Ordinanza del 12/06/2017 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e Periculum in mora - Necessità - Entrambi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa valutazione delle misure cautelari richiede entrambi i presupposti. Il fumus boni iuris può essere escluso o rafforzato, nel caso di contestazione di operazioni inesistenti senza danno erariale, dalle decisioni di merito favorevoli rese in casi analoghi e dal rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla medesima questione. Il periculum in mora può risultare dall’assenza di attività operativa, dall’insufficienza del patrimonio netto rispetto al debito tributario e dalla mancanza di mezzi per il pagamento.
Misure cautelari fiscali: necessaria la sussistenza congiunta di fumus boni iuris e periculum in mora
Misure cautelari fiscali e presupposti applicativi
Il documento afferma che, ai fini dell’adozione di misure cautelari, devono sussistere congiuntamente il fumus boni iuris e il periculum in mora. La sola presenza di uno dei due requisiti non è sufficiente.
Fumus boni iuris
In presenza di una contestazione relativa a operazioni inesistenti che non abbiano arrecato danno all’Erario, la valutazione della plausibilità della pretesa cautelare deve considerare gli elementi interpretativi e giurisprudenziali già disponibili sulla questione.
Rilevano in particolare:
- le sentenze di merito favorevoli pronunciate in giudizi analoghi;
- l’eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea avente a oggetto la medesima questione.
Tali elementi possono incidere sulla valutazione del fumus boni iuris, poiché evidenziano l’esistenza di un quadro interpretativo non univoco o comunque favorevole alla posizione contestata.
Periculum in mora
Il periculum in mora può essere desunto dalla concreta situazione economica e patrimoniale del soggetto interessato, quando essa faccia presumere il rischio di mancata riscossione della pretesa tributaria.
Sono indicati quali elementi rilevanti:
- l’assenza di attività operativa;
- l’incapienza del patrimonio netto rispetto all’ammontare della pretesa tributaria;
- l’assenza di mezzi economici idonei a far fronte al pagamento.
Questi fattori possono dimostrare il rischio che, nelle more del procedimento, il patrimonio non sia sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito tributario.
Valutazione complessiva
La sussistenza della misura cautelare deve essere verificata attraverso una valutazione congiunta dei due presupposti. Da un lato, occorre esaminare la fondatezza della pretesa alla luce delle pronunce favorevoli e del rinvio pregiudiziale relativo alla medesima controversia; dall’altro, deve essere accertato il concreto rischio di insolvenza o di incapienza patrimoniale, desumibile dall’assenza di operatività e di risorse disponibili per il pagamento.
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