Risposta n. 166 del 1/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattamento IVA dei servizi di accompagnamento e divulgazione in percorsi escursionistici e della visita a un’aula immersiva museale.
Il quesito
Il Consorzio chiede se le visite guidate, le attività divulgative, i laboratori educativi e la visita all’aula immersiva siano attività di intrattenimento o spettacolo soggette alla disciplina del d.P.R. n. 640 del 1972 o della Tabella C del decreto IVA, se debbano essere certificate tramite biglietteria automatizzata SIAE e se possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il Consorzio ritiene che tutte le attività non siano riconducibili allo spettacolo o all’intrattenimento e che, pertanto, non sia obbligatorio utilizzare la biglietteria automatizzata SIAE. Le visite guidate, la divulgazione e i laboratori sarebbero prestazioni culturali o turistico-didattiche ordinarie; la visita all’aula immersiva sarebbe assimilabile alla visita di un museo e potenzialmente esente IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia esclude per tutte le attività la natura di intrattenimento o spettacolo e, conseguentemente, l’obbligo di certificazione mediante titoli di accesso emessi da misuratori fiscali o biglietterie automatizzate SIAE. Le attività da a) a c), svolte in aree liberamente accessibili senza biglietto d’ingresso, costituiscono autonome prestazioni di accompagnamento e divulgazione soggette a IVA ordinaria e non beneficiano dell’esenzione dell’articolo 10, primo comma, n. 22). La visita all’aula immersiva, invece, riguarda un luogo con caratteristiche similari a un museo e può beneficiare dell’esenzione prevista dalla medesima disposizione.
Trattamento IVA delle attività escursionistiche e dell’aula immersiva
La risposta n. 166/2026 esamina il trattamento IVA delle attività organizzate dal Consorzio ALFA, consorzio forestale volontario senza fini di lucro costituito tra cinque comuni, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale e delle attività di educazione ambientale, divulgazione e promozione territoriale.
Le attività sono svolte a fronte del pagamento di corrispettivi specifici e comprendono visite guidate su percorsi naturalistici, divulgazione naturalistica e interpretazione ambientale, laboratori educativi e visita a un’aula immersiva collocata all’interno di un museo.
Fattispecie e modalità di svolgimento
Le attività da a) a c) sono svolte da guide ambientali escursionistiche abilitate o da tecnici forestali del Consorzio. I gruppi sono generalmente composti da 10-25 partecipanti per guida; le visite guidate durano mediamente 2-4 ore e i laboratori educativi 60-120 minuti.
Le escursioni si svolgono in aree naturalistiche liberamente accessibili al pubblico, senza biglietto d’ingresso, varchi, tornelli o altri dispositivi di controllo. Il corrispettivo remunera esclusivamente l’accompagnamento della guida e l’attività didattico-divulgativa. Eventuali servizi aggiuntivi, come trasporto o assicurazione facoltativa, sono fatturati direttamente dai relativi fornitori.
I laboratori hanno natura esperienziale e didattica, senza intrattenimento organizzato o spettacolarizzazione, e possono essere realizzati lungo i percorsi, in spazi messi a disposizione dai comuni soci, presso scuole o strutture ricettive.
L’aula immersiva, invece, si trova all’interno di un museo di proprietà comunale. Consiste in un’esperienza multimediale interattiva, con contenuti audiovisivi e interattivi statici o programmati, finalizzata alla conoscenza del patrimonio naturale, storico e culturale locale. La fruizione avviene in gruppi di massimo 20 persone, mediante sessioni di circa 30-45 minuti. L’accesso è subordinato all’ingresso al museo oppure a una prenotazione specifica come attività museale; quando è abbinato alla visita del museo, il relativo corrispettivo è indicato separatamente nel documento fiscale.
Quesiti del Consorzio
Il Consorzio chiede:
- se le attività siano riconducibili alle attività di intrattenimento indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- se siano riconducibili alle attività spettacolistiche della Tabella C allegata al d.P.R. n. 633 del 1972;
- se i relativi corrispettivi debbano essere certificati tramite titoli di accesso emessi da misuratori fiscali o mediante biglietteria automatizzata SIAE;
- se, escluse le qualificazioni di spettacolo o intrattenimento, le prestazioni possano essere documentate con fattura o documento commerciale secondo le modalità ordinarie;
- se, in particolare, la visita all’aula immersiva possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Consorzio ritiene che le attività non presentino gli elementi tipici dello spettacolo o dell’intrattenimento, poiché non comprendono esibizioni artistiche o musicali, spettacoli dal vivo, eventi sportivi o attività ludico-ricreative. Di conseguenza, secondo l’Istante, non sarebbero applicabili né la disciplina dell’intrattenimento prevista dal d.P.R. n. 640 del 1972 né quella dello spettacolo prevista dalla Tabella C del decreto IVA.
L’Istante ritiene pertanto non necessario l’utilizzo della biglietteria automatizzata SIAE. Le attività da a) a c) sarebbero prestazioni di servizi culturali o turistico-didattici, mentre la visita all’aula immersiva sarebbe sostanzialmente assimilabile alla visita a un museo, a una galleria o a un’esposizione realizzata mediante supporti digitali e multimediali. Per quest’ultima attività il Consorzio prospetta l’applicazione dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama la circolare 7 settembre 2000, n. 165, secondo cui il legislatore distingue le attività con prevalente componente ludica e di divertimento da quelle con connotazione culturale. Le prime sono soggette all’imposta sugli intrattenimenti e al regime speciale IVA previsto dall’articolo 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972; le seconde sono soggette all’IVA secondo i criteri ordinari.
La distinzione si fonda, in termini generali, sulla partecipazione attiva tipica dell’intrattenimento e sulla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore allo spettacolo.
L’articolo 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 assoggetta all’imposta sugli intrattenimenti, tra l’altro, determinate esecuzioni musicali, l’utilizzazione ludica di apparecchi e strumenti multimediali, il bowling, il noleggio di go-kart, l’ingresso nelle sale da gioco e l’esercizio del gioco nelle case da gioco.
La Tabella C allegata al decreto IVA individua, invece, le attività spettacolistiche, tra cui spettacoli cinematografici e sportivi, esecuzioni musicali, spettacoli teatrali e concerti, mostre, fiere ed esposizioni e diffusione radiotelevisiva.
Per quanto riguarda l’esenzione, l’articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto IVA, in corrispondenza dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2006/112/CE, esenta le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.
L’Agenzia richiama inoltre le risoluzioni n. 30 del 23 aprile 1998, n. 4 del 18 gennaio 1999, n. 85/E del 15 giugno 2004 e n. 30/E del 28 febbraio 2007, nonché le risposte n. 125 del 30 aprile 2025, n. 161 del 18 giugno 2025 e n. 229 del 3 settembre 2025. Da tali documenti emerge che l’esenzione ha natura oggettiva, prescinde dal soggetto che effettua la prestazione e può riguardare istituti con caratteristiche similari a quelli espressamente elencati, purché abbiano carattere culturale e non finalità speculative o commerciali.
L’esenzione comprende la mera visita e i servizi che le sono inerenti, come audioguide e accompagnatori, ma non prestazioni ulteriori autonome. In assenza di un biglietto d’ingresso per la visita, il servizio deve invece essere considerato un’autonoma prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
Parere dell’Agenzia sui quesiti 1 e 2
L’Agenzia ritiene che le attività da a) a d) non siano riconducibili né alle attività di intrattenimento della tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972 né alle attività spettacolistiche della Tabella C del decreto IVA.
Per le attività da a) a c) rilevano l’interazione diretta con i partecipanti, l’assenza di allestimenti scenici e di strutture tipiche dell’intrattenimento, nonché l’assenza di esibizioni artistiche, performance dal vivo, musica amplificata e attività ludico-sportive. Le attività consistono nell’accompagnamento da parte di guide abilitate lungo percorsi escursionistici e nello svolgimento di attività didattiche collegate.
Anche l’aula immersiva non presenta elementi di spettacolo dal vivo o di intrattenimento in senso proprio. L’allestimento è di tipo museale e non comprende palco, platea, regia luci da spettacolo o dotazioni tipiche di teatri e sale di intrattenimento.
Di conseguenza, il Consorzio non è tenuto a certificare i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi da appositi misuratori fiscali o mediante le biglietterie automatizzate SIAE previste dal decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.
Parere dell’Agenzia sul quesito 3
Per le attività da a) a c), l’Agenzia esclude l’applicazione dell’esenzione dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972. Le somme versate dai partecipanti remunerano autonome prestazioni di servizi consistenti nell’accompagnamento a percorsi escursionistici e nelle attività didattiche e divulgative collegate.
Il mancato pagamento di un biglietto d’ingresso per le aree naturalistiche, che sono liberamente accessibili, impedisce di qualificare tali corrispettivi come remunerazione di una visita a un luogo di interesse culturale ai sensi della disposizione agevolativa. Le prestazioni devono pertanto essere assoggettate a IVA secondo i criteri ordinari.
L’Agenzia richiama espressamente la risposta n. 125 del 2025, nella quale era stata esclusa l’esenzione per il servizio reso da una guida ambientale escursionistica durante escursioni in aree aperte al pubblico senza emissione di un biglietto d’ingresso.
Per la visita all’aula immersiva, invece, le somme percepite possono beneficiare dell’esenzione. L’attività costituisce una prestazione relativa alla visita di un luogo con caratteristiche similari a quelle di un museo, inserito in un percorso museale e destinato alla valorizzazione culturale del patrimonio naturale e territoriale. La riconducibilità all’articolo 10, primo comma, n. 22), deriva quindi dalla natura museale e culturale dell’aula immersiva, non dalla sua mera componente multimediale.
Conclusioni operative
Le visite guidate, le attività di divulgazione naturalistica e i laboratori educativi organizzati dal Consorzio:
- non sono attività di spettacolo o intrattenimento;
- non richiedono l’utilizzo della biglietteria automatizzata SIAE;
- costituiscono autonome prestazioni di servizi;
- sono soggetti a IVA secondo i criteri ordinari;
- non beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22), perché si svolgono in aree liberamente accessibili senza biglietto d’ingresso.
La visita all’aula immersiva:
- non è attività di spettacolo o intrattenimento;
- non richiede la certificazione mediante biglietteria automatizzata SIAE;
- può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22), in quanto prestazione inerente alla visita di un luogo con caratteristiche similari a un museo.
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