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Sentenza

Sentenza n. 917/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di intimazione di pagamento e richiesta di recupero delle somme anticipate per l'esecuzione in danno, nonché, tardivamente, ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di carcasse animali abbandonate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'atto comunale del 20 maggio 2026 con cui gli è stato intimato il pagamento delle somme anticipate dal Comune per la rimozione e lo smaltimento di carcasse animali abbandonate, deducendo altresì l'invalidità derivata dell'ordinanza sindacale del 2022 che lo aveva individuato, in solido con altro soggetto, quale obbligato alla rimozione. Dal testo emergono contestazioni riferite alla responsabilità per l'abbandono dei rifiuti e alla legittimità della richiesta di rimborso, oltre alla contestazione, proposta per quanto occorrere, dell'ordinanza presupposta. Il Comune ha eccepito la tardività dell'impugnazione dell'ordinanza e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla richiesta di pagamento.

La decisione

Il TAR ha distinto le diverse componenti della domanda. Ha dichiarato irricevibile, perché tardiva, l'impugnazione dell'ordinanza sindacale del 2022: il destinatario ne aveva avuto piena conoscenza e non l'aveva impugnata entro sessanta giorni, sicché l'individuazione quale soggetto obbligato alla rimozione dei rifiuti e all'eventuale bonifica si era consolidata. Ha respinto la censura secondo cui l'ordinanza sarebbe stata invalidata o superata dalla successiva individuazione di altri corresponsabili: le amministrazioni possono proseguire le indagini e adottare ulteriori ordinanze, ma i precedenti destinatari restano obbligati in solido finché gli atti non siano annullati o revocati. Il Comune, nella fase di recupero delle spese, non può rimettere in discussione né deve rivalutare la responsabilità già accertata con provvedimenti ormai inoppugnabili; i rapporti interni tra coobbligati possono essere regolati davanti al giudice civile. Ha invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda contro l'atto di intimazione e recupero delle somme, ritenendo che tale atto non costituisca esercizio di potere autoritativo, ma riguardi un'obbligazione di diritto privato fondata sull'inerzia dell'obbligato nell'esecuzione dell'ordinanza. È stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario territorialmente competente, con possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    una volta individuato il responsabile dell’abbandono incontrollato di rifiuti, il Sindaco «dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate»

    L'ordinanza sindacale conclude il procedimento di individuazione del responsabile e dell'obbligato alla rimozione; se non impugnata tempestivamente, si consolida. L'amministrazione può continuare a svolgere indagini e individuare ulteriori corresponsabili, ma i destinatari delle precedenti ordinanze restano obbligati in solido finché tali atti non siano annullati o revocati.

  • art. 11 c.p.a.

    La domanda devoluta al giudice ordinario può essere riassunta davanti a quest'ultimo entro il termine previsto dalla disciplina sulla translatio iudicii.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento di individuazione del responsabile dell'abbandono incontrollato di rifiuti e deve essere impugnata dal destinatario entro sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza; in mancanza, si consolida l'obbligo di rimozione e l'eventuale responsabilità per le spese di esecuzione in danno.
  • La successiva individuazione di ulteriori corresponsabili non determina, di per sé, l'esonero dei soggetti già individuati con una precedente ordinanza, qualora quest'ultima non sia stata annullata o revocata; i diversi destinatari restano obbligati in solido nei confronti dell'amministrazione.
  • Nella fase di recupero delle spese sostenute per l'esecuzione in danno, l'amministrazione non può rimettere in discussione né deve rivalutare la responsabilità già accertata con ordinanze divenute inoppugnabili; gli eventuali rapporti interni tra coobbligati devono essere regolati davanti al giudice civile.
  • La richiesta amministrativa di rimborso delle somme anticipate per l'esecuzione in danno, quando si fonda sull'inerzia dell'obbligato rispetto a un'ordinanza ormai consolidata, attiene a un'obbligazione di diritto privato e non costituisce esercizio di un potere autoritativo; la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiGiurisdizione e riparto
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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