Direttiva 2010/67
Direttiva 2010/67/UE della Commissione, del 20 ottobre 2010 , che modifica la direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la direttiva 2008/84/CE introducendo e correggendo specifiche di purezza per diversi additivi alimentari. Le modifiche riguardano sia l’inserimento di nuove voci sia l’adeguamento di specifiche esistenti, sulla base di valutazioni EFSA, riferimenti al Codex alimentarius e correzioni tecniche. Gli Stati membri devono recepirla entro il 31 marzo 2011.
Modifica della direttiva 2008/84/CE sui requisiti di purezza specifici di alcuni additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 95/2/CE e, per effetto del rinvio, alle specifiche di purezza fissate dalla direttiva 2008/84/CE. Riguarda in particolare alcuni additivi già autorizzati o nuovi additivi/nuove forme di additivi: biossido di carbonio (E 290), estratti di rosmarino (E 392), emicellulosa di soia (E 426), gomma cassia (E 427), idrossipropilcellulosa (E 463), idrogeno (E 949), alcol polivinilico (E 1203) e polietilenglicoli (E 1521). La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, imponendo il recepimento entro il 31 marzo 2011; si applica nel SEE.
Modifica della direttiva 2008/84/CE sui requisiti di purezza degli additivi alimentari
La direttiva interviene sulla disciplina europea dei requisiti di purezza per alcuni additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. La Commissione fonda l’intervento sul regolamento (CE) n. 1333/2008, sulle valutazioni EFSA, su riferimenti al Codex alimentarius e sulla necessità di allineare le specifiche tecniche alle modifiche degli allegati della direttiva 95/2/CE.
Obiettivi e contesto normativo
La finalità principale è adeguare la direttiva 2008/84/CE alle esigenze del quadro normativo sugli additivi alimentari, assicurando che le specifiche di purezza siano coerenti con le autorizzazioni e con i criteri di sicurezza. La Commissione evidenzia che alcuni elenchi non sono ancora stati redatti ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008 e che, per garantire l’efficacia delle modifiche agli allegati della direttiva 95/2/CE, occorre aggiornare le specifiche esistenti.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda gli additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 95/2/CE e, in particolare, i requisiti di purezza fissati dalla direttiva 2008/84/CE. Le modifiche incidono su additivi già noti e su nuove voci tecniche, tra cui E 392, E 427, E 1203 ed E 1521. L’atto è rilevante ai fini del SEE.
Modifiche alle specifiche esistenti
Per il biossido di carbonio (E 290) viene rettificato il valore relativo all’olio, fissato a non più di 5 mg/kg. Per l’emicellulosa di soia (E 426), la definizione è riformulata chiarendo che si tratta di un polisaccaride raffinato solubile in acqua ottenuto da fibra di soia naturale mediante estrazione con acqua calda; viene inoltre precisato che non possono essere usati precipitanti organici diversi dall’etanolo, mentre nella purezza si aggiunge il limite di etanolo pari a non più del 2 %.
La voce dell’idrossipropilcellulosa (E 463) è corretta per eliminare un errore materiale: il contenuto non deve essere superiore all’80,5 % di gruppi idrossipropilici, equivalenti a non più di 4,6 gruppi idrossipropilici per unità di anidroglucosio su base anidra. Per l’idrogeno (E 949), la voce relativa all’azoto è adeguata a non più di 0,07 % v/v.
Nuove voci e specifiche introdotte
Per gli estratti di rosmarino (E 392) la direttiva introduce una disciplina dettagliata. Gli estratti sono qualificati come additivi con funzione antiossidante, derivati da Rosmarinus officinalis L., con componenti antiossidanti riconducibili soprattutto ad acidi fenolici, flavonoidi, diterpenoidi e triterpeni. Sono previste specifiche generali su identità, sostanze di riferimento, densità, solubilità e limiti di purezza, oltre a quattro distinte tipologie di estratti in funzione del processo produttivo:
- estratti ottenuti da foglie essiccate mediante acetone, con tenore minimo del 10 % di componenti antiossidanti di riferimento e residuo di acetone non superiore a 500 mg/kg;
- estratti ottenuti mediante biossido di carbonio supercritico con piccola quantità di etanolo, con tenore minimo del 13 % e residuo di etanolo non superiore al 2 %;
- estratti da estratto etanolico deodorato, con tenore minimo del 5 % e residuo di etanolo non superiore a 500 mg/kg;
- estratti decolorati e deodorati ottenuti in due fasi con esano ed etanolo, con tenore minimo del 5 %, residuo di esano non superiore a 25 mg/kg e residuo di etanolo non superiore a 500 mg/kg.
Per la gomma cassia (E 427) vengono fissate specifiche complete. Il prodotto è definito come endosperma triturato e purificato di semi di Cassia tora e Cassia obtusifoli, con esclusione di semi contenenti meno dello 0,05 % di Cassia occidentalis. La direttiva richiede un tenore minimo di galattomannano pari al 75 %, una descrizione fisica di polvere inodore giallo chiaro o biancastra, e una serie di prove di identificazione e controlli di purezza, tra cui limiti per sostanze insolubili in soluzione acida, pH, sostanze grasse gregge, proteine, ceneri, perdita all’essiccamento, antrachinoni, alcol isopropilico residuo, piombo e parametri microbiologici.
Per l’alcol polivinilico (E 1203) vengono adottate specifiche destinate all’uso come pellicola di rivestimento per integratori alimentari in capsule e pastiglie. La voce disciplina la natura del polimero, la sua identificazione, la viscosità, il grado di idrolisi, l’indice di estere, l’indice di acidità, i solventi residui, il pH, la perdita all’essiccamento, il residuo all’ignizione e il limite di piombo.
Per i polietilenglicoli (E 1521) la direttiva unifica in un’unica voce sei gradi di PEG, con intervalli di peso molecolare medio da 380 a 9 000 D e requisiti specifici per PEG 400, 3000, 3350, 4000, 6000 e 8000. Sono disciplinati tenore, descrizione fisica, punti di fusione, viscosità, solubilità e numerosi parametri di purezza, tra cui 1,4-diossano, ossido di etilene, etilenglicole/dietilenglicole e piombo.
Fonti scientifiche e coordinamento con il diritto UE
Nella motivazione la Commissione richiama varie valutazioni EFSA e il Comitato scientifico per l’alimentazione umana. Viene menzionata anche la risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010, che aveva contestato l’inserimento nell’allegato IV della direttiva 95/2/CE di un preparato enzimatico basato su trombina e fibrinogeno derivato da bovini e/o porcini, ritenendolo non compatibile con il regolamento (CE) n. 1333/2008. La direttiva in esame non introduce tale preparato tra le nuove specifiche tecniche riportate nel testo allegato.
Recepimento, comunicazioni e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie entro il 31 marzo 2011 e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 2008/84/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 2008/84/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva. Le modifiche incidono sulle specifiche di purezza e identificazione di vari additivi alimentari.
Aggiornamento della specifica del biossido di carbonio (E 290)
La voce relativa al biossido di carbonio è modificata quanto al parametro "olio", che diventa "non più di 5 mg/kg".
Nuove specifiche per gli estratti di rosmarino (E 392)
Sono introdotte specifiche generali e quattro profili di produzione per gli estratti di rosmarino, con requisiti su identificazione, componenti antiossidanti di riferimento, sostanze volatili, densità, solubilità, purezza e solventi residui. Sono previsti limiti distinti per estratti ottenuti con acetone, biossido di carbonio supercritico, estratto etanolico deodorato e processo in due fasi con esano ed etanolo.
Aggiornamento della voce E 426 emicellulosa di soia
La definizione è sostituita: l’emicellulosa di soia è un polisaccaride raffinato solubile in acqua ottenuto da fibra di soia naturale mediante estrazione con acqua calda; non possono essere usati precipitanti organici diversi dall’etanolo. Nella purezza è aggiunto il limite di etanolo non superiore al 2 %.
Nuova voce per la gomma cassia (E 427)
Sono stabilite specifiche complete per la gomma cassia, definita come endosperma triturato e purificato di semi di Cassia tora e Cassia obtusifoli con determinate caratteristiche botaniche e compositive. Sono fissati tenore minimo di galattomannano, parametri di identificazione, limiti di impurità, solventi residui, metalli pesanti e criteri microbiologici.
Correzione della specifica dell’idrossipropilcellulosa (E 463)
La voce "tenore" è corretta: il contenuto non deve essere superiore all’80,5 % di gruppi idrossipropilici, equivalenti a non più di 4,6 gruppi idrossipropilici per unità di anidroglucosio su base anidra.
Correzione della specifica dell’idrogeno (E 949)
Nella voce "purezza", il limite per l’azoto è sostituito con "non più di 0,07 % v/v", per rendere coerenti i livelli di concentrazione nelle sezioni relative al tenore e alla purezza.
Nuova voce per l’alcol polivinilico (E 1203)
Sono introdotte specifiche per l’alcol polivinilico, autorizzato come additivo alimentare e utilizzabile come pellicola di rivestimento per integratori alimentari in capsule e pastiglie. La voce disciplina definizione, identificazione, viscosità, purezza, solventi residui, pH, perdita all’essiccamento, residuo all’ignizione e piombo.
Riunificazione e aggiornamento delle specifiche dei polietilenglicoli (E 1521)
La sezione sul polietilenglicole 6000 è sostituita con una voce unica per i polietilenglicoli (PEG 400, 3000, 3350, 4000, 6000 e 8000), con definizione, intervalli di peso molecolare, tenori, descrizioni fisiche, punti di fusione, viscosità, solubilità e limiti di purezza (acido/alcalinità, indice di idrossilo, ceneri solfatate, 1,4-diossano, ossido di etilene, etilenglicole/dietilenglicole e piombo).
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 marzo 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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