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Ordinanza

Ordinanza del 05/06/2017 n. 13973 - Corte di Cassazione

IVA - Detrazione - Controllo formale automatizzato - Cartella di pagamento - Operazioni imponibili - Diritto alla detrazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e conferma il diritto della società alla detrazione dell’eccedenza IVA, se risultano rispettati i requisiti sostanziali, anche in assenza della dichiarazione annuale relativa all’anno di maturazione. Il credito deve risultare da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti ed essere portato in detrazione entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Nel giudizio contro la cartella emessa ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, la detrazione non può essere negata quando sia provato che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo, assoggettati a IVA e destinati a operazioni imponibili.

Detrazione del credito IVA in assenza di dichiarazione annuale e impugnazione della cartella da controllo automatizzato

Detrazione del credito IVA e neutralità dell’imposta

La pronuncia riguarda il diritto alla detrazione di un’eccedenza IVA maturata in un periodo per il quale il contribuente non aveva presentato la dichiarazione annuale. La Corte richiama il principio di neutralità dell’IVA armonizzata: l’inosservanza di un adempimento formale non può comportare la perdita del diritto sostanziale alla detrazione quando siano rispettate le condizioni previste dalla disciplina dell’imposta.

Procedimento e decisioni di merito

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all’IVA 2007, emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale automatizzato e iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

La società G. s.r.l. aveva impugnato la cartella ottenendo esito favorevole dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 415/7/12. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza del 10 novembre 2015, aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa all’annualità precedente non impediva, di per sé, la detrazione del credito IVA.

La CTR aveva inoltre rilevato l’irritualità e la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, che, dopo aver utilizzato la procedura automatizzata per il recupero del credito, aveva sottoposto la contribuente a un questionario diretto a verificarne la sostanza.

Motivo del ricorso per cassazione

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 21, 30 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Secondo l’Amministrazione, la CTR avrebbe erroneamente riconosciuto la detraibilità del credito IVA nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione d’imposta relativa all’annualità precedente.

La società intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità.

Principio di diritto applicato

La Corte ha ritenuto infondata la censura dell’Agenzia delle Entrate e ha ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 17757 dell’8 settembre 2016, secondo cui la neutralità dell’IVA comporta che l’eccedenza d’imposta debba essere riconosciuta anche in mancanza della dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione, purché ricorrano determinate condizioni.

Il credito può essere riconosciuto quando:

  • risulti da dichiarazioni periodiche;
  • siano stati effettuati regolari versamenti per l’anno di riferimento;
  • la detrazione sia stata esercitata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto;
  • il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali richiesti per la detrazione.

Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, il diritto non può essere negato quando sia dimostrato in concreto, oppure non sia controverso, che:

  • gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo IVA;
  • gli acquisti siano stati assoggettati a IVA;
  • gli acquisti siano stati destinati alla realizzazione di operazioni imponibili.

Rilievo degli adempimenti formali e sostanziali

La Corte distingue tra requisiti formali e requisiti sostanziali del diritto alla detrazione. L’omessa dichiarazione annuale costituisce un’irregolarità formale che non determina automaticamente la perdita del credito, se il contribuente dimostra l’effettiva esistenza delle operazioni e il possesso delle condizioni sostanziali previste dalla normativa IVA.

La verifica del credito deve quindi concentrarsi sulla realtà degli acquisti, sull’effettivo assoggettamento a imposta e sulla loro inerenza rispetto a operazioni imponibili, senza limitarsi alla mancata presentazione della dichiarazione annuale.

Esito del giudizio e spese

Poiché la sentenza della CTR si è conformata al principio di diritto delle Sezioni Unite, la Corte di cassazione ha ritenuto che non vi fossero ragioni per cassarla.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato pertanto rigettato. Non sono state liquidate spese processuali, considerata la mancata difesa della società intimata.

La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in quanto la parte soccombente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Dati della pronuncia

La decisione è stata adottata a Roma il 15 febbraio 2017 e depositata in cancelleria il 5 giugno 2017. La Corte ha pronunciato il rigetto del ricorso con motivazione semplificata.

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