Ordinanza del 13/06/2017 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Bollo - Esenzione - Requisiti - Contrasto tra norma statale e norma regionale - Rinvio alla Corte Costituzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale della Liguria ha sospeso il giudizio promosso da A.P. contro il recupero della tassa automobilistica 2010, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge regionale ligure n. 3/2005. La norma regionale subordinava l’esenzione all’iscrizione del singolo veicolo nei registri ASI o FMI, mentre l’art. 63 della legge statale n. 342/2000 richiedeva soltanto l’inclusione del modello negli elenchi individuati da tali associazioni. Il contrasto è stato ravvisato con l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva sui tributi erariali.
Rinvio alla Corte costituzionale della questione sull’esenzione dal bollo per veicoli storici in Liguria
Esenzione dal bollo per veicoli storici e questione di costituzionalità
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con ordinanza deliberata l’8 giugno 2017, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione relativa alla compatibilità dell’art. 10, comma 1, della legge regionale Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, con l’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. La disposizione regionale richiedeva, per beneficiare dell’agevolazione sui veicoli storici, l’iscrizione effettiva del singolo veicolo nei registri dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI) o della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), introducendo un requisito più rigoroso rispetto alla disciplina statale.
Origine del giudizio
La Regione Liguria aveva proposto appello, con atto depositato il 13 aprile 2015, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova dell’8 ottobre 2014, n. 1876. La decisione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente A.P. contro l’avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni n. 04820139934042251, relativo alla tassa automobilistica, alle sanzioni e agli interessi per l’annualità 2010.
Il contribuente sosteneva che il proprio motoveicolo, immatricolato nel 1990, dovesse beneficiare dell’esenzione o della disciplina agevolata prevista dall’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342. La Commissione provinciale aveva riconosciuto il diritto sulla base del certificato FMI del 25 ottobre 2011, n. 137356.
Posizioni delle parti
La Regione Liguria fondava l’appello sull’asserita violazione dell’art. 10 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dall’art. 27 della legge regionale n. 2/2006. Secondo la Regione, l’esenzione spettava esclusivamente ai veicoli singolarmente iscritti nei registri ASI o FMI; non era sufficiente che il modello appartenesse a una categoria individuata dalle associazioni. Poiché l’iscrizione del motoveicolo risultava effettuata soltanto il 25 ottobre 2011, l’agevolazione non avrebbe potuto essere riconosciuta per il 2010.
L’appellato si costituiva richiamando giurisprudenza e prassi ritenute univoche nel considerare irrilevante l’iscrizione del singolo veicolo nei registri associativi. Secondo tale orientamento, sarebbe stata sufficiente l’appartenenza del veicolo a un modello compreso negli elenchi ASI o FMI.
Disciplina statale
L’art. 63 della legge n. 342/2000 prevedeva, per quanto rilevante nel giudizio, quanto segue:
- i veicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, erano esenti dalla tassa automobilistica a decorrere dall’anno in cui compivano il trentesimo anno dalla costruzione;
- il termine era ridotto a venti anni per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico;
- rientravano tra tali veicoli quelli costruiti per competizioni, quelli destinati a ricerca tecnica o estetica e quelli aventi particolare interesse storico o collezionistico per rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;
- i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dovevano essere individuati con determinazione dell’ASI e, per i motoveicoli, anche della FMI;
- la determinazione doveva essere aggiornata annualmente.
La disciplina statale collegava quindi l’esenzione all’inclusione del modello e della categoria di appartenenza negli elenchi predisposti da ASI e FMI, senza richiedere l’iscrizione individuale del veicolo identificato dalla targa.
Applicazione al motoveicolo interessato
Il motoveicolo posseduto da A.P. era un Gilera TG modello RC, con cilindrata di 600 cc, targa MI 780387, immatricolato nel 1990. Il modello risultava incluso nell’elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico predisposto ai fini dell’art. 63 della legge n. 342/2000 per l’anno 2010.
Secondo la disciplina statale, il contribuente avrebbe pertanto dovuto beneficiare dell’esenzione dalla tassa automobilistica per il 2010. Tuttavia, l’iscrizione del singolo motoveicolo nel Registro storico nazionale FMI era intervenuta soltanto il 25 ottobre 2011. L’applicazione della norma regionale avrebbe quindi escluso l’agevolazione per l’anno oggetto dell’accertamento.
Contrasto tra disciplina statale e regionale
L’art. 10, comma 1, della legge regionale Liguria n. 3/2005 stabiliva che, a decorrere dall’anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli a uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone fossero assoggettati al regime previsto dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000 purché risultassero iscritti nei registri ASI e FMI.
La Commissione regionale ha ritenuto che tale formulazione imponesse l’iscrizione effettiva del singolo veicolo e non la semplice inclusione del relativo modello negli elenchi delle associazioni. La norma regionale restringeva dunque l’ambito dell’esenzione previsto dalla legislazione statale, introducendo una disciplina difforme in materia di tassa automobilistica.
Competenza legislativa statale sui tributi erariali
Il collegio ha richiamato il principio costantemente affermato dalla Corte costituzionale secondo cui, nel quadro legislativo vigente, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.
Sono state richiamate, in particolare, le sentenze della Corte costituzionale n. 296, n. 297 e n. 311 del 2003, con le quali erano state dichiarate illegittime norme regionali invasive della competenza statale, comprese disposizioni che introducevano esenzioni dalla tassa automobilistica o modificavano i termini di accertamento del tributo.
È stata inoltre ricordata la sentenza n. 455 del 2005, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l’art. 10 della legge regionale n. 3/2005 nella parte in cui ampliava il novero dei soggetti autorizzati a individuare i veicoli di interesse storico, aggiungendo altri soggetti rispetto ad ASI e FMI.
Orientamenti giurisprudenziali e amministrativi
La Commissione ha evidenziato che l’interpretazione secondo cui è sufficiente l’inclusione del modello nell’elenco ASI o FMI trova conferma nella giurisprudenza e nella prassi.
La Corte di cassazione, con sentenza della Sezione VI 15 febbraio 2013, n. 3837, ha affermato che l’esenzione prevista dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000 dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata a tale compito dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale accertamento non ha efficacia “ad rem”, cioè non riguarda il singolo veicolo individuato dalla targa, ma consiste in un elenco analitico di marche e modelli con portata generale e astratta.
La medesima interpretazione è stata espressa dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello contenuta nella risoluzione 29 novembre 2011, n. 112/E.
Rilevanza e non manifesta infondatezza
La questione è stata ritenuta rilevante perché la decisione dell’appello dipendeva dall’applicazione della norma regionale: in assenza di iscrizione individuale nel registro storico nell’anno 2010, l’art. 10 della legge regionale avrebbe comportato il rigetto della pretesa di esenzione; applicando invece la disciplina statale, l’inclusione del modello nell’elenco FMI per il 2010 avrebbe consentito l’agevolazione.
La questione è stata ritenuta non manifestamente infondata poiché la Regione, subordinando l’esenzione a un requisito ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge statale, avrebbe disciplinato in modo difforme una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Provvedimento della Commissione tributaria regionale
In applicazione degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione III, ha disposto:
- la sospensione del giudizio pendente;
- l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- la notifica dell’ordinanza alle parti e al Presidente della Giunta regionale della Liguria;
- la comunicazione dell’ordinanza al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.
La decisione sul merito dell’appello e sulla debenza della tassa automobilistica per il 2010 è rimasta quindi sospesa in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità dell’art. 10, comma 1, della legge regionale Liguria n. 3/2005.
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