiterato senza soluzione di continuità e la misura 2026 era vigente quando è stato stipulato il leasing, l’investimento è ammissibile, assumendo veritiere le circostanze rappresentate. La società può quindi fruire del credito per il 2026, subordinatamente al rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e degli adempimenti comunicativi.
Credito d’imposta ZES Unica e principio di incentivazione
La risposta n. 169/2026 riguarda l’applicabilità del principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a un investimento effettuato nel 2026 mediante contratto di locazione finanziaria, prima della presentazione della comunicazione preventiva richiesta per il credito d’imposta ZES Unica.
Fattispecie e contesto
La società Alfa S.r.l. svolge attività di edilizia privata e pubblica mediante una struttura produttiva situata in un comune ricompreso nei territori agevolabili della ZES Unica. Nei mesi di gennaio e febbraio 2026 ha acquisito, mediante leasing, un bene strumentale nuovo da destinare stabilmente all’attività svolta presso tale struttura.
La società dichiara che il bene:
- è strumentale all’attività d’impresa;
- rientra in un progetto d’investimento con i requisiti oggettivi e dimensionali richiesti;
- non è destinato alla vendita e non costituisce materiale di consumo;
- sarà utilizzato nella struttura produttiva ubicata nell’area agevolata;
- è stato acquisito mediante contratto di leasing stipulato nel febbraio 2026;
- è stato consegnato ed è entrato nella disponibilità del locatario nel febbraio 2026.
L’istante intende fruire del credito d’imposta ZES Unica per l’annualità 2026.
Quesito del contribuente
La legge di bilancio 2026 ha esteso il credito d’imposta agli investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028. Per gli investimenti 2026, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026 ha previsto:
- la comunicazione preventiva dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026;
- l’indicazione, nella comunicazione preventiva, delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle previste fino al 31 dicembre 2026;
- la comunicazione integrativa, a pena di decadenza, dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027.
Lo stesso provvedimento precisa che sono agevolabili esclusivamente gli investimenti rispettosi del principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014. Poiché il contratto di leasing e la consegna del bene sono anteriori alla comunicazione preventiva, la società chiede se tale circostanza impedisca l’accesso al beneficio.
In particolare, l’istante domanda:
- se gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, ma prima della comunicazione preventiva, siano comunque ammissibili;
- se il principio di incentivazione osti al beneficio quando prima della comunicazione sia stato assunto un impegno giuridicamente vincolante o sia stato perfezionato il contratto di leasing;
- se, nel leasing, rilevi esclusivamente il momento di effettuazione dell’investimento, individuato nella consegna del bene al locatario, oppure anche la data di stipula del contratto;
- se possa presentare validamente la comunicazione preventiva 2026 e la successiva comunicazione integrativa 2027.
Soluzione interpretativa prospettata dalla società
La società ritiene che siano ammissibili gli investimenti che:
- siano effettuati nel periodo agevolato compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026;
- riguardino beni strumentali nuovi e oggettivamente agevolabili;
- siano destinati a strutture produttive situate nei territori della ZES Unica;
- siano indicati nella comunicazione preventiva e, successivamente, nella comunicazione integrativa.
A sostegno della propria posizione, l’istante richiama il fatto che il provvedimento n. 3882/2026 consente di indicare nella comunicazione preventiva anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2026. Inoltre, secondo la prassi richiamata dalla società, nel leasing l’investimento si considera effettuato quando il bene entra nella disponibilità del locatario. La disciplina ZES Unica contempla espressamente l’acquisto mediante locazione finanziaria e, ai fini del costo agevolabile, considera il costo sostenuto dal locatore per acquistare il bene.
Normativa richiamata
Il credito d’imposta ZES Unica è stato istituito dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. La misura riguarda investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione situate nei territori della ZES Unica.
La disciplina è stata inizialmente prevista per il 2024 e successivamente estesa al 2025 dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207. La legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di bilancio 2026, ha poi esteso il beneficio agli anni 2026, 2027 e 2028 e ha ampliato l’ambito territoriale alle zone assistite delle regioni Umbria e Marche.
Per quanto non modificato dalle leggi di bilancio, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio 2024, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 443, della legge di bilancio 2026.
Il credito è concesso nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014, con particolare riferimento all’articolo 14, relativo agli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto d’investimento iniziale, relativi, tra l’altro, all’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche mediante leasing, destinati a strutture produttive situate nei territori agevolati.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2024, il momento di effettuazione degli investimenti è determinato secondo gli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati. Per i beni acquisiti in leasing, il costo rilevante è quello sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene, al netto delle spese di manutenzione, entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto d’investimento.
Principio di incentivazione
L’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014 stabilisce che gli aiuti hanno effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori, il beneficiario ha presentato una domanda scritta di aiuto. Per le misure sotto forma di agevolazione fiscale, il paragrafo 4 dello stesso articolo prevede una disciplina specifica: l’effetto incentivante sussiste quando la misura attribuisce il diritto all’aiuto in base a criteri oggettivi, senza margini di discrezionalità, ed è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori.
L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, del regolamento, secondo cui l’avvio dell’investimento coincide con la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oppure con qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
Ne consegue che sono esclusi dal credito i progetti iniziati prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa, non semplicemente quelli iniziati prima della presentazione della comunicazione preventiva.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che il credito ZES Unica è riconosciuto sulla base di criteri oggettivi e nei limiti delle risorse stanziate, senza essere subordinato a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, per le agevolazioni fiscali, ai fini del principio di incentivazione rileva che la misura sia entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori, secondo l’articolo 6, paragrafo 4, del GBER.
Il credito è stato istituito nel 2023 e reiterato senza soluzione di continuità, da ultimo dalla legge di bilancio 2026, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Nel caso prospettato, il progetto è stato avviato con la stipula del contratto di leasing nel febbraio 2026, quando la disciplina agevolativa era già in vigore.
Di conseguenza, l’Agenzia ritiene rispettato il principio di incentivazione, anche se il contratto di leasing è stato stipulato e il bene è stato consegnato prima della presentazione della comunicazione preventiva prevista dal 31 marzo al 30 maggio 2026.
Conclusioni operative
Assumendo come veritiere, complete ed esaustive le informazioni fornite dalla società, l’investimento acquisito mediante leasing nel febbraio 2026 può beneficiare del credito d’imposta ZES Unica per l’anno 2026. La società deve comunque rispettare gli obblighi di comunicazione previsti, presentando la comunicazione preventiva nel periodo dal 31 marzo al 30 maggio 2026 e la comunicazione integrativa dal 3 gennaio al 17 gennaio 2027.
Il parere non esamina gli ulteriori requisiti soggettivi, oggettivi, territoriali, dimensionali e procedurali richiesti dalla disciplina del credito. Resta pertanto impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla loro effettiva sussistenza.
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