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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19604/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.: censura sulla valutazione dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente contestava la motivazione della Corte d'appello che, pur avendo riconosciuto l'esistenza di un amministratore di fatto e avendo definito il Marcone 'amministratore di diritto', non avrebbe adeguatamente considerato che il ruolo dell'imputato fosse meramente formale (prestanome) e quindi incompatibile con il dolo specifico richiesto per il reato di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). In sostanza, si sosteneva l'assenza del dolo specifico e la contraddittorietà della motivazione che avrebbe attribuito al ricorrente solo dolo eventuale senza indicarne i sintomi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la censura non si confronti con il decisionale dei giudici di merito che avevano accertato l'effettiva ingerenza del Marcone nella gestione societaria e la sua conoscenza delle dinamiche contabili e tributarie, nonché il suo obbligo formale di presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di legale rappresentante. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il dolo specifico nell'omessa dichiarazione può essere desunto dall'entità dell'imposta evasa unitamente alla consapevolezza dell'ammontare dovuto, e che la qualifica di prestanome non esclude la responsabilità se dai rapporti con l'amministratore di fatto emerge consapevolezza e partecipazione alla gestione illecita. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione, relativo alla censura sulla motivazione in diritto.

  • art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; la Corte ritiene che il dolo specifico possa essere desunto dall'entità dell'imposta evasa e dalla consapevolezza dell'ammontare dovuto.

  • art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma rispetto alla quale l'imputato era stato assolto in primo grado dalla Corte d'appello (citata nel provvedimento di merito).

  • art. 1, comma 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Richiama l'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione da parte del legale rappresentante e che l'obbligo dichiarativo grava direttamente su chi ha la rappresentanza legale delle persone giuridiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla possibile esclusione della colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; sulla base di tale principio la Corte ha disposto il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende pur non ravvisando colpa grave nella presentazione del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016)

    Principio che ammette di dedurre il dolo specifico dell'omessa dichiarazione dall'entità dell'imposta evasa unita alla consapevolezza dell'ammontare dovuto.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, 'Marni')

    Principio secondo cui l'amministratore di diritto ritenuto mero prestanome può comunque essere ritenuto responsabile se dal complesso dei rapporti con l'amministratore di fatto emerge la macroscopica illegalità dell'attività e la consapevolezza di tale illegalità.

Massime di principio

  • L'obbligo di presentare la dichiarazione grava sul legale rappresentante della società: la qualifica formale di amministratore impone doveri dichiarativi anche se vi sia un amministratore di fatto.
  • La qualifica di 'prestanome' non esclude automaticamente la responsabilità penale: va valutato il comportamento concreto e i rapporti con l'amministratore di fatto per accertare la consapevolezza e la partecipazione alla gestione illecita.
  • L'entità dell'imposta evasa è un elemento sintomatico significativo per inferire il dolo specifico nell'omessa dichiarazione, se accompagnata da elementi che dimostrino la consapevolezza dell'ammontare dovuto.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che non si confronti con le effettive ragioni della decisione impugnata: il contrasto va provato rispetto alla motivazione concreta dei giudici di merito.
  • In sede di valutazione del dolo tributario rilevano sia la condotta materiale sia gli elementi soggettivi desumibili dal contesto gestionale, dalle comunicazioni con l'amministratore di fatto e dalla portata dell'illegalità svolta.

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