Circolare numero 113 del 25-07-2013
Premessa Principali novità introdotte dal decreto ministeriale 18 aprile 2012 Modifiche ai servizi erogati dall’istituto Entrata in vigore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche al disciplinare tecnico per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, introdotte dal decreto ministeriale 18 aprile 2012. Vengono descritte le nuove funzionalità per comunicazione di inizio ricovero, certificato in sede di dimissione e nuovi campi informativi del certificato. La circolare indica inoltre l’adeguamento dei servizi INPS, delle specifiche XML/XSD e i tempi di entrata in vigore, con una fase transitoria per le strutture sanitarie regionali e per i certificati ancora cartacei.
Nuove regole tecniche per l’invio telematico dei certificati di malattia e ricovero
Modifiche al disciplinare tecnico per la certificazione di malattia telematica
La circolare illustra l’adeguamento del sistema di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia al Sistema di accoglienza centrale (SAC) a seguito del decreto del Ministero della salute 18 aprile 2012. Le innovazioni riguardano sia i flussi informativi tra strutture sanitarie e INPS, sia gli aggiornamenti dei servizi resi a cittadini, datori di lavoro e intermediari.
Quadro normativo e obblighi di adeguamento
Con il decreto 18 aprile 2012, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono state introdotte modifiche e integrazioni al disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010, relativo alle modalità tecniche di predisposizione e invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC. Il nuovo disciplinare sostituisce il precedente e impone a tutte le Amministrazioni interessate di recepirlo e di aggiornare i propri sistemi informativi.
In questo quadro, i medici abilitati all’invio dei certificati devono aggiornare i propri software per consentire la corretta trasmissione dei dati arricchiti secondo il nuovo formato.
Servizio per la comunicazione di inizio ricovero
Tra le principali novità figura il servizio di comunicazione di inizio ricovero, che consente alle aziende sanitarie di trasmettere all’INPS l’avvio del ricovero del lavoratore mediante l’inserimento del codice fiscale. La trasmissione genera una conferma di accettazione e l’assegnazione di un numero di protocollo univoco, denominato PUCIR.
Il sistema consente inoltre la stampa cartacea della comunicazione da consegnare al lavoratore, anche al fine di permettere una tempestiva verifica dei dati anagrafici. Le informazioni contenute nella comunicazione vengono rese disponibili al lavoratore e al datore di lavoro secondo le modalità già previste per il certificato telematico di malattia.
Certificato di malattia in sede di dimissione
La circolare introduce anche il servizio per l’invio del certificato di malattia in sede di dimissione. Tale funzionalità consente all’azienda sanitaria di trasmettere all’INPS i dati di chiusura del certificato di ricovero, sia in caso di dimissione del lavoratore sia in caso di trasferimento ad altra struttura sanitaria.
È inoltre previsto che il medico ospedaliero, se autorizzato dalla struttura, possa riprendere la comunicazione di inizio ricovero utilizzando il numero di protocollo univoco della comunicazione e il codice fiscale del lavoratore, al fine di certificare diagnosi ed eventuale prognosi per la convalescenza. A seguito dell’accettazione da parte dell’INPS tramite SAC, viene restituito il PUC del certificato di dimissione.
La struttura sanitaria deve quindi mettere a disposizione funzioni di stampa per consegnare al lavoratore la copia cartacea del certificato. Tale adempimento, richiamando quanto già chiarito nella circolare n. 117 del 9 settembre 2011 per i certificati senza ricovero, serve anche a consentire al lavoratore di verificare la corretta indicazione dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione resta a suo carico.
Ampliamento dei contenuti informativi del certificato
Il disciplinare tecnico aggiorna anche la struttura informativa del certificato di malattia, prevedendo nuovi campi e ulteriori elementi dichiarativi. In particolare, il medico può indicare il ruolo svolto al momento del rilascio del certificato, distinguendo tra medico del Servizio sanitario nazionale e libero professionista.
Sono inoltre previste:
- l’indicazione di evento traumatico;
- l’arricchimento delle note di diagnosi, anche ai fini dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, relativo all’obbligo di segnalazione di eventuale responsabilità di terzi;
- la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita, di una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio oppure di uno stato patologico connesso a una invalidità già riconosciuta;
- l’indicazione della modalità di visita, oltre che ambulatoriale o domiciliare, anche in regime di pronto soccorso;
- la possibilità per il lavoratore di dichiarare di aver terminato l’attività lavorativa nella stessa giornata di rilascio del certificato.
Adeguamento dei servizi INPS e dei tracciati XML
L’INPS ha adeguato le applicazioni per la consultazione dei certificati e degli attestati di malattia, rendendo disponibili le ulteriori informazioni contenute nei nuovi flussi informativi. Sono state inoltre apportate modifiche allo schema di validazione XSD, necessario per descrivere il contenuto dei file XML.
In conseguenza di tali modifiche, risultano aggiornati anche i file XML degli attestati di malattia resi disponibili ai datori di lavoro attraverso:
- il servizio online presente sul sito INPS, disciplinato dalla circolare n. 60 del 16 aprile 2010;
- il servizio di invio degli attestati di malattia tramite PEC, disciplinato dalla circolare n. 119 del 7 settembre 2010.
I datori di lavoro che utilizzano sistemi automatici per la gestione dei file XML devono conseguentemente apportare i necessari adeguamenti. La circolare segnala inoltre la disponibilità in allegato delle specifiche tecniche degli attestati in formato XML, del nuovo schema XSD e di un esempio di file XML.
Decorrenza e regime transitorio
Dal 4 giugno 2013 l’INPS ha già implementato i propri sistemi informativi, rendendo disponibile il nuovo formato per la ricezione dei certificati di ricovero e dei certificati di malattia, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 2012.
Per le novità relative ai certificati di ricovero e di dimissione delle strutture sanitarie, il comma 3 dell’articolo 1 del decreto prevede invece che le Regioni si adeguino entro i successivi nove mesi. Nel frattempo, le strutture sanitarie continueranno a redigere tali certificati in modalità cartacea, con o senza ulteriore prognosi.
In tali ipotesi, i lavoratori assicurati INPS aventi diritto all’indennità di malattia devono trasmettere o recapitare la documentazione cartacea secondo la normativa vigente:
- entro due giorni nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero;
- entro un anno dalle dimissioni nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi.
La documentazione va inviata all’INPS nella versione contenente prognosi e diagnosi e al datore di lavoro in copia con la sola prognosi.
Punti principali
Aggiornamento del disciplinare tecnico
Il decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2012 ha modificato il disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010 sulla trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al SAC. Tutte le Amministrazioni coinvolte devono recepire il nuovo disciplinare e adeguare i propri sistemi informativi; anche i medici abilitati devono aggiornare i software per garantire la corretta trasmissione.
Nuovo servizio per la comunicazione di inizio ricovero
Le aziende sanitarie possono trasmettere all’INPS la comunicazione di inizio ricovero inserendo il codice fiscale del lavoratore. Il sistema restituisce la conferma di accettazione e assegna un numero di protocollo univoco (PUCIR). È prevista anche la stampa cartacea da consegnare al lavoratore, utile per verificare i dati anagrafici. Le informazioni della comunicazione sono rese disponibili anche a lavoratore e datore di lavoro con le modalità del certificato telematico.
Certificato di malattia in sede di dimissione
È previsto l’invio all’INPS dei dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissione del lavoratore o per trasferimento ad altra struttura sanitaria. Il medico ospedaliero autorizzato può riprendere la comunicazione di inizio ricovero tramite PUCIR e codice fiscale del lavoratore, certificando diagnosi ed eventuale prognosi per la convalescenza. L’INPS restituisce il PUC del certificato di dimissione e la struttura sanitaria deve mettere a disposizione la stampa cartacea per il lavoratore, anche per consentire il controllo dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità.
Ampliamento dei dati contenuti nel certificato
Il certificato è stato arricchito con nuovi campi: indicazione del ruolo del medico al momento del rilascio; segnalazione di evento traumatico; note di diagnosi più dettagliate anche ai fini dell’art. 42 della legge n. 183/2010; indicazione di patologie gravi con terapia salvavita, malattie con causa di servizio riconosciuta o stati patologici connessi a invalidità già riconosciuta; indicazione della visita ambulatoriale, domiciliare o in pronto soccorso; dichiarazione del lavoratore di aver concluso l’attività lavorativa nella stessa giornata del certificato.
Adeguamenti dei servizi INPS e dei tracciati XML
I servizi di consultazione dei certificati e attestati di malattia per cittadini, datori di lavoro e intermediari sono stati adeguati per esporre le nuove informazioni. Sono state aggiornate le specifiche XSD e i file XML degli attestati di malattia messi a disposizione dei datori di lavoro tramite il servizio online INPS e tramite PEC. I datori di lavoro che usano sistemi automatici per gestire i file XML devono adeguare i propri sistemi. Sono allegati le specifiche tecniche XML, il nuovo schema XSD e un esempio di file XML.
Decorrenza e fase transitoria
Dal 4 giugno 2013 l’INPS ha reso disponibile il nuovo formato per la ricezione dei certificati di ricovero e di malattia. Per le novità relative ai certificati di ricovero e di dimissione delle strutture sanitarie, le Regioni hanno nove mesi per adeguarsi. Nel frattempo restano in uso certificati cartacei di ricovero e dimissione; i lavoratori assicurati INPS devono trasmettere o recapitare all’INPS e al datore di lavoro la documentazione cartacea secondo i termini previsti: entro due giorni nei casi di prognosi post ricovero ed entro un anno dalle dimissioni se non vi è prognosi ulteriore.
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