Ordinanza del 07/06/2017 n. 882 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Quando rileva - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione cautelare richiede la verifica del fumus boni iuris, limitata ai casi di assoluta e immediata evidenza di errori nella decisione impugnata, e del periculum in mora. Quest’ultimo non è provato dalla sola produzione di un bilancio riferito a un esercizio precedente né da obbligazioni finanziarie estranee all’oggetto sociale, quando sia incerta la volontà di adempiervi.
Sospensione cautelare: valutazione del fumus boni iuris e insussistenza del periculum in mora
Sospensione cautelare e presupposti applicabili
Il documento esamina i presupposti necessari per ottenere la sospensione cautelare della decisione impugnata, soffermandosi sul fumus boni iuris e sul periculum in mora.
Fumus boni iuris
Ai fini della concessione della sospensione cautelare, il giudice deve valutare il fumus boni iuris soltanto quando emergano errori contenuti nella decisione impugnata caratterizzati da assoluta e immediata evidenza. Non è quindi sufficiente prospettare in modo generico possibili erroneità della decisione: la rilevanza cautelare del fumus è subordinata alla chiara e immediata riconoscibilità dell’errore.
Periculum in mora
Quanto al periculum in mora, il documento esclude che l’attuale stato di illiquidità della società possa essere dimostrato mediante la sola allegazione del bilancio relativo a un’annualità pregressa. Un documento contabile riferito a un esercizio precedente non è ritenuto, da solo, sufficiente a comprovare una situazione di difficoltà finanziaria attuale.
Non è inoltre sufficiente il riferimento a obbligazioni finanziarie estranee all’oggetto sociale della società, soprattutto quando risulti incerta la volontà della stessa di adempiere tali obbligazioni. In tale situazione, l’esistenza di impegni finanziari non consente di desumere automaticamente un pericolo attuale e concreto derivante dall’esecuzione della decisione impugnata.
Esito interpretativo
La sospensione cautelare non può essere concessa sulla base di una generica contestazione della decisione o di elementi non attuali e non decisivi circa la situazione patrimoniale della società. Occorrono, da un lato, errori immediatamente ed evidentemente riconoscibili per la valutazione del fumus boni iuris e, dall’altro, elementi concreti e attuali idonei a dimostrare il periculum in mora; tali elementi non sono integrati, nel caso descritto, né dal bilancio di un esercizio precedente né da obbligazioni estranee all’oggetto sociale rispetto alle quali sia incerta la volontà di adempiere.
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