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direttiva

Direttiva 2010/66

Direttiva 2010/66/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2010 , recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

Normativa europea32010L0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene in via eccezionale sulla disciplina del rimborso IVA di cui alla direttiva 2008/9/CE, prorogando il termine per presentare le domande relative al 2009 al 31 marzo 2011. La modifica si giustifica con i ritardi e i problemi tecnici riscontrati in alcuni Stati membri nell’attivazione dei portali elettronici necessari per l’inoltro delle richieste. La direttiva si applica dal 1 ottobre 2010 e impone agli Stati membri di adeguare il diritto interno con effetto da tale data.

Proroga al 31 marzo 2011 del termine per le richieste di rimborso IVA relative ai periodi di riferimento del 2009, mediante modifica della direttiva 2008/9/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti passivi IVA non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma stabiliti in un altro Stato membro, limitatamente alle richieste di rimborso relative ai periodi di riferimento del 2009. Coinvolge gli Stati membri nella gestione dei portali elettronici e nella disciplina procedurale di trasmissione delle domande tramite lo Stato membro di stabilimento. La direttiva opera a decorrere dal 1 ottobre 2010 ed è destinata agli Stati membri.

Proroga del termine per le domande di rimborso IVA 2009

La direttiva 2010/66/UE modifica in modo mirato la direttiva 2008/9/CE sul rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro. L’intervento è eccezionale e nasce dalla necessità di evitare che i ritardi e i problemi tecnici nell’attivazione dei portali elettronici nazionali compromettano il diritto al rimborso per le spese sostenute nel 2009.

Ambito di applicazione e contesto operativo

La disciplina riguarda i soggetti passivi IVA stabiliti in uno Stato membro che chiedono il rimborso dell’imposta addebitata in un diverso Stato membro. Il meccanismo procedurale presuppone la presentazione della domanda tramite i portali elettronici predisposti dagli Stati membri, attivi dal 1 gennaio 2010 secondo la direttiva 2008/9/CE. La direttiva 2010/66/UE incide soltanto sulle richieste riferite ai periodi di riferimento del 2009.

Modifica sostanziale introdotta

L’articolo 1 aggiunge all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE una previsione specifica: le richieste di rimborso relative a periodi di riferimento del 2009 devono essere presentate allo Stato membro di stabilimento entro il 31 marzo 2011. La proroga sostituisce, per tali domande, il termine ordinario del 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento.

Ragioni della proroga

I considerando evidenziano che in un numero limitato di Stati membri la messa a punto e il funzionamento dei portali elettronici sono stati ostacolati da gravi ritardi e problemi tecnici. Poiché il termine ordinario per la presentazione delle domande era vicino e il mancato funzionamento dei portali rischiava di precludere il diritto al rimborso dell’IVA sostenuta nel 2009, il legislatore europeo ha ritenuto opportuno accordare una proroga straordinaria.

Recepimento, decorrenza ed obblighi formali

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie di recepimento con effetto dal 1 ottobre 2010 e di informarne immediatamente la Commissione. È inoltre richiesto che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva, oppure siano corredati di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono anche trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1 ottobre 2010. Gli Stati membri sono i soli destinatari dell’atto, come precisato dall’articolo 4.

Disposizioni principali

Proroga del termine per il rimborso IVA relativo al 2009

All’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE è aggiunto un comma secondo cui le richieste di rimborso relative a periodi di riferimento del 2009 devono essere presentate allo Stato membro di stabilimento entro il 31 marzo 2011. Si tratta di una proroga eccezionale rispetto al termine ordinario del 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento.

Motivazione della modifica

La proroga risponde ai gravi ritardi e ai problemi tecnici che hanno impedito, in alcuni Stati membri, il funzionamento tempestivo dei portali elettronici attraverso cui i soggetti passivi presentano le richieste di rimborso IVA. La misura mira a evitare che taluni soggetti passivi perdano il diritto al rimborso dell’IVA sostenuta nel 2009.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono mettere in vigore, con effetto dal 1 ottobre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Nel recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva o corredare l’atto di pubblicazione di un tale riferimento; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta nazionale.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e applicazione

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1 ottobre 2010.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntofiscalità indirettarimborso IVAcooperazione amministrativaprocedimento tributario

Testo integrale

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