Circolare numero 112 del 25-07-2013
Normativa Modalità di effettuazione delle comunicazioni Modalità di versamento. Codifica aziende. Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens Sanzioni e riscossione coattiva Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, introdotto e modificato dalla legge n. 92/2012. Definisce i compiti dei gestori aeroportuali, le modalità di comunicazione all’INPS tramite la procedura "Addizionale Passeggeri", le regole di versamento con F24 e di esposizione nel flusso UniEmens, incluse le causali M402, M403 e M404. Sono inoltre indicate le scadenze, il compenso dello 0,25% trattenibile dai gestori, le sanzioni in caso di ritardo e le istruzioni contabili per la ripartizione delle somme.
Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco: riscossione, versamento e istruzioni operative
Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco: disciplina operativa e contabile
La circolare fornisce le istruzioni per la riscossione, la comunicazione, il versamento e la contabilizzazione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili. La disciplina si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012, che ha riorganizzato il sistema di recupero delle somme dovute dai vettori aerei tramite i gestori dei servizi aeroportuali e il riversamento all’INPS.
Quadro normativo di riferimento
La legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 2, commi 47 e seguenti, ha innovato la riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, già disciplinata dall’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. L’incremento era già quantificato in 3 euro per passeggero; l’art. 4, comma 75, della legge n. 92/2012 ha disposto, dal 1° luglio 2013, un ulteriore incremento di 2 euro per passeggero imbarcato.
La norma affida ai gestori dei servizi aeroportuali il compito di riscuotere le somme dalle compagnie aeree, con le modalità utilizzate per i diritti di imbarco. I vettori devono versare quanto dovuto ai gestori entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo, e le somme riscosse devono poi essere riversate all’INPS. La circolare richiama anche l’obbligo per i gestori di attivarsi presso le compagnie per recuperare gli importi già dovuti e non ancora versati.
Comunicazione dei versamenti all’INPS
I gestori aeroportuali devono comunicare all’INPS, entro la fine del mese successivo alla riscossione, gli importi versati dalle singole compagnie aeree. A partire dalle riscossioni del mese di luglio 2013, tale adempimento avviene tramite la procedura telematica "Addizionale Passeggeri" disponibile sul sito INPS. La procedura consente anche la consultazione e la modifica delle comunicazioni già inviate e sostituisce le precedenti modalità di trasmissione.
L’accesso avviene attraverso i servizi online INPS, nella sezione dedicata ad "Aziende, consulenti e professionisti", mediante autenticazione con codice fiscale e PIN. La circolare precisa che l’attivazione della procedura sarà oggetto di successivo messaggio. In caso di problemi di accesso o trasmissione, le società possono contattare gli indirizzi email indicati per supporto amministrativo-tecnico e tecnico-operativo. È inoltre previsto l’accesso alla stessa applicazione da parte degli operatori di sede in ambiente intranet, per la visualizzazione dei dati mensili trasmessi.
Versamento con modello F24 e gestione UniEmens
Le società di gestione aeroportuale devono riversare all’INPS le somme ricevute dalle compagnie aeree mediante modello F24, con obbligo di riportare il dato anche nel flusso UniEmens. A questo scopo i sistemi informativi centrali attribuiscono d’ufficio, dal mese di luglio 2013, una matricola alle società censite presso ENAC; a tale matricola è associato il codice di autorizzazione "8U", che identifica l’azienda tenuta al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco.
Le società non censite presso ENAC, nonché quelle che avviano l’attività di riscossione dopo la pubblicazione della circolare, devono richiedere alla sede INPS competente l’apertura di un’apposita posizione contributiva con il medesimo codice di autorizzazione "8U".
Nel flusso UniEmens deve essere indicato l’importo mensile complessivamente riscosso e da riversare all’INPS, che coincide con il dato risultante dalla procedura "Addizionale Passeggeri". La circolare specifica che, per le somme riscosse a decorrere dal 18 luglio 2012, i gestori hanno diritto a trattenere lo 0,25% del gettito per spese di riscossione e comunicazione; pertanto, l’importo da esporre e versare è al netto di tale percentuale.
Causali contributive e distinzione tra imbarchi antecedenti e successivi al 1° luglio 2013
Per la compilazione dell’UniEmens vengono introdotte specifiche causali contributive:
- "M402": incremento dell’addizionale comunale passeggeri per imbarchi dal 1° luglio 2013, con indicazione dell’importo da versare;
- "M403": incremento dell’addizionale comunale passeggeri per imbarchi anteriori al 1° luglio 2013, con indicazione dell’importo da versare;
- "M404": arretrati relativi a somme riscosse in periodi antecedenti il 1° luglio 2013 e non ancora riversate all’INPS.
Le somme da esporre con M402 riguardano gli imbarchi successivi al 1° luglio 2013 e corrispondono a 5 euro per ogni imbarco, al netto dello 0,25% di compenso. Le somme da esporre con M403 riguardano invece gli imbarchi anteriori a tale data e corrispondono a 3 euro per ogni imbarco, sempre al netto del compenso. La somma degli importi esposti con M402 e M403 deve corrispondere all’"importo da riversare all’Inps" indicato nella procedura "Addizionale Passeggeri".
Termini di denuncia, versamento e regime transitorio
La denuncia UniEmens deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riscossione. La società deve inoltre effettuare il versamento con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando la causale contributo "DM10" e indicando il periodo mese/anno di riscossione-denuncia.
La circolare riporta uno specifico regime transitorio per gli adempimenti relativi alla denuncia del mese di luglio 2013: in via eccezionale, il versamento poteva essere effettuato entro il 16 settembre 2013, mentre la denuncia UniEmens e la comunicazione tramite la procedura "Addizionale Passeggeri" potevano essere presentate entro il 30 settembre 2013.
Sanzioni e riscossione coattiva
Per le somme derivanti dall’incremento dell’addizionale si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste per i contributi previdenziali obbligatori dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000. In caso di mancato rispetto delle scadenze di versamento, i gestori sono tenuti a versare una sanzione civile annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti nei termini.
La circolare precisa che ulteriori istruzioni sulle sanzioni civili e sulla contestazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla legge n. 92/2012 saranno fornite con successivo messaggio. Inoltre, la comunicazione effettuata dal gestore e attestante gli importi riscossi costituisce accertamento del credito e legittima, in caso di mancato versamento, l’attivazione della riscossione coattiva secondo l’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010, mediante notifica di avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, la procedura di ripartizione del DM imputa le somme riferite a imbarchi anteriori al 1° luglio 2013, ovvero incassate in data anteriore a tale data, al conto GVR24111, con denominazione aggiornata. Tale conto è abbinato alle causali "M403" e "M404" nell’ambito del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo.
Le riscossioni imputate alla causale "M402" sono invece ripartite tra il conto GVR24111 e il nuovo conto PTA24111, nel rispetto delle percentuali di competenza del Fondo speciale e della nuova Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per l’impiego, prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 92/2012. La circolare segnala infine che in allegato è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Quadro normativo e soggetti obbligati
La legge n. 92/2012 ha modificato la disciplina della riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco. Dal 1° luglio 2013 l’addizionale è ulteriormente incrementata di 2 euro per passeggero imbarcato, che si aggiungono all’importo già previsto di 3 euro. La riscossione è affidata ai gestori dei servizi aeroportuali, che incassano gli importi dalle compagnie aeree e li riversano all’INPS.
Comunicazioni all’INPS tramite procedura "Addizionale Passeggeri"
I gestori aeroportuali devono comunicare all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, gli importi versati dalle singole compagnie aeree. Dal mese di luglio 2013 la trasmissione avviene tramite la procedura online "Addizionale Passeggeri" sul sito INPS, consultabile anche dagli operatori di sede in intranet. L’accesso richiede autenticazione con codice fiscale e PIN. In caso di problemi tecnici sono indicati due indirizzi email di supporto.
Versamento con F24 e compilazione UniEmens
Le somme riscosse devono essere riversate all’INPS mediante modello F24, con conseguente obbligo di indicazione nel flusso UniEmens. L’INPS attribuisce d’ufficio una matricola alle società di gestione aeroportuale censite ENAC e assegna il codice di autorizzazione "8U"; le altre società devono richiedere l’apertura della posizione contributiva alla sede competente. Nel flusso UniEmens va indicato l’importo totale mensile da riversare, al netto dello 0,25% trattenibile per spese di riscossione e comunicazione.
Causali contributive e distinzione per periodo di imbarco
Per gli imbarchi dal 1° luglio 2013 si utilizza la causale "M402"; per gli imbarchi anteriori al 1° luglio 2013 si utilizza la causale "M403"; per gli arretrati relativi a somme già riscosse in periodi antecedenti e non ancora riversate si utilizza la causale "M404". La somma degli importi esposti con M402 e M403 deve coincidere con l’"importo da riversare all’Inps" risultante dalla procedura "Addizionale Passeggeri".
Termini di denuncia, versamento e regime transitorio
La denuncia UniEmens deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riscossione. Il versamento F24 va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo con causale contributo "DM10" e periodo di riferimento mese/anno di riscossione-denuncia. Per la denuncia del mese di luglio 2013 è stata prevista in via eccezionale la scadenza del 16 settembre 2013 per il versamento e del 30 settembre 2013 per la denuncia e per la comunicazione tramite procedura online.
Sanzioni, riscossione coattiva e contabilità
In caso di mancato rispetto delle scadenze si applicano le sanzioni civili previste per i contributi previdenziali obbligatori: tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con limite massimo del 40% dell’importo non corrisposto. La comunicazione del gestore costituisce accertamento del credito e legittima la riscossione coattiva mediante avviso di addebito. Sul piano contabile, le somme relative a imbarchi anteriori al 1° luglio 2013 o incassate prima di tale data sono imputate al conto GVR24111; le riscossioni con causale M402 sono ripartite tra GVR24111 e il nuovo conto PTA24111, secondo le percentuali previste tra Fondo speciale e Gestione ASpI.
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