Direttiva 2010/69
Direttiva 2010/69/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010 , che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna gli allegati della direttiva 95/2/CE introducendo nuove autorizzazioni d’uso e nuove condizioni quantitative per vari additivi alimentari, sulla base delle valutazioni scientifiche EFSA e del quadro transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1333/2008. Le modifiche riguardano sia l’estensione di usi già consentiti sia l’introduzione di nuovi additivi o nuove categorie di alimenti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 marzo 2011 e applicarle dal 1° aprile 2011.
Modifica degli allegati della direttiva 95/2/CE per aggiornare l’elenco e le condizioni d’uso di numerosi additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche degli allegati II-VI della direttiva 95/2/CE. Incide sugli operatori del settore alimentare che producono, commercializzano o utilizzano additivi alimentari nei prodotti indicati negli allegati, con particolare riferimento a prodotti lattiero-caseari fermentati, carne macinata fresca, surrogati ittici a base di alghe, birra in fusto, agrumi freschi non sbucciati, integratori alimentari, mirtilli, cannella, uova liquide pastorizzate, bevande a base di vino e altri alimenti specificamente elencati. La direttiva è rilevante ai fini SEE. Sono escluse o non trattate in modo innovativo le categorie non modificate dagli allegati, ferma restando la disciplina generale sugli additivi alimentari e le esclusioni già previste dalla direttiva 95/2/CE e dal regolamento (CE) n. 1333/2008.
Direttiva 2010/69/UE della Commissione - modifica degli allegati della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
La direttiva aggiorna, in via tecnica e settoriale, l’elenco degli additivi alimentari e le relative condizioni d’uso contenuti nella direttiva 95/2/CE. L’intervento si colloca nel quadro transitorio dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1333/2008 e recepisce numerose valutazioni scientifiche dell’EFSA, con l’obiettivo di consentire nuovi impieghi o ampliare impieghi già autorizzati quando non emergano profili di rischio per la sicurezza alimentare.
Obiettivi e contesto normativo
La Commissione richiama che la direttiva 95/2/CE stabilisce l’elenco degli additivi alimentari consentiti nell’Unione e le relative condizioni d’impiego. Poiché la tecnica nel settore si è sviluppata dopo l’adozione di tale direttiva, gli allegati devono essere adeguati. In particolare, fino al completamento degli elenchi UE di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione può modificare gli allegati della direttiva 95/2/CE mediante apposite misure.
Presupposti scientifici delle modifiche
I considerando richiamano numerosi pareri del comitato scientifico per l’alimentazione umana e dell’EFSA, dai quali emerge che i nuovi usi proposti non destano, in genere, preoccupazioni per la sicurezza alle condizioni indicate. Le valutazioni coprono, tra gli altri, stabilizzanti, conservanti, antiossidanti, additivi di rivestimento e nuovi impieghi per specifici alimenti. In alcuni casi viene evidenziato il vantaggio tecnologico per la stabilità del prodotto, la prevenzione della contaminazione microbiologica o l’estensione della shelf life.
Ambito delle modifiche agli allegati
Le modifiche riguardano gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 95/2/CE.
Nel dettaglio:
- nell’allegato II, vengono estesi gli impieghi di diversi stabilizzanti e additivi nelle preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e nei prodotti a base di latte non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi e nei loro succedanei con tenore di grassi inferiore al 20%;
- nell’allegato III, vengono aggiunti usi per surrogati ittici a base di alghe, birra in fusto con zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi o concentrati di frutta, agrumi freschi non sbucciati, integratori alimentari contenenti vitamine A e D, mirtilli e cannella, nonché nuove voci per nisina e dimetildicarbonato;
- nell’allegato IV, vengono inseriti nuovi impieghi per estratti di rosmarino, gomma cassia, cera d’api, neotame, alcole polivinilico, citrato di trietile e polietilenglicole;
- nell’allegato V, la voce del polietilenglicole 6000 viene sostituita con quella del polietilenglicole E 1521 per gli edulcoranti;
- nell’allegato VI, viene aggiunta L-cisteina nei biscotti per lattanti e per la prima infanzia.
Principali autorizzazioni e limiti quantitativi
La direttiva introduce o amplia numerose autorizzazioni con limiti specifici:
- E 261, E 262i, E 262ii, E 300, E 301, E 302, E 325, E 326, E 330, E 331, E 332, E 333 nei preparati preconfezionati di carne fresca macinata;
- E 406, E 407, E 410, E 412, E 415, E 440, E 460, E 466, E 471, E 1404, E 1410, E 1412, E 1413, E 1414, E 1420, E 1422, E 1440, E 1442, E 1450, E 1451 nei prodotti a base di latte non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi e loro succedanei con meno del 20% di grassi;
- sorbati e benzoati per surrogati di prodotti ittici a base di alghe, birra in fusto, agrumi e integratori con vitamine A e D, con limiti puntualmente indicati negli allegati;
- anidride solforosa e solfiti nei mirtilli freschi e nella cannella Cinnamomum ceylanicum, con livelli massimi rispettivamente di 10 mg/kg e 150 mg/kg;
- E 234 nelle uova liquide pastorizzate, con limite di 6,25 mg/l;
- E 242 in specifiche bevande e prodotti a base di vino, con limite di 250 mg/l di quantità introdotta e residui non rilevabili;
- E 392 in numerose categorie di alimenti, con limiti da 30 mg/kg a 1 000 mg/kg a seconda della categoria, espressi come somma di carnosolo e acido carnosico;
- E 427 in gelati, prodotti lattiero-caseari fermentati, salse, zuppe, prodotti di carne trattati termicamente e altre categorie;
- E 961, E 1203, E 1505 ed E 1521 per integratori alimentari e altre categorie specifiche, con limiti espressi in mg/kg o g/kg;
- E 920 nei biscotti per lattanti e prima infanzia al limite di 1 g/kg.
Effetti per gli operatori del settore alimentare
Per gli operatori, la direttiva amplia il ventaglio di formulazioni e processi ammissibili, soprattutto in segmenti di mercato specifici o innovativi: latticini a ridotto tenore di grassi, carni macinate preconfezionate, alimenti per sportivi, integratori alimentari, prodotti da forno per l’infanzia, bevande fermentate e prodotti conservati con tecniche di protezione microbiologica. L’adeguamento delle ricette e dell’etichettatura dovrà avvenire nel rispetto dei nuovi limiti e delle condizioni d’uso fissate negli allegati modificati.
Recepimento, applicazione e abrogazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 marzo 2011 e applicarle dal 1° aprile 2011. I testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. La direttiva abroga la decisione 2004/374/CE della Commissione, poiché il suo contenuto è stato trasfuso nella disciplina degli additivi alimentari modificata. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati della direttiva 95/2/CE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II-VI della direttiva 95/2/CE secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva 2010/69/UE. L’intervento è giustificato dall’evoluzione tecnica nel settore degli additivi alimentari e dal meccanismo transitorio dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1333/2008, che consente alla Commissione di adattare gli allegati della direttiva 95/2/CE fino al completamento degli elenchi UE.
Recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, con applicazione dal 1° aprile 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Abrogazione della decisione 2004/374/CE
L’articolo 3 abroga la decisione 2004/374/CE della Commissione, poiché il relativo contenuto è stato inserito nella direttiva 95/2/CE come modificata.
Entrata in vigore
L’articolo 4 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 5 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Nuovi usi autorizzati per additivi già esistenti
L’allegato introduce o amplia gli impieghi di numerosi additivi: acetati, lattati, ascorbici e citrati nelle preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata; agar-agar, carragenina, farina di semi di carrube, gomma di guar, gomma di xantano, pectine, cellulosa, carbossimetilcellulosa, mono- e digliceridi degli acidi grassi e vari amidi modificati nei prodotti a base di latte non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi e nei loro succedanei con tenore di grassi inferiore al 20%; sorbati e benzoati in surrogati ittici a base di alghe, birra in fusto con zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi o concentrati di frutta, agrumi freschi non sbucciati, integratori alimentari in forma essiccata contenenti vitamina A e combinazioni di vitamina A e D; anidride solforosa e solfiti nei mirtilli freschi e in una specifica cannella (Cinnamomum ceylanicum).
Nuove autorizzazioni per nisina e dimetildicarbonato
L’allegato sostituisce la voce relativa alla nisina (E 234), autorizzandola anche nelle uova liquide pastorizzate al limite di 6,25 mg/l, oltre che nei prodotti già previsti. La voce relativa al dimetildicarbonato (E 242) è estesa a sidro, sidro di pere, vini di frutta, vino a tenore ridotto di alcole e bevande a base di vino di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91, mantenendo il livello di 250 mg/l di quantità introdotta con residui non rilevabili.
Nuovi additivi o nuove categorie per antiossidanti, rivestimenti e edulcoranti
Sono inseriti: estratti di rosmarino (E 392) come antiossidante con diversi limiti massimi per categorie di alimenti; gomma cassia (E 427) come gelificante/addensante; alcole polivinilico (E 1203) per il rivestimento di capsule e compresse di integratori alimentari; polietilenglicole (E 1521) come rivestimento filmogeno per integratori alimentari e come alternativa per gli edulcoranti; neotame (E 961) come esaltatore di sapidità in varie categorie; citrato di trietile (E 1505) per il rivestimento delle compresse di integratori alimentari; L-cisteina (E 920) nei biscotti per lattanti e per la prima infanzia.
Modifiche a bevande, latticini, grassi e prodotti da forno
L’allegato IV aggiunge i fosfati nelle bevande per sportivi contenenti siero di latte; autorizza la cera d’api, cera di candelilla, cera di carnauba e gommalacca per i wafer preconfezionati contenenti gelato e come coadiuvante degli aromi nelle bevande non alcoliche aromatizzate; e consente ulteriori impieghi della cera d’api in specifici ambiti tecnologici.
Rinvii scientifici e valutazioni EFSA
I considerando richiamano varie valutazioni del comitato scientifico per l’alimentazione umana e dell’EFSA: in numerosi casi è confermata l’assenza di preoccupazioni per la sicurezza alle condizioni d’uso proposte; per la trombina/fibrinogeno bovino e/o suino viene però ricordata la risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 che ne contesta la compatibilità con il regolamento (CE) n. 1333/2008. La direttiva non inserisce tale preparato tra le modifiche finali.
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