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Ordinanza

Ordinanza del 13/06/2017 n. 378 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria regionale della Liguria sospende il giudizio sull’appello della Regione contro l’esenzione dalla tassa automobilistica 2010 riconosciuta a un motoveicolo storico. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge regionale Liguria n. 3/2005, nella parte in cui richiede l’iscrizione effettiva del singolo veicolo nei registri ASI o FMI, anziché la sola appartenenza del modello alle categorie individuate dagli enti, per possibile violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sulla tassa automobilistica per motoveicoli storici

Ordinanza sulla disciplina regionale dell’esenzione per motoveicoli storici

La Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione 3, ha sospeso il giudizio d’appello promosso dalla Regione Liguria e ha rimesso alla Corte costituzionale la questione relativa alla compatibilità dell’art. 10, comma 1, della legge regionale Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, con l’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. La questione riguarda i requisiti necessari per usufruire dell’esenzione o della tassazione agevolata prevista per i veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

Origine della controversia

Con atto di appello depositato il 13 aprile 2015, la Regione Liguria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova dell’8 ottobre 2014, n. 1876. La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso del sig. Andrea Pellegrini contro l’avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni n. 04820139934042251, relativo alla tassa automobilistica, alle sanzioni e agli interessi dovuti per l’annualità 2010 in relazione a un motoveicolo targato MI 780387.

Il contribuente aveva sostenuto che il motoveicolo, immatricolato nel 1990, dovesse beneficiare della disciplina agevolata prevista dall’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342. La Commissione provinciale, sulla base del certificato della Federazione motociclistica italiana del 25 ottobre 2011, n. 137356, aveva riconosciuto il diritto all’esenzione e accolto il ricorso.

Posizione della Regione Liguria e difese del contribuente

La Regione ha fondato l’appello su un’unica censura, deducendo la violazione dell’art. 10 della legge regionale Liguria n. 3/2005, come modificato dall’art. 27 della legge regionale n. 2/2006. Secondo la Regione, la norma regionale richiede, quale condizione per beneficiare dell’agevolazione, l’iscrizione del singolo autoveicolo o motoveicolo nei registri dell’Automotoclub Storico Italiano o della Federazione Motociclistica Italiana. Non sarebbe sufficiente che il modello del veicolo rientri tra quelli individuati dagli stessi enti come di particolare interesse storico e collezionistico.

Poiché l’iscrizione del motoveicolo nel registro storico FMI risaliva al 25 ottobre 2011, la Regione ha sostenuto che il contribuente non avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione per il 2010.

Il sig. Pellegrini si è costituito in giudizio, producendo giurisprudenza e prassi amministrativa a sostegno della tesi secondo cui l’iscrizione del singolo veicolo nei registri ASI o FMI non sarebbe necessaria. Sarebbe invece sufficiente che il modello di appartenenza fosse incluso nelle categorie individuate dagli enti competenti.

Disciplina statale prevista dall’art. 63 della legge n. 342/2000

L’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevedeva l’esenzione dalle tasse automobilistiche per determinate categorie di veicoli.

In particolare:

  • i veicoli e motoveicoli, esclusi quelli destinati a uso professionale, erano esentati dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dall’anno in cui si compiva il trentesimo anno dalla costruzione;
  • l’esenzione era estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, per i quali il termine era ridotto a venti anni;
  • erano considerati di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per competizioni, quelli realizzati per ricerca tecnica o estetica, anche in vista di esposizioni o mostre, nonché quelli dotati di particolare interesse storico o collezionistico per rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;
  • i veicoli rientranti in tali categorie dovevano essere individuati con apposita determinazione dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, con aggiornamento annuale dell’elenco;
  • in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ai veicoli ultratrentennali si applicava una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli.

Il modello del motoveicolo posseduto dal contribuente risultava incluso nell’elenco dei modelli di motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico individuati ai fini dell’art. 63 della legge n. 342/2000 per l’anno 2010. Secondo la disciplina statale, quindi, il contribuente avrebbe dovuto beneficiare dell’esenzione per quell’annualità, indipendentemente dall’iscrizione del singolo esemplare nel registro storico.

Differenza tra disciplina statale e disciplina regionale

L’art. 10, comma 1, della legge regionale Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, stabilisce che, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla costruzione, gli autoveicoli e motoveicoli a uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, che risultano iscritti nei registri dell’ASI e della FMI, sono soggetti al regime previsto dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000.

La Commissione ha interpretato la disposizione regionale come prescrizione dell’effettiva iscrizione del singolo veicolo nel registro storico dell’ASI o della FMI. Tale requisito è risultato più restrittivo rispetto alla disciplina statale, che collega l’agevolazione all’inclusione del modello in un elenco generale e astratto predisposto dagli enti competenti.

Nel caso concreto, il motoveicolo Gilera TG modello RC, cilindrata 600, immatricolato nel 1990, era stato iscritto nel registro storico nazionale FMI soltanto il 25 ottobre 2011. Pertanto, se fosse stata applicata la norma regionale, l’assenza dell’iscrizione nel corso del 2010 avrebbe escluso il beneficio fiscale, nonostante l’inclusione del modello nell’elenco dei veicoli di interesse storico per quell’anno.

Rilevanza della questione di costituzionalità

La questione è stata ritenuta rilevante perché la sua soluzione incide direttamente sull’esito dell’appello regionale. L’applicazione dell’art. 10 della legge regionale n. 3/2005 determinerebbe infatti il rigetto della pretesa del contribuente, mentre l’applicazione della disciplina statale consentirebbe di confermare il riconoscimento dell’esenzione per il 2010.

La controversia riguarda quindi esclusivamente la necessità o meno dell’iscrizione individuale del motoveicolo nel registro FMI nell’anno d’imposta considerato.

Non manifesta infondatezza e competenza legislativa statale

La Commissione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione per possibile violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

Secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata nell’ordinanza, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra, allo stato della legislazione vigente, nella competenza esclusiva statale in materia di tributi erariali. Sono state citate le sentenze della Corte costituzionale n. 296, n. 297 e n. 311 del 2003, con le quali sono state dichiarate illegittime disposizioni regionali che introducevano esenzioni dalla tassa automobilistica o modificavano la disciplina dei termini di accertamento del tributo.

È stata inoltre richiamata la sentenza n. 455 del 2005, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale l’art. 10 della legge regionale Liguria n. 3/2005 nella parte in cui ampliava il novero dei soggetti autorizzati a individuare i veicoli di interesse storico, aggiungendo altri soggetti all’ASI e alla FMI.

Alla luce di tali precedenti, la Commissione ha ritenuto che la Regione non possa introdurre una disciplina delle esenzioni più restrittiva rispetto a quella stabilita dal legislatore statale, poiché ciò inciderebbe sulla disciplina di un tributo rientrante nella competenza esclusiva dello Stato.

Orientamenti giurisprudenziali e amministrativi richiamati

L’ordinanza richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione tributaria, 15 febbraio 2013, n. 3837. Secondo tale pronuncia, l’esenzione prevista dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000 dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, ma tale accertamento non ha effetto limitato al singolo veicolo identificato dalla targa. Esso consiste in un elenco analitico di modelli e marche, con portata generale e astratta riferita a categorie complessive di veicoli.

La Commissione ha inoltre richiamato la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 29 novembre 2011, n. 112/E, che avrebbe espresso il medesimo orientamento, ritenendo sufficiente l’inclusione del modello nell’elenco dei veicoli individuati come di particolare interesse storico e collezionistico.

Decisione della Commissione tributaria regionale

La Commissione tributaria regionale della Liguria ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge regionale Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, in relazione all’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Di conseguenza:

  • ha sospeso il giudizio d’appello;
  • ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
  • ha ordinato alla Segreteria di notificare l’ordinanza alle parti e al Presidente della Giunta della Regione Liguria.

Ogni decisione sul merito della controversia relativa all’avviso di accertamento e alla debenza della tassa automobilistica per il 2010 è rimasta quindi sospesa in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

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