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Circolare

Circolare numero 119 del 01-08-2013

1. Quadro normativo 2. Oggetto dell’intervento 3. Requisiti per l’accesso alla prestazione 3.1 Requisiti del datore di lavoro 3.2 Requisiti del lavoratore 4. Presentazione dell’accordo aziendale 4.1 Presentazione del programma annuale di esodo 4.2 Prospetto di quantificazione 4.3 Fideiussione 4.4 Presentazione della domanda di prestazione 5. Eventuali modifiche normative sopravvenute 6. Procedure di liquidazione 7. Modalità di calcolo della prestazione 8. Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni 9. Contributi sindacali 10. Pagamento della prestazione 11. Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione 12. Regime tributario 13. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione 14. Determinazione della contribuzione figurativa correlata 14.1 Codifica aziendale. Modalità di composizione del flusso Uniemens 115. Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 16. Rioccupazione 17. Istanze di riesame 18. Contenzioso

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la prestazione di accompagnamento alla pensione per i lavoratori in eccedenza, finanziata integralmente dal datore di lavoro mediante provvista mensile e coperta da fideiussione bancaria. Vengono chiariti requisiti di accesso per datore e lavoratore, procedure di presentazione e validazione degli accordi, modalità di calcolo ed erogazione della prestazione, contribuzione figurativa correlata, trattamento fiscale, effetti di eventuali modifiche normative, rioccupazione, contenzioso e specifiche indicazioni operative per i flussi Uniemens e per il recupero di alcune somme nelle procedure di mobilità. Il testo riguarda esclusivamente i trattamenti a carico delle gestioni pensionistiche INPS, con esclusione delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.

Esodo lavoratori prossimi alla pensione ex art. 4 L. 92/2012

Esodo dei lavoratori prossimi alla pensione ex art. 4 L. 92/2012

La circolare disciplina la prestazione di accompagnamento alla pensione prevista nei casi di eccedenza di personale, finanziata integralmente dal datore di lavoro. L’intervento si fonda su accordi sindacali aziendali o su accordi conclusi nell’ambito delle procedure di riduzione del personale, e mira a consentire l’uscita anticipata dei lavoratori più vicini al pensionamento, con erogazione di una somma pari al trattamento pensionistico teorico e con accredito della contribuzione figurativa correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina è riferita all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, come modificata dalla legge n. 221/2012. La prestazione è concessa ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che maturino i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o anticipata entro un massimo di quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La circolare precisa che le indicazioni fornite riguardano esclusivamente i trattamenti a carico delle gestioni pensionistiche INPS, con esclusione delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, per le quali sono riservate successive istruzioni.

Requisiti del datore di lavoro

Possono accedere all’istituto i datori di lavoro di qualsiasi settore che occupino mediamente più di 15 dipendenti. Il requisito occupazionale si calcola sul semestre precedente la data di stipula dell’accordo sindacale sugli esuberi, includendo tutte le qualifiche, compresi dirigenti e lavoratori a domicilio, ma escludendo apprendisti e assunti con contratto di inserimento o reinserimento lavorativo. Il lavoratore assente non retribuito è escluso dal computo solo se sostituito da altro lavoratore, che viene poi conteggiato. Nei periodi di sospensione stagionale o di inattività il computo continua a considerare il semestre; per le aziende di nuova costituzione o nei casi di trasferimento di azienda, il requisito si determina in relazione ai mesi di attività effettiva, se inferiori al semestre.

Requisiti del lavoratore

La legge non fissa requisiti ulteriori oltre alla necessità che il lavoratore maturi, entro il periodo massimo di fruizione della prestazione, i requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla normativa vigente, adeguati agli incrementi della speranza di vita. Ai fini del diritto sono utili anche periodi contributivi maturati all’estero in Paesi UE, Svizzera, SEE o in Stati convenzionati con l’Italia, nel rispetto dei minimi richiesti per la totalizzazione. Sono inoltre utili i contributi versati nelle gestioni autonome INPS, secondo le regole della gestione nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo; i contributi versati per i medesimi periodi in più gestioni non si computano più di una volta. Non è accoglibile la domanda finalizzata alla pensione anticipata se il lavoratore è già titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità.

Accordo aziendale e procedure di accesso

L’accesso alla prestazione richiede il perfezionamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario oppure delle procedure previste dalla legge per i processi di riduzione dei livelli occupazionali. In entrambi i casi l’accordo deve essere sottoscritto con le organizzazioni sindacali previste dalla legge e deve dare atto della situazione di eccedenza del personale, del numero dei lavoratori in esubero e del termine entro cui il programma di esodo deve concludersi. Nell’ipotesi di esodo volontario, nel preambolo dell’accordo le parti devono espressamente riconoscere che l’intesa è stata sottoscritta tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Presentazione dell’accordo e validazione INPS

Il datore di lavoro deve presentare alla sede INPS competente per gli obblighi contributivi l’accordo sindacale, indicando il numero degli esuberi e i lavoratori in possesso dei requisiti. Ai datori di lavoro che operano con Uniemens è richiesto di utilizzare la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando l’oggetto "Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)". I datori con più posizioni contributive presso sedi diverse presentano l’accordo alla sede che gestisce la matricola aziendale principale, presso la quale avverrà il versamento della provvista mensile per tutte le prestazioni previste.

La sede INPS svolge una verifica preliminare dei requisiti del datore di lavoro, trasmette l’accordo alla Direzione centrale pensioni per l’attribuzione del codice di censimento dell’azienda e, una volta ottenuto tale codice, rilascia il PIN per l’accesso alla procedura automatizzata. Il datore, ricevuto il PIN, inserisce l’elenco dei lavoratori interessati per consentire all’Istituto la verifica dei requisiti individuali. L’accordo viene validato solo per i lavoratori per i quali i requisiti risultano effettivamente presenti. Nelle procedure ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, l’assenza dei requisiti di uno o più lavoratori impedisce la validazione dell’accordo, salvo che le parti abbiano previsto ex ante la sua efficacia anche in presenza di un numero minimo di lavoratori idonei, oppure la convalida ex post.

Programma annuale di esodo, fideiussione e quantificazione dell’onere

Per stimare correttamente l’onere complessivo e determinare l’importo della fideiussione, il datore di lavoro conferma nella procedura automatizzata l’elenco dei lavoratori coinvolti nel programma di esodo annuale, con ultima decorrenza di accesso al 1° dicembre dello stesso anno. Se l’accordo è pluriennale, la conferma va ripetuta ogni anno.

L’Istituto invia via PEC un prospetto con la stima dell’onere complessivo del programma annuale di esodo, utile per la fideiussione bancaria. Il datore consegna alla sede competente il documento bancario della fideiussione; la sede ne verifica la conformità agli obblighi indicati nel prospetto e comunica l’accettazione al datore e alla banca. Il datore può essere liberato dall’obbligo di fideiussione se decide di versare la provvista in unica soluzione, assumendo però l’impegno a sostenere l’eventuale maggior costo risultante dalla liquidazione effettiva della prestazione. La quantificazione dell’onere non vincola infatti l’INPS nella successiva liquidazione delle singole domande.

Dopo l’accettazione della fideiussione viene aperta una posizione contributiva dedicata per la contribuzione figurativa correlata, contraddistinta dal codice di autorizzazione "6E", con il significato di azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori in esodo ex art. 4 L. 92/2012.

Fideiussione bancaria e mancato versamento

La fideiussione garantisce gli obblighi del datore verso l’Istituto per il versamento anticipato della provvista relativa alla prestazione e alla contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15%. Lo schema del contratto di fideiussione è allegato alla circolare.

La garanzia deve consentire anche l’escussione parziale in caso di mancato versamento di singole rate. In caso di inadempimento, l’INPS notifica un avviso di pagamento al datore e, contestualmente, richiede alla banca, via PEC e per conoscenza al datore, il versamento della rata garantita e non versata. Se datore e banca pagano entrambi per la medesima scadenza, l’Istituto reintegra la banca della quota versata in eccesso. Lo svincolo parziale della garanzia avviene solo dopo comunicazione formale dell’INPS alla banca dell’avvenuto versamento da parte del datore. Se il mancato pagamento si protrae per 180 giorni continuativi, l’Istituto escute l’intera fideiussione; il garante deve saldare in unica soluzione quanto dovuto, al netto dei pagamenti già effettuati. Se il garante non paga, la prestazione non viene erogata e non viene accreditata la contribuzione figurativa correlata.

Domanda di prestazione e verifica dei requisiti

Dopo la definizione della garanzia fideiussoria e l’apertura della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro presenta all’INPS le domande telematiche per ciascun lavoratore. L’Istituto verifica nuovamente la sussistenza dei requisiti di legge, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro, e confronta l’onere effettivo del singolo lavoratore con la stima effettuata in sede di quantificazione. Se l’importo effettivo è superiore alla stima, l’INPS richiede al datore un’integrazione della garanzia o della provvista.

Decorrenza, misura e regime della prestazione

La prestazione è erogata su richiesta del datore di lavoro con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto. La sede INPS competente, verificati i requisiti, provvede al pagamento in rate mensili. La prestazione corrisponde all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso, secondo le regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che resta a carico del datore di lavoro.

Ai fini del calcolo devono essere considerati anche eventuali benefici pensionistici utili per diritto e misura previsti da specifiche disposizioni, come maggiorazioni per invalidità superiore al 74% o benefici amianto. Sull’importo della prestazione non si applica la perequazione automatica, non spettano gli assegni per il nucleo familiare e non possono essere operate trattenute per oneri quali riscatti, ricongiunzioni, cessione del quinto o mutui. La prestazione è soggetta a tassazione ordinaria; le detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico sono riconosciute su presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973.

Contribuzione figurativa correlata

Durante il periodo di esodo il datore di lavoro versa, a proprio totale carico, la contribuzione figurativa correlata utile sia per il diritto sia per la misura della pensione. La retribuzione media mensile di riferimento è calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. L’importo della contribuzione è determinato applicando l’aliquota di finanziamento del fondo pensionistico di appartenenza vigente tempo per tempo; per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti la circolare richiama l’aliquota del 33%.

Il versamento copre il periodo tra la cessazione del rapporto e la maturazione dei requisiti minimi per la pensione. In caso di decesso del lavoratore, poiché la prestazione non è reversibile, l’obbligo contributivo si estingue e l’Istituto rimborsa al datore l’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata.

Modalità Uniemens e codifica aziendale

Dopo l’accettazione della fideiussione, la sede competente apre la posizione contributiva dedicata e attribuisce il codice di autorizzazione "6E". Tale posizione deve essere utilizzata per esporre la contribuzione correlata riferita ai lavoratori in esodo. Nel flusso Uniemens il datore valorizza il nuovo valore "T" con significato di lavoratori in esodo ex art. 4 L. 92/2012, indicando il codice del fondo di previdenza di iscrizione e, negli appositi elementi, l’imponibile e la contribuzione figurativa correlata da versare. I dati esposti confluiscono nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna "somma a debito" con il codice di nuova istituzione "M161". La circolare rinvia a successive comunicazioni per gli aspetti informatici di monitoraggio.

Modifiche normative sopravvenute

La pensione al termine del periodo di esodo sarà liquidata secondo la normativa vigente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Se intervengono modifiche che innalzano i requisiti di accesso alla pensione o aumenti dell’aspettativa di vita oltre quelli già previsti, la prestazione continua per il periodo ulteriore necessario, restando comunque entro il limite massimo di 48 mesi e a carico del datore di lavoro, con eventuale rimodulazione della garanzia fideiussoria.

Pensione anticipata con età inferiore a 62 anni

Per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1995 che accedono alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni, la quota di trattamento calcolata con il sistema retributivo subisce la riduzione prevista dall’art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011: 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, elevato a 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno oltre i primi due. La prestazione di esodo segue la stessa regola, prendendo a riferimento l’età del soggetto al momento di accesso. Se alla decorrenza della pensione anticipata il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non si applica. La contribuzione figurativa correlata accreditata durante l’esodo non consente di evitare la riduzione; per fruire dell’esenzione dalla penalizzazione valgono solo i periodi di effettiva contribuzione richiamati dal comma 2-quater dell’art. 6 del decreto-legge n. 216/2011, con esclusione della contribuzione correlata maturata durante l’esodo.

Contributi sindacali, rioccupazione, riesame e contenzioso

I lavoratori che fruiscono della prestazione possono proseguire, previa convenzione tra INPS e organizzazioni di categoria, il versamento dei contributi sindacali all’organizzazione firmataria dell’accordo aziendale; la circolare rinvia a successive istruzioni.

In caso di rioccupazione, la prestazione non viene ridotta per cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo, poiché la legge non prevede norme specifiche in materia. Quanto alle istanze di riesame, la circolare afferma che non vi è una competenza decisionale specifica sui ricorsi amministrativi relativi alla prestazione: la legittimità e regolarità degli atti dell’Istituto devono essere valutate in autotutela. I ricorsi relativi alla contribuzione devono invece essere presentati al comitato amministratore del fondo previdenziale presso cui la contribuzione è accreditata.

Il datore di lavoro esodante si impegna inoltre a sostenere tutti gli oneri derivanti da eventuale contenzioso giudiziario o amministrativo connesso alla liquidazione o gestione della prestazione, sia durante l’erogazione sia dopo la scadenza, quando il contenzioso dipenda da fatti non imputabili all’Istituto.

Recupero della tassa di ingresso della mobilità e altre istruzioni operative

Nei casi di accordi sindacali conclusi nell’ambito delle procedure ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, il comma 7-ter dell’art. 4 della legge n. 92/2012 consente il recupero delle somme già pagate a titolo di anticipazione del contributo di ingresso della mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991. Il recupero avviene mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS sulla medesima matricola aziendale utilizzata per il pagamento originario, mediante il codice causale "G800" nel flusso Uniemens.

Nelle medesime procedure non si applica il contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 pari al 41% del massimale mensile ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Inoltre, in deroga al diritto di precedenza di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 223/1991, il datore di lavoro che ha sottoscritto accordi di esodo può effettuare nuove assunzioni anche nelle unità produttive interessate dai licenziamenti.

Punti principali

Ambito normativo e finalità

La disciplina attua l’art. 4, commi 1-7-ter, della legge n. 92/2012, come modificata dalla legge n. 221/2012. Consente, in caso di eccedenza di personale, accordi tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale per accompagnare all’esodo i lavoratori più vicini alla pensione, con erogazione di una prestazione pari al trattamento pensionistico teorico e con accredito della contribuzione fino ai requisiti minimi.

Requisiti del datore di lavoro e del lavoratore

Possono accedere i datori di lavoro di qualsiasi settore che occupino mediamente più di 15 dipendenti, calcolati sul semestre precedente la stipula dell’accordo, includendo tutte le qualifiche salvo apprendisti e assunti con contratto di inserimento/reinserimento. I lavoratori devono essere a tempo indeterminato e maturare i requisiti per vecchiaia o anticipata entro 4 anni dalla cessazione. Sono considerati utili anche contributi esteri UE/SEE, Svizzera e convenzioni bilaterali, nonché contributi nelle gestioni autonome INPS. Non è ammessa la domanda per lavoratore già titolare di pensione di invalidità o assegno ordinario di invalidità.

Accordo sindacale e validazione INPS

La prestazione presuppone un accordo aziendale o un accordo nell’ambito delle procedure ex artt. 4 e 24 L. 223/1991, che deve evidenziare l’eccedenza di personale, il numero degli esuberi e il termine del programma di esodo. L’accordo è efficace solo dopo la validazione INPS, che verifica i requisiti del datore e dei lavoratori. Nelle procedure ex L. 223/1991, la mancanza dei requisiti soggettivi di uno o più lavoratori impedisce la validazione salvo diversa previsione delle parti o successiva convalida ex post.

Fideiussione, provvista e gestione dei versamenti

Il datore di lavoro deve presentare una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi verso INPS; la garanzia copre la provvista mensile per prestazione e contribuzione figurativa, maggiorata di una parte variabile almeno pari al 15%. In alternativa alla fideiussione, il datore può versare la provvista in unica soluzione. In caso di mancato pagamento mensile, INPS notifica un avviso e può escutere la fideiussione, anche parzialmente; se il mancato versamento dura 180 giorni continuativi, la fideiussione è escussa per intero. È prevista una posizione contributiva dedicata con codice autorizzazione 6E e, nei flussi Uniemens, specifiche valorizzazioni e codici di conguaglio.

Prestazione: importo, decorrenza, pagamento e regime fiscale

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto ed è pagata in 13 mensilità, secondo le modalità delle pensioni INPS. L’importo corrisponde al trattamento pensionistico teorico spettante al momento dell’accesso, esclusa la contribuzione correlata, senza perequazione, ANF o trattenute per oneri. È soggetta a tassazione ordinaria con applicazione delle detrazioni spettanti su dichiarazione. Non è reversibile, ma ai superstiti può essere liquidata la pensione indiretta considerando anche la contribuzione correlata versata.

Contribuzione figurativa correlata e effetti su pensione

Per tutto il periodo di esodo il datore di lavoro versa la contribuzione figurativa correlata, utile per diritto e misura della pensione, calcolata sulla retribuzione media mensile degli ultimi due anni e sull’aliquota di finanziamento del fondo di appartenenza, attualmente pari al 33% per il FPLD. In caso di decesso del lavoratore, l’obbligo contributivo cessa e l’eventuale eccedenza è rimborsata al datore. La contribuzione correlata non vale a evitare l’eventuale riduzione della pensione anticipata per accesso prima dei 62 anni, che resta disciplinata dalle regole ordinarie richiamate dalla circolare.

Modifiche normative, rioccupazione, ricorsi e contenzioso

Se intervengono modifiche che innalzano i requisiti pensionistici o variazioni dell’aspettativa di vita, la prestazione continua per il periodo ulteriore necessario, entro il limite di 48 mesi, con possibile rimodulazione della garanzia. In caso di rioccupazione, la circolare esclude riduzioni della prestazione per cumulo con redditi da lavoro, non essendo previste norme specifiche. Le istanze di riesame sono gestite in autotutela, mentre i ricorsi sulla contribuzione spettano al comitato amministratore del fondo previdenziale interessato. Il datore si impegna a sostenere anche gli oneri del contenzioso giudiziario o amministrativo non imputabile all’Istituto.

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