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Ordinanza

Ordinanza n. 1961/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Disposizione Dirigenziale n. 112 del 24/04/2026, prot. -OMISSIS-, emessa dal Comune di Napoli – Area Sviluppo Economico – Servizio SUAP, notificata in data 24/04/2026, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia della SCIA prot. n.-OMISSIS-del 29/06/2020 e della successiva variazione soggettiva prot. n. -OMISSIS-del 05/02/2024, relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla società -OMISSIS- con insegna -OMISSIS- nei locali siti in Napoli,-OMISSIS- con conseguente divieto di prosecuzione dell'attività e obbligo di cessazione immediata; b) della nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, prot. n. -OMISSIS- del 27/03/2026, recante richiesta di revoca della SCIA ai sensi dell'art. 19, comma 4, D.P.R. n. 616/1977, presupposta all'adozione del provvedimento comunale impugnato, ancorché non allegata e non conosciuta; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi espressamente inclusa l'informativa della Questura di Napoli del 19/03/2026 richiamata nella nota prefettizia, nonché il provvedimento di sospensione ex art. 100 TULPS n. 10/2026 del 17/03/2026 e l'Ordinanza di cessazione n. 21/2026, ove lesivi.

Giustizia amministrativa202604333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: declaratoria comunale di inefficacia della SCIA e divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fondata su una richiesta prefettizia di revoca del titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la disposizione dirigenziale con cui il Comune di Napoli ha dichiarato inefficaci la SCIA originaria e la successiva variazione soggettiva relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, disponendo il divieto di prosecuzione dell'attività e l'obbligo di cessazione immediata. Sono stati inoltre impugnati la richiesta della Prefettura di Napoli di revoca della SCIA ai sensi dell'art. 19, comma 4, D.P.R. n. 616/1977, l'informativa della Questura richiamata nella richiesta prefettizia, il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 100 TULPS e l'ordinanza di cessazione dell'attività, ove lesivi. La censura cautelare investiva, in particolare, l'illegittimità della valutazione prefettizia e comunale circa il rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica, prospettando implicitamente la sproporzione e l'irragionevolezza dell'esercizio del potere.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. In sede cautelare ha giudicato che la Prefettura sembri avere esercitato il potere discrezionale attribuitole senza uso sproporzionato o manifestamente irragionevole. Ha rilevato che la declaratoria comunale di inefficacia della SCIA trova fondamento nella richiesta articolata del Prefetto, il quale ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 19, comma 4, D.P.R. n. 616/1977, individuati in una situazione di potenziale rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. La valutazione prefettizia era sostenuta dall'indicazione di numerosi e gravi episodi verificatisi nel tempo nel locale e nelle aree limitrofe. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Non sussistono i presupposti per concedere la tutela cautelare richiesta.

  • art. 19, comma 4, D.P.R. n. 616/1977

    La norma è stata richiamata quale base del potere prefettizio di richiedere la revoca del titolo in presenza di una situazione di potenziale rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

  • art. 100 TULPS

    Richiamato in relazione al provvedimento di sospensione dell'attività, impugnato ove lesivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando, allo stato degli atti, l'esercizio del potere discrezionale amministrativo non appaia sproporzionato o manifestamente irragionevole.
  • La declaratoria comunale di inefficacia di una SCIA relativa a un'attività commerciale può trovare fondamento nella richiesta prefettizia adottata per fronteggiare una situazione di potenziale rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando tale richiesta sia sorretta dall'indicazione articolata di numerosi e gravi episodi verificatisi nel locale e nelle aree limitrofe.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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