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Circolare

Circolare numero 114 del 26-07-2013

Premessa Disposizioni in materia di prestazioni familiari. Ambito di applicazione territoriale delle Decisioni n. 76/2011 e n. 1/2012 in materia di trattamenti di famiglia. Disposizioni in materia di prestazioni di malattia e maternità.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale si applicano dal 1° aprile 2012 alla Svizzera e dal 1° giugno 2012 ai Paesi SEE, con estensione delle disposizioni già impartite dall’INPS in materia di prestazioni familiari e di malattia/maternità, salvo la circolare n. 51/2011 sui cittadini di Stati terzi. Vengono inoltre precisati i criteri di coordinamento per i trattamenti di famiglia, le regole di priorità, gli scambi informativi tramite nuovi formulari, le esclusioni di alcune prestazioni dall’ambito delle "prestazioni familiari" e i criteri di cambio. Per le prestazioni di malattia e maternità si rinvia alle istruzioni della circolare n. 87/2010. Chiude con un cenno all’adesione della Croazia all’UE dal 1° luglio 2013.

Applicazione dei nuovi regolamenti UE di sicurezza sociale a Svizzera e Paesi SEE

Applicazione dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale a Svizzera e SEE

La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’estensione dei nuovi regolamenti UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale alla Svizzera e agli Stati SEE, con particolare attenzione alle prestazioni familiari e alle prestazioni di malattia e maternità. Il documento richiama le precedenti circolari INPS già emanate sul tema e precisa gli effetti delle decisioni dei Comitati misti UE-Svizzera e SEE.

Ambito di applicazione territoriale

A decorrere dal 1° aprile 2012 i nuovi regolamenti si applicano alla Svizzera; dal 1° giugno 2012 si applicano anche a Islanda, Norvegia e Liechtenstein. L’estensione riguarda le disposizioni già illustrate nelle circolari richiamate in premessa, con esclusione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011, relativa al regolamento (UE) n. 1231/2010 e ai cittadini di Stati terzi.

Prestazioni familiari: coordinamento e priorità

In materia di trattamenti di famiglia, la circolare ribadisce che i nuovi regolamenti dettano regole più articolate per stabilire quale legislazione nazionale sia applicabile in via prioritaria o sussidiaria, così da evitare cumuli ingiustificati di prestazioni. Sono inoltre disciplinate le procedure da seguire quando la domanda viene presentata all’Istituzione competente in via prioritaria oppure a quella competente in via sussidiaria.

Scambio di informazioni e formulari

Dal 1° aprile 2012 per la Svizzera e dal 1° giugno 2012 per i Paesi SEE è possibile lo scambio di informazioni tramite i nuovi formulari della serie F. In fase di transizione, tuttavia, deve essere accettata anche documentazione in formato, contenuto o struttura obsoleti, in conformità alla Decisione della Commissione amministrativa n. E1 del 12 giugno 2009, al fine di non pregiudicare l’esercizio dei diritti degli interessati.

Prestazioni escluse dalla nozione di prestazioni familiari

La circolare precisa che, per effetto delle integrazioni agli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, alcune prestazioni erogate da Svizzera e Paesi SEE non rientrano nella nozione di "prestazioni familiari" ai fini delle nuove norme. Per la Svizzera sono menzionati gli assegni di nascita e adozione previsti dalla legislazione cantonale; per i Paesi SEE sono richiamati, a titolo esemplificativo, anticipi sugli assegni alimentari, anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli, assegni forfettari per il costo dell’adozione internazionale e assegni forfettari di nascita previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

Interpretazione dell’art. 68 del regolamento (CE) n. 883/2004

È estesa a Svizzera e Paesi SEE la Decisione F1 del 12 giugno 2009, che interpreta l’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 sulle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari. La circolare specifica che le prestazioni familiari sono considerate conferite a titolo di attività subordinata o autonoma non solo in caso di attività effettiva, ma anche durante talune sospensioni temporanee, tra cui malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale, disoccupazione, congedo retribuito, sciopero, serrata e congedo non retribuito per l’allevamento del bambino, se equiparato all’attività dalla normativa applicabile.

Conversione dei redditi e delle prestazioni in euro

In applicazione della Decisione H3 del 15 ottobre 2009, i redditi esteri degli anni precedenti, espressi in valuta estera, devono essere convertiti in euro utilizzando il cambio giornaliero BCE dell’ultimo giorno dell’anno oggetto della dichiarazione reddituale. Gli importi delle prestazioni familiari espressi in valuta estera nei formulari provenienti dalle Istituzioni estere vanno invece convertiti con il tasso di cambio del giorno in cui l’Istituzione effettua l’operazione.

Rapporti tra Svizzera e Stati SEE

La circolare chiarisce che i nuovi regolamenti non trovano applicazione nei rapporti diretti tra Svizzera e Stati SEE. Tuttavia, per effetto del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 4 del regolamento n. 883/2004 e delle indicazioni ministeriali, il cittadino SEE che lavori o percepisca una prestazione in Italia ma abbia familiari residenti in Svizzera, così come il cittadino svizzero che si trovi nella situazione inversa rispetto a un Paese SEE, ha diritto ai trattamenti familiari secondo la legislazione italiana. In tali casi le Strutture territoriali INPS devono verificare il diritto e la misura della prestazione esclusivamente sulla base della normativa interna.

Familiari residenti in altri Stati comunitari

Diverso è il caso in cui il cittadino svizzero o SEE occupato o titolare di altra prestazione in Italia chieda trattamenti di famiglia per familiari residenti in altri Stati comunitari. In queste ipotesi l’erogazione avviene applicando le regole di priorità definite dai regolamenti UE.

Bulgaria, Romania e adesione allo SEE

Dal 9 novembre 2011 è in vigore l’Accordo sull’adesione di Bulgaria e Romania allo Spazio Economico Europeo, con definitiva stabilizzazione dell’applicazione provvisoria decorrente dal 1° agosto 2007. Ne consegue che un cittadino SEE occupato o titolare di altra prestazione in Italia può richiedere prestazioni familiari per familiari residenti in Romania o Bulgaria; analogamente, un cittadino rumeno o bulgaro occupato o titolare di altra prestazione in Italia può richiedere trattamenti di famiglia per familiari residenti in uno Stato SEE. In entrambi i casi l’erogazione avviene secondo i regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009.

Prestazioni di malattia e maternità

Per le prestazioni di malattia e maternità, la circolare conferma l’applicazione dei nuovi regolamenti alla Svizzera dal 1° aprile 2012 e ai Paesi SEE dal 1° giugno 2012. Per la disciplina operativa si rinvia integralmente alla circolare n. 87 del 2 luglio 2010.

Ingresso della Croazia nell’Unione Europea

Infine, la circolare segnala che dal 1° luglio 2013 è in vigore il Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione Europea, con rinvio alla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e alla legge di ratifica n. 17 del 29 febbraio 2012. Viene inoltre anticipato che successive circolari forniranno ulteriori istruzioni in materia di trattamenti familiari, disoccupazione, malattia e maternità.

Punti principali

Estensione dei nuovi regolamenti a Svizzera e Paesi SEE

Dal 1° aprile 2012 i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera, in base alla Decisione n. 1/2012 del Comitato misto sulla libera circolazione delle persone; dal 1° giugno 2012 si applicano anche a Islanda, Norvegia e Liechtenstein, in base alla Decisione n. 76/2011 del Comitato misto SEE. Per tali Stati si estendono le circolari richiamate in premessa, con esclusione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011, relativa al regolamento (UE) n. 1231/2010 e ai cittadini di Stati terzi.

Prestazioni familiari: regole di priorità e scambio di informazioni

I nuovi regolamenti introducono regole più organiche per stabilire quale legislazione nazionale sia applicabile in via prioritaria o sussidiaria, al fine di evitare cumuli indebiti di prestazioni. Sono descritte anche le procedure da seguire quando la domanda è presentata all’Istituzione competente in via prioritaria o sussidiaria. Dal 1° aprile 2012 per la Svizzera e dal 1° giugno 2012 per i Paesi SEE è possibile lo scambio di informazioni tramite i nuovi formulari della serie F; in fase di transizione deve comunque essere accettata anche documentazione obsoleta, purché idonea a consentire l’esercizio dei diritti.

Esclusioni dall’ambito delle prestazioni familiari

Per effetto delle integrazioni agli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, alcune prestazioni erogate da Svizzera e Paesi SEE non sono considerate "prestazioni familiari" ai fini dell’applicazione delle nuove norme. Per la Svizzera sono citati gli assegni di nascita e adozione previsti dalla legislazione cantonale; per i Paesi SEE sono richiamati, tra gli altri, anticipi sugli assegni alimentari, anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli, assegni forfettari per il costo dell’adozione internazionale e assegni forfettari di nascita, secondo le rispettive legislazioni nazionali.

Interpretazione dell’art. 68 e concetto di attività lavorativa

È estesa alla Svizzera e ai Paesi SEE la Decisione F1 del 12 giugno 2009, che interpreta l’art. 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 sulle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari. Le prestazioni familiari sono considerate conferite a titolo di attività subordinata o autonoma sia in caso di attività effettiva, sia durante alcune sospensioni temporanee dell’attività, tra cui malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale, disoccupazione, congedo retribuito, sciopero, serrata e congedo non retribuito per allevare un bambino, se tale periodo è assimilato all’attività dalla legislazione applicabile.

Tassi di cambio per conversioni in euro

Si applica alla Svizzera e ai Paesi SEE anche la Decisione H3 del 15 ottobre 2009. I redditi esteri degli anni precedenti, espressi in valuta estera e rilevanti per il diritto alla prestazione familiare, vanno convertiti in euro con il cambio BCE dell’ultimo giorno dell’anno oggetto della dichiarazione reddituale. Gli importi delle prestazioni familiari espressi in valuta estera nei formulari delle Istituzioni estere vanno invece convertiti con il cambio del giorno in cui l’Istituzione effettua l’operazione.

Rapporti tra Svizzera e Stati SEE

La circolare precisa che i nuovi regolamenti non si applicano nei rapporti diretti tra Svizzera e Stati SEE, in base agli accordi vigenti. Tuttavia, per effetto dell’art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 e delle indicazioni ministeriali, il cittadino SEE che lavori o percepisca una prestazione in Italia ma abbia familiari residenti in Svizzera, e il cittadino svizzero nella situazione speculare rispetto a un Paese SEE, hanno diritto ai trattamenti familiari secondo la legislazione italiana. In tali casi le Strutture territoriali INPS devono verificare il diritto e la misura della prestazione esclusivamente sulla base del diritto interno. Se invece il cittadino svizzero o SEE occupato o titolare di altra prestazione in Italia chiede prestazioni per familiari residenti in altri Stati comunitari, si applicano le regole di priorità dei regolamenti UE.

Effetti dell’adesione di Bulgaria e Romania allo SEE

Dal 9 novembre 2011 è in vigore l’Accordo sull’adesione di Bulgaria e Romania allo Spazio Economico Europeo. Ne deriva che un cittadino SEE occupato o titolare di altra prestazione in Italia può chiedere prestazioni familiari per congiunti residenti in Romania o Bulgaria; analogamente, un cittadino rumeno o bulgaro occupato o titolare di altra prestazione in Italia può richiedere trattamenti di famiglia per familiari residenti in uno Stato SEE. In entrambi i casi l’erogazione avviene secondo i regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009.

Prestazioni di malattia e maternità

Anche per le prestazioni di malattia e maternità i nuovi regolamenti si applicano alla Svizzera dal 1° aprile 2012 e ai Paesi SEE dal 1° giugno 2012. Per l’applicazione concreta si rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 87 del 2 luglio 2010.

Ingresso della Croazia nell’Unione Europea

La circolare segnala che dal 1° luglio 2013 è in vigore il Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione Europea, richiamando la Gazzetta ufficiale dell’UE del 24 aprile 2012 e la legge di ratifica n. 17 del 29 febbraio 2012. È anticipato che ulteriori disposizioni su trattamenti familiari, disoccupazione, malattia e maternità saranno fornite con successive circolari.

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