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Sentenza

Sentenza n. 794/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.10.2024.

Giustizia amministrativa202501910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, limitatamente al pagamento degli interessi o della rivalutazione sul bonus "carta del docente"

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati, oltre agli interessi o alla rivalutazione. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione. Nel corso del giudizio è emerso che il capitale era stato accreditato dall'Amministrazione l'11 dicembre 2025, prima del deposito del ricorso, avvenuto il 19 dicembre 2025. La ricorrente ha quindi riconosciuto l'intervenuta soddisfazione della pretesa principale, insistendo però per l'esecuzione della parte relativa agli interessi o alla rivalutazione, non ancora corrisposti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto integralmente soddisfatta, già prima della proposizione del ricorso, la pretesa relativa al capitale del bonus "carta del docente" e ha pertanto respinto il ricorso in ottemperanza limitatamente a tale parte. Ha invece accertato che la sentenza del giudice ordinario imponeva anche il pagamento degli interessi o della rivalutazione e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione a tale statuizione entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, da attivare entro i successivi novanta giorni. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in ragione della soccombenza virtuale parziale sulla parte prevalente della pretesa, con compensazione di un terzo per il residuo importo dovuto a titolo di interessi o rivalutazione; il contributo unificato resta a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la pretesa sostanziale principale sia stata soddisfatta dall'amministrazione prima della proposizione del ricorso, il ricorso deve essere respinto limitatamente a tale parte, anche se permane l'inadempimento relativo ad autonome componenti della condanna contenuta nel titolo esecutivo.
  • L'esecuzione del giudicato comprende tutte le statuizioni espressamente contenute nel titolo, incluse quelle relative agli interessi o alla rivalutazione; il pagamento del solo capitale non determina l'integrale adempimento.
  • Accertato l'inadempimento residuo, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, da attivare su istanza di parte in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • La regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può fondarsi sulla soccombenza virtuale, tenendo conto del fatto che la parte abbia promosso il ricorso dopo l'intervenuto pagamento della componente prevalente del credito, pur residuando un inadempimento di entità minore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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