Direttiva 2010/68
Direttiva 2010/68/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010 , recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/68/UE aggiorna l’elenco dell’equipaggiamento marittimo armonizzato dalla direttiva 96/98/CE, recependo modifiche intervenute nelle convenzioni internazionali e nelle norme tecniche di prova. L’intervento riguarda soprattutto l’allineamento agli strumenti IMO, SOLAS, MARPOL e COLREG, nonché l’introduzione, lo spostamento o la soppressione di numerose voci di equipaggiamento. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 10 dicembre 2011 e applicarle dalla stessa data. È prevista una disciplina transitoria che consente la commercializzazione e l’uso a bordo, per due anni, di alcuni dispositivi prodotti secondo procedure di omologazione già vigenti prima della data di recepimento.
Modifica e aggiornamento dell’allegato A della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo, con allineamento alle convenzioni internazionali e alle norme tecniche di prova vigenti
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche della disciplina sull’equipaggiamento marittimo prevista dalla direttiva 96/98/CE. L’ambito materiale riguarda l’equipaggiamento marittimo soggetto ad approvazione/omologazione per l’imbarco su unità navali comunitarie, in particolare mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamento previsto dalla convenzione COLREG 72, equipaggiamenti per navi portarinfuse e alcune apparecchiature del capitolo II-1 SOLAS. La direttiva opera mediante sostituzione integrale dell’allegato A della direttiva 96/98/CE e aggiorna gli elenchi di prodotti, regole di riferimento, norme di prova e moduli di valutazione della conformità.
Direttiva 2010/68/UE della Commissione recante modifica della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo
La direttiva interviene sulla disciplina dell’equipaggiamento marittimo armonizzato a livello UE, sostituendo l’allegato A della direttiva 96/98/CE con un nuovo elenco aggiornato. L’obiettivo è recepire l’evoluzione delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche di prova, garantendo coerenza con gli standard IMO, SOLAS, MARPOL e COLREG e con le norme europee e internazionali di riferimento.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’esigenza di mantenere aggiornati i testi delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche applicabili all’equipaggiamento marittimo. I considerando evidenziano che, dopo l’ultima modifica della direttiva 96/98/CE del 6 aprile 2009, sono entrate in vigore ulteriori modifiche internazionali che devono essere integrate nell’ordinamento UE per ragioni di chiarezza e di uniformità tecnica.
Meccanismo di intervento
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato A della direttiva 96/98/CE. L’allegato sostitutivo ridefinisce due grandi categorie:
- allegato A.1, relativo all’equipaggiamento per il quale gli strumenti internazionali contengono già norme tecniche di prova dettagliate;
- allegato A.2, relativo all’equipaggiamento per il quale tali norme dettagliate non esistono.
Per ciascuna voce l’allegato indica:
- la denominazione del bene o del sistema;
- la regola della convenzione internazionale rilevante (SOLAS, MARPOL o COLREG);
- le risoluzioni e circolari IMO pertinenti;
- le norme di prova applicabili;
- i moduli di valutazione della conformità.
Ambito materiale dell’allegato A.1
L’allegato A.1 copre un insieme molto ampio di prodotti per la sicurezza e la navigazione marittima. In sintesi, include:
- mezzi di salvataggio: salvagenti, giubbotti, zattere, imbarcazioni di salvataggio e soccorso, sistemi di evacuazione, segnali pirotecnici, dispositivi di ammaino e sgancio, riflettori radar, radiotelefoni, SART, strumenti per la discesa a bordo e altri componenti;
- prevenzione dell’inquinamento marino: sistemi di filtraggio e monitoraggio degli oli, separatori, inceneritori di bordo, sistemi di controllo degli scarichi di oli minerali, impianti per il trattamento dei reflui, sistemi per la limitazione delle emissioni NOx e SOx;
- protezione antincendio: estintori, indumenti e dispositivi da vigile del fuoco, serrande e porte tagliafuoco, materiali non combustibili o a limitata propagazione della fiamma, sprinkler, sistemi a schiuma o gas, apparecchi per rilevazione gas e ossigeno, sistemi d’allarme e di rilevazione incendio, illuminazione d’emergenza per l’evacuazione, EEBD e altri componenti antincendio;
- apparecchiature di navigazione: bussole, radar, ARPA, ECDIS, VDR, AIS, sistemi di controllo della rotta, indicatori di rotta e di spinta, GNSS, DGPS/GLONASS, LRIT, BNWAS, radar con opzione mappa, apparati per unità veloci, riflettori radar, apparecchi di visione notturna, SART AIS, ecc.;
- apparecchiature di radiocomunicazione: impianti VHF/MF/HF con DSC, NAVTEX, EGC, EPIRB, Inmarsat, apparati radio portatili e fissi per imbarcazioni di salvataggio, pannelli di emergenza, fonti di alimentazione di riserva e dispositivi di sicurezza della nave;
- equipaggiamento COLREG 72: luci di navigazione e dispositivi di segnalazione sonora;
- capitolo II-1 SOLAS: dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici.
L’allegato contiene numerose voci "trasferite" dall’allegato A.2 all’A.1, segno che per tali prodotti sono state individuate norme tecniche dettagliate e quindi essi rientrano ora nel regime più completo dell’allegato A.1. Alcune voci sono invece soppresse o lasciate volutamente vuote.
Ambito materiale dell’allegato A.2
L’allegato A.2 continua a raccogliere l’equipaggiamento per cui non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali. Vi figurano, ad esempio:
- alcuni mezzi di salvataggio e sistemi di allarme;
- componenti e sistemi per la prevenzione dell’inquinamento;
- ulteriori componenti di protezione antincendio, come alcuni impianti fissi, sistemi di rilevazione, apparecchi schiumogeni e partiture di classe C;
- apparecchiature di navigazione residuali o transitorie;
- ulteriori apparecchiature di radiocomunicazione;
- dispositivi di segnalazione sonora COLREG;
- equipaggiamenti di sicurezza per navi portarinfuse;
- mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni.
Molte voci dell’A.2 risultano tuttavia trasferite all’A.1, a conferma dell’evoluzione verso una maggiore armonizzazione tecnica.
Norme di prova e riferimenti tecnici
L’allegato impiega in modo esteso riferimenti a:
- risoluzioni e circolari IMO;
- codici internazionali, come il LSA Code, il FSS Code, il FTP Code, il codice HSC e il codice IBC;
- norme EN, ISO, IEC ed ETSI;
- raccomandazioni ITU-R per le apparecchiature radio.
Le note generali chiariscono che:
- per l’allegato A.1 si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni e delle norme di prova;
- i certificati e le dichiarazioni di conformità devono specificare la norma applicata e la relativa versione;
- quando sono indicate due serie di norme separate da "oppure", ciascuna serie è sufficiente se soddisfa le prescrizioni richieste;
- se sono presenti più elementi separati da virgole, si applicano tutte le prescrizioni richiamate;
- il richiamo al modulo H implica che esso deve essere corredato dell’attestato di valutazione del progetto;
- i requisiti dell’allegato non incidono sui requisiti di trasporto previsti dalle convenzioni internazionali.
Moduli di valutazione della conformità
Per quasi tutte le voci dell’allegato sono indicati moduli di valutazione della conformità, in particolare:
- B + D,
- B + E,
- B + F,
- in alcuni casi G.
Ciò segnala che il sistema UE si fonda su procedure di omologazione e valutazione della conformità differenziate a seconda della tipologia di equipaggiamento, con coinvolgimento dell’esame del tipo e delle verifiche successive secondo il modulo indicato.
Disciplina transitoria
L’articolo 2 introduce una deroga temporanea importante: un dispositivo che figura come "nuova voce" nell’allegato A.1 o che è stato trasferito dall’allegato A.2 all’A.1, se prodotto prima della data di cui all’articolo 3, paragrafo 1 e conforme alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data nello Stato membro interessato, può essere commercializzato e utilizzato a bordo di un’unità natante comunitaria nei due anni successivi a tale data. Si tratta di una finestra transitoria utile per evitare discontinuità commerciali e operative.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro e non oltre il 10 dicembre 2011, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.
- Le nuove disposizioni si applicano dal 10 dicembre 2011.
- Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tabella di correlazione tra queste e la direttiva.
- Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
- Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Indicazioni operative per il professionista
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore marittimo, la direttiva rileva soprattutto per:
- la necessità di verificare la corretta classificazione del prodotto nell’allegato A.1 o A.2;
- l’individuazione della norma tecnica di prova applicabile e della relativa versione;
- la verifica del modulo di conformità richiesto;
- la gestione del periodo transitorio di due anni per prodotti già omologati secondo regole nazionali precedenti;
- il coordinamento con le normative nazionali di recepimento, che gli Stati membri devono adottare entro il 10 dicembre 2011.
Nel complesso, la direttiva rafforza l’armonizzazione tecnica dell’equipaggiamento marittimo nell’UE, mantenendo però agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle forme del recepimento e sulle modalità di richiamo della direttiva negli atti nazionali.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato A della direttiva 96/98/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A della direttiva 96/98/CE con l’allegato della nuova direttiva. L’aggiornamento recepisce modifiche intervenute dopo il 6 aprile 2009 nelle convenzioni internazionali e nelle norme tecniche di prova, in un’ottica di chiarezza e di allineamento allo stato dell’arte regolatorio internazionale.
Regime transitorio per prodotti già omologati
L’articolo 2 consente che un dispositivo indicato come "nuova voce" nell’allegato A.1 o trasferito dall’allegato A.2 all’allegato A.1, se prodotto prima della data di cui all’articolo 3, paragrafo 1 e conforme alle procedure di omologazione già vigenti sul territorio di uno Stato membro, possa essere commercializzato e utilizzato a bordo di un’unità natante comunitaria nei due anni successivi a tale data.
Recepimento nazionale e applicazione
L’articolo 3, paragrafo 1 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro e non oltre il 10 dicembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le stesse devono essere applicate a decorrere dal 10 dicembre 2011. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di correlazione, e i riferimenti alla direttiva devono comparire negli atti nazionali di trasposizione o in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dagli Stati membri.
Obbligo di comunicazione delle norme nazionali
L’articolo 3, paragrafo 2 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Contenuto tecnico dell’allegato A.1
L’allegato A.1 elenca l’equipaggiamento per il quale gli strumenti internazionali contengono già norme tecniche di prova dettagliate. Le categorie principali sono: mezzi di salvataggio; prevenzione dell’inquinamento marino; protezione antincendio; apparecchiature di navigazione; apparecchiature di radiocomunicazioni; equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72; e dispositivi del capitolo II-1 SOLAS. Per ciascuna voce sono indicati la regola di riferimento, gli strumenti IMO pertinenti, le norme di prova e i moduli di valutazione della conformità applicabili.
Contenuto tecnico dell’allegato A.2
L’allegato A.2 riguarda l’equipaggiamento per il quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali. Anche qui le voci sono raggruppate per settore e molte sono indicate come trasferite nell’allegato A.1 o stralciate. Restano disciplinati, tra gli altri, alcuni sistemi e componenti per mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento, protezione antincendio, navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamento COLREG e un’apparecchiatura del capitolo II-1 SOLAS.
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