Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2010/64

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 , sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Normativa europea32010L0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce norme minime comuni sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con l’obiettivo di rafforzare il diritto a un processo equo e la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Impone agli Stati membri obblighi di risultato in tema di assistenza linguistica gratuita, qualità del servizio, controllo della necessità dell’interprete e traduzione dei documenti fondamentali. Le regole si applicano anche, con adattamenti, ai procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo. Il recepimento deve essere completato entro il 27 ottobre 2013.

Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, mediante norme minime comuni a tutela dell’equità del processo

Ambito di applicazione

Si applica alle persone informate dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione definitiva del procedimento penale, inclusa l’eventuale irrogazione della pena e l’esaurimento delle impugnazioni. Si applica anche ai procedimenti di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, nei limiti specificamente previsti. Per i reati minori sanzionati da un’autorità diversa da una giurisdizione penale, la direttiva opera solo nei successivi procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione. Restano impregiudicati il diritto nazionale sulla presenza dell’avvocato in tutte le fasi del procedimento penale e il diritto nazionale di accesso ai documenti. La Danimarca non è vincolata né tenuta ad applicarla; Regno Unito e Irlanda hanno notificato la partecipazione.

Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

La direttiva 2010/64/UE costituisce la misura A della tabella di marcia del Consiglio del 30 novembre 2009 per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati e imputati. Essa mira a garantire, in attuazione dell’articolo 6 CEDU e degli articoli 47 e 48 della Carta, un livello minimo comune di assistenza linguistica nei procedimenti penali, così da rendere effettivo il diritto a un processo equo e rafforzare la fiducia reciproca tra gli ordinamenti penali degli Stati membri.

Finalità e fondamento sistematico

La direttiva si inserisce nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e nel principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Il legislatore dell’Unione afferma che la cooperazione penale efficace presuppone fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale e, quindi, l’esistenza di norme minime comuni sui diritti della persona nella procedura penale. In tale quadro, la direttiva non sostituisce le garanzie nazionali o convenzionali, ma ne assicura un’attuazione pratica più coerente.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alle persone che siano state formalmente informate di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione definitiva del procedimento, compresa l’eventuale esecuzione della pena e l’esaurimento delle impugnazioni. La tutela si estende anche ai procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo. Per i reati minori affidati, in una prima fase, a un’autorità non penale, la direttiva opera soltanto se la decisione è impugnata davanti a un giudice penale.

Resta salva la disciplina nazionale sulla presenza del difensore in tutte le fasi del procedimento e sul diritto di accesso ai documenti, che la direttiva non intende armonizzare. Inoltre, la direttiva non si applica alla Danimarca, mentre Regno Unito e Irlanda hanno notificato la loro partecipazione.

Diritto all’interpretazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di garantire assistenza di interprete senza indugio a favore di indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento. Il diritto opera dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia e tutte le udienze, comprese quelle preliminari necessarie.

L’interpretazione deve essere assicurata anche nelle comunicazioni con il difensore quando ciò sia necessario per tutelare l’equità del procedimento, in particolare per consentire all’assistito di spiegare la propria versione dei fatti e di valutare le dichiarazioni contestate. La tutela si estende alle persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio.

La direttiva richiede agli Stati membri di predisporre procedure o meccanismi idonei ad accertare se l’interessato comprenda la lingua del procedimento e abbia bisogno dell’interprete. È inoltre necessario consentire all’interessato di contestare la decisione che dichiara superflua l’interpretazione e, se il servizio è stato prestato, la sua qualità, qualora insufficiente a garantire l’equità del processo.

Sono ammesse tecnologie di comunicazione a distanza, come videoconferenza, telefono e Internet, salvo che la presenza fisica dell’interprete sia necessaria per l’equità del procedimento. Nel mandato d’arresto europeo, lo Stato di esecuzione deve garantire assistenza linguistica alla persona ricercata. La qualità del servizio deve essere tale da permettere la conoscenza delle accuse e l’effettivo esercizio dei diritti di difesa.

Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali

L’articolo 3 stabilisce che gli indagati o imputati che non comprendono la lingua del procedimento devono ricevere, entro un termine ragionevole, la traduzione scritta dei documenti fondamentali per la difesa e per l’equità del procedimento. Tra tali documenti rientrano sempre le decisioni che privano della libertà personale, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze.

Negli altri casi, spetta alle autorità competenti stabilire se ulteriori documenti siano essenziali, anche su richiesta motivata dell’indagato/imputato o del suo avvocato. Non occorre tradurre i passaggi non rilevanti ai fini della conoscenza delle accuse. Anche in materia di traduzione è previsto il diritto di impugnare la decisione che la esclude e di contestarne la qualità se inadeguata.

Nel mandato d’arresto europeo, lo Stato di esecuzione deve assicurare la traduzione del mandato quando la persona interessata non comprende la lingua in cui esso è redatto o tradotto dallo Stato emittente. In via eccezionale, la direttiva consente una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti fondamentali, purché non sia compromessa l’equità del procedimento.

La rinuncia al diritto alla traduzione è possibile solo se la persona ha ricevuto una previa consulenza legale o è stata comunque resa pienamente consapevole delle conseguenze della rinuncia, e solo se la rinuncia è inequivocabile e volontaria. Anche la traduzione deve raggiungere una qualità sufficiente a garantire la comprensione delle accuse e l’esercizio dei diritti difensivi.

Costi, qualità e organizzazione del servizio

Gli Stati membri devono farsi carico dei costi di interpretazione e traduzione previsti dalla direttiva, indipendentemente dall’esito del procedimento. Si tratta quindi di un obbligo di risultato che esclude il ribaltamento dei costi sull’interessato per le prestazioni imposte dalla direttiva.

Per assicurare qualità e accesso efficace al servizio, gli Stati devono adottare misure appropriate e sono invitati a istituire registri di traduttori e interpreti indipendenti e qualificati, da rendere accessibili ad avvocati e autorità competenti ove esistenti. È inoltre previsto un obbligo di riservatezza per interpreti e traduttori.

Formazione e verbalizzazione

La direttiva richiede che i responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario prestino particolare attenzione alla comunicazione assistita da interprete, in modo da garantirne efficacia ed efficienza. La previsione è formulata nel rispetto dell’indipendenza della magistratura e delle differenze organizzative tra gli ordinamenti nazionali.

Quanto alla tracciabilità, gli Stati membri devono fare in modo che nei verbali sia annotato quando l’indagato o imputato sia stato interrogato o ascoltato con assistenza di un interprete, quando sia stata fornita una traduzione orale o un riassunto orale, oppure quando sia intervenuta una rinuncia al diritto alla traduzione.

Clausola di non regressione e rapporto con altri atti

L’articolo 8 afferma espressamente che la direttiva non può essere interpretata in senso restrittivo rispetto alle garanzie più elevate previste dalla CEDU, dalla Carta, da altre fonti internazionali pertinenti o dalle legislazioni nazionali. Ne deriva che la direttiva stabilisce un livello minimo, suscettibile di ampliamento da parte degli Stati membri.

I considerando precisano inoltre che le disposizioni corrispondenti ai diritti della CEDU o della Carta devono essere interpretate in modo coerente con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Recepimento, controllo e decorrenza

Gli Stati membri dovevano adottare le misure di recepimento entro il 27 ottobre 2013 e comunicarle alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

La Commissione è tenuta a presentare entro il 27 ottobre 2014 una relazione sull’attuazione, con eventuali proposte legislative. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva: norme sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Il diritto si applica agli indagati o imputati fino alla decisione definitiva sul reato, inclusa la pena e le impugnazioni pendenti. Per i reati minori sanzionati da autorità non penali, la direttiva si applica solo ai procedimenti di ricorso dinanzi alla giurisdizione penale. È espressamente fatto salvo il diritto nazionale sulla presenza dell’avvocato e sull’accesso dell’indagato/imputato ai documenti.

Diritto all’interpretazione

L’articolo 2 obbliga gli Stati membri ad assicurare che chi non parla o non comprende la lingua del procedimento sia assistito senza indugio da un interprete in tutte le fasi rilevanti, compresi gli interrogatori di polizia e le udienze. L’interpretazione deve essere disponibile anche per le comunicazioni con il difensore, quando necessarie per tutelare l’equità del procedimento, e coprire le persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio. Gli Stati devono predisporre procedure per accertare la necessità dell’interprete e garantire il diritto di contestare la decisione che lo ritiene superfluo e, se già fornito, la qualità dell’interpretazione. È ammesso l’uso di videoconferenza, telefono o Internet se compatibile con l’equità del procedimento. Nel mandato d’arresto europeo, l’autorità di esecuzione deve fornire l’assistenza linguistica. La qualità dell’interpretazione deve essere sufficiente a consentire la conoscenza delle accuse e l’esercizio dei diritti di difesa.

Diritto alla traduzione di documenti fondamentali

L’articolo 3 impone la traduzione scritta, entro un termine ragionevole, dei documenti fondamentali per l’esercizio dei diritti della difesa e per l’equità del procedimento. Sono sempre considerati fondamentali le decisioni privative della libertà, gli atti di imputazione e le sentenze. Le autorità competenti decidono negli altri casi se ulteriori documenti siano essenziali, anche su richiesta motivata dell’indagato/imputato o del difensore. Non devono essere tradotti i passaggi non rilevanti. È previsto il diritto di contestare la decisione che nega la traduzione e la qualità della traduzione fornita. Nel mandato d’arresto europeo, lo Stato di esecuzione deve tradurre il mandato quando il destinatario non ne comprende la lingua. In deroga, è ammessa traduzione orale o riassunto orale dei documenti fondamentali se non pregiudica l’equità del procedimento. La rinuncia al diritto di traduzione è valida solo se inequivocabile, volontaria e preceduta da consulenza legale o da piena conoscenza delle conseguenze. Anche la traduzione deve essere di qualità sufficiente.

Costi a carico degli Stati membri

L’articolo 4 prevede che gli Stati membri sostengano i costi dell’interpretazione e della traduzione derivanti dagli articoli 2 e 3, indipendentemente dall’esito del procedimento.

Qualità, registri professionali e riservatezza

L’articolo 5 impone misure per garantire la qualità richiesta dei servizi linguistici. Gli Stati membri devono sforzarsi di istituire registri di traduttori e interpreti indipendenti e qualificati, accessibili ad avvocati e autorità competenti se istituiti. È inoltre imposto agli interpreti e ai traduttori il rispetto della riservatezza.

Formazione degli operatori

L’articolo 6 richiede che i responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario prestino particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da interprete, nel rispetto dell’indipendenza della magistratura e dell’organizzazione giudiziaria nazionale.

Verbalizzazione delle attività linguistiche

L’articolo 7 impone di annotare nei verbali gli interrogatori o le udienze svolti con interprete, le traduzioni o i riassunti orali forniti in presenza dell’autorità, nonché le rinunce al diritto alla traduzione, secondo le procedure del diritto nazionale.

Clausola di non regressione

L’articolo 8 vieta di interpretare la direttiva in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie più elevati previsti dalla CEDU, dalla Carta, da altre fonti internazionali pertinenti o dal diritto nazionale.

Recepimento e termine di trasposizione

L’articolo 9 impone agli Stati membri di adottare entro il 27 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Relazione della Commissione

L’articolo 10 prevede che entro il 27 ottobre 2014 la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della direttiva, con eventuali proposte legislative.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 11 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 12 individua come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprocedura penalediritti della difesacooperazione giudiziaria penalemandato d'arresto europeodiritti fondamentali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.