Sentenza n. 134/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) della Determina Dirigenziale n. 3 del 27/6/2022 della 2°Municipalità del Comune di Napoli (Avvocata-Montecalvario-San Giuseppe-Porto-Mercato-Pendino), con la quale è stato dichiarato risolto di diritto il contratto di affidamento della concessione rep. 86257 del 22/11/2018 per inadempimento agli obblighi contrattuali ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile ed è stato contestualmente disposto di provvedere all'incameramento della relativa cauzione costituita mediante garanzia fideiussoria n.101/00A0764847, rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A in data 25/10/2018; nonché, per l'annullamento e/o disapplicazione, previa adozione di misure cautelari: b) per quanto di ragione della delibera di G.M. del Comune di Napoli n. 155 del 23/4/2021 luglio 2021 e della delibera di C.C. del Comune di Napoli n. 8 del 28 luglio 2021, con le quali l'Amministrazione comunale di Napoli ha provveduto ad istituire ed approvare il Nuovo Canone Unico Patrimoniale istitutive del CPU “Canone Patrimoniale Unico” di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge di bilancio n. 160/2019, articoli 1, commi 816 – 847); subordinatamente c) per la declaratoria di risoluzione consensuale senza responsabilità del contratto di sponsorizzazione stipulato in data 28/11/2018 inter partes tra la ricorrente Uno Outodoor Srl e la Municipalità 2 del Comune di Napoli (Avvocata-Montecalvario-San Giuseppe-Porto-Mercato-Pendino).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale di risoluzione per inadempimento della concessione di spazi pubblicitari e di incameramento della cauzione, con contestuale impugnazione delle delibere istitutive del canone patrimoniale unico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune ha dichiarato risolto di diritto il contratto di concessione per il mancato completamento dei lavori di restauro previsti quale corrispettivo della concessione e ha disposto l'incameramento della cauzione. Ha dedotto la violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, l'errata applicazione della legge n. 160/2019, l'assenza dei presupposti della risoluzione, la violazione dell'art. 3 del contratto e degli artt. 1453 e 1454 c.c. La società ha sostenuto di avere eseguito oltre il 60% dei lavori del lotto 1 e oltre il 50% di quelli del lotto 2, e che il mancato completamento delle opere sarebbe stato determinato dall'emergenza pandemica, dalla lenta ripresa del settore pubblicitario e dall'aumento della tassazione derivante dall'istituzione del canone patrimoniale unico, asseritamente lesivo dell'equilibrio economico del contratto. Ha inoltre contestato, per quanto di ragione, le delibere comunali istitutive del canone e ha formulato in via subordinata domanda di declaratoria di risoluzione consensuale senza responsabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la concessionaria non aveva eseguito, entro il termine originario né entro quello prorogato al 30 settembre 2021, i lavori relativi alla maggior parte dei monumenti previsti, avendo completato soltanto quattro degli undici interventi contrattualmente dovuti. La gravità dell'inadempimento non è stata valutata in base alla sola percentuale economica dei lavori eseguiti, ma in relazione all'interesse dell'amministrazione, quale risultava dal contratto: recuperare alla collettività undici monumenti e ottenere la percentuale sui ricavi pubblicitari destinata a finalità sociali. Il Comune aveva già considerato l'emergenza pandemica, applicando le sospensioni previste dalla normativa emergenziale e concedendo una proroga in ragione della ripresa lenta del settore; tali circostanze non escludevano quindi l'inadempimento. Quanto al canone patrimoniale unico, la ricorrente non ha provato la sua concreta incidenza sull'equilibrio economico-finanziario del rapporto, non aveva tempestivamente impugnato le delibere istitutive e non aveva rappresentato le difficoltà nella fase procedimentale. È rimasto inoltre incontestato che la società avesse ottenuto, nello stesso periodo, altre autorizzazioni per lo sfruttamento di spazi pubblicitari, esponendosi volontariamente al prelievo fiscale asseritamente oneroso. Il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti della risoluzione, anche considerando le diffide e la successiva intimazione ad adempiere rimaste senza esito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1453 c.c.
Disciplina la risoluzione del contratto per inadempimento; il contratto richiamava tale disposizione quale base della risoluzione.
art. 1454 c.c.
La risoluzione di diritto è stata preceduta da diffida ad adempiere, rimasta senza esito entro il termine assegnato.
art. 1455 c.c.
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra
La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse del creditore all'adempimento e all'economia complessiva del rapporto; nel caso concreto, il mancato restauro di sette degli undici monumenti ha inciso sull'interesse pubblico perseguito.
art. 7 l. 241/1990
Il Comune ha richiamato la disposizione per l'avvio del procedimento di risoluzione, preceduto dalla diffida ad adempiere.
art. 1, commi 816-847, l. 160/2019
La normativa è stata invocata dalla ricorrente in relazione all'istituzione del canone patrimoniale unico, ma il TAR ha escluso che fosse stata dimostrata la concreta incidenza del canone sull'equilibrio contrattuale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Ai fini della risoluzione di un contratto per inadempimento, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata in rapporto all'interesse della controparte quale emerge dall'economia complessiva del contratto, e non sulla base della sola percentuale economica delle prestazioni già eseguite.
- Quando il contratto di concessione prevede, quale corrispettivo, l'esecuzione di più interventi destinati a soddisfare finalità di interesse pubblico, il mancato completamento della maggior parte degli interventi può integrare un inadempimento di non scarsa importanza, anche se siano stati eseguiti lavori di valore superiore alla metà dell'importo complessivo.
- L'emergenza pandemica e la lenta ripresa economica non escludono l'inadempimento quando l'amministrazione abbia già applicato le sospensioni previste dalla disciplina emergenziale e concesso una proroga del termine contrattuale in considerazione delle difficoltà sopravvenute.
- La parte che invoca l'incidenza di un nuovo prelievo pubblico sull'equilibrio economico di un contratto deve dimostrarne la concreta ricaduta sul rapporto; la mera allegazione di un aumento dei costi, non accompagnata da prova dell'effettivo squilibrio, non è sufficiente a escludere la responsabilità contrattuale.
- La previa diffida ad adempiere, seguita dall'inutile decorso del termine assegnato e dall'accertamento del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, consente la risoluzione di diritto quando l'inadempimento incida in modo apprezzabile sull'interesse della controparte.
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