Cassazione Penale, Sentenza n. 46058/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per ricettazione (beni: capi di abbigliamento e scarpe trovati in borsoni durante un controllo in stazione). I motivi principali erano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto agli elementi soggettivi e oggettivi della ricettazione, perché non era stato provato che i capi fossero provento di furto e perché il reato presupposto indicato (contraffazione) era incompatibile con le stesse conclusioni del giudice di primo grado; 2) insufficienza probatoria, essendo l'accusa basata sostanzialmente sulla sola testimonianza del Maresciallo della Guardia di Finanza; 3) in subordine, la possibilità che il fatto riconducibile fosse al più una contravvenzione (art. 712 c.p.) con possibile applicazione della speciale tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato la mancanza di motivazione circa la prova (anche logica) della provenienza furtiva dei beni: le sentenze di merito si erano limitate ad applicare in modo apodittico il principio secondo cui il possesso di beni provento di furto può dimostrare la ricettazione, senza spiegare gli elementi concreti da cui dedurre la provenienza furtiva. Dagli atti emergeva invece che i capi erano posti "alla rinfusa" nel bagaglio, senza talloncini, loghi o scatole, elemento che non costituisce di per sé prova di provento di furto. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza perché "il fatto non sussiste", ha disposto la revoca della confisca e l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto (si è anche richiamato che il reato sarebbe andato in prescrizione il 25/05/2023).
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
La Cassazione richiama il principio che la ricettazione richiede la prova della provenienza illecita dei beni; il semplice possesso non è automaticamente sufficiente salvo che l'accusa dimostri (anche logicamente) la provenienza furtiva dei beni
art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi / contraffazione)
La norma era richiamata nella imputazione come possibile reato presupposto, ma il giudice di primo grado aveva escluso la consapevolezza dell'imputato sulla natura contraffatta; la Cassazione osserva che quindi non poteva essere assunto come reato presupposto senza ulteriori prove
art. 712 c.p.
Richiamato dal ricorrente quale possibile fattispecie contravvenzionale alternativa; la Corte di Cassazione non decide nel merito tale alternativa, avendo ritenuto che il fatto non sussista per mancanza di prova della provenienza furtiva
art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
Invocato dal ricorrente come argomento attenuante nel caso si fosse configurata soltanto una contravvenzione; la Corte non ha applicato questa norma perché ha ritenuto inesistente il fatto
art. 129, comma secondo, c.p. (effetti della causa di estinzione del reato)
Richiamata dalla Cassazione come fondamento giuridico per la declaratoria della non punibilità e per annullare senza rinvio quando emerge che il fatto non sussiste e il reato sarebbe comunque prescritto
Massime di principio
- Il semplice rinvenimento di capi di abbigliamento nel bagaglio di un viaggiatore non prova di per sé la ricettazione: l'accusa deve fornire elementi, anche logici, idonei a dimostrare la provenienza furtiva dei beni
- La regola per cui il possesso di res furtiva può essere indizio di ricettazione opera solo se sono dimostrati elementi che collegano i beni al furto; la mera affermazione apodittica è insufficiente e configura omessa motivazione
- Se la motivazione del giudice non chiarisce come si è giunti alla conclusione sulla provenienza illecita dei beni, la sentenza può essere annullata per vizio di motivazione e, se il fatto risulta inesistente, senza rinvio
- In mancanza di prova dell'evento-reato presupposto, è possibile ottenere non solo l'annullamento della condanna ma anche la revoca delle misure patrimoniali (confisca) e la restituzione dei beni
- La possibile configurazione di reati minori o della speciale tenuità (art. 131-bis) può essere invocata in via subordinata, ma perde rilievo se il giudice di legittimità accerta l'insussistenza del fatto o la mancanza di prova della sua illiceità
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