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Direttiva 2010/65

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 , relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva sostituisce la direttiva 2002/6/CE e mira a ridurre gli oneri amministrativi nel trasporto marittimo mediante armonizzazione delle formalità di dichiarazione e uso generalizzato della trasmissione elettronica dei dati. Impone agli Stati membri di accettare notifiche e formulari in formato elettronico, di integrare gli scambi informativi tramite SafeSeaNet e interfaccia unica nazionale, e di garantire riservatezza e protezione dei dati. Prevede inoltre esenzioni per specifiche rotte intra-UE, disciplina la delega alla Commissione per aggiornare l’allegato ai formulari FAL e fissa il termine di recepimento al 19 maggio 2012 con applicazione dal medesimo giorno.

Semplificazione e armonizzazione delle formalità di dichiarazione per le navi in arrivo o in partenza dai porti degli Stati membri, mediante trasmissione elettronica delle informazioni e uso generalizzato dei formulari FAL.

Ambito di applicazione

Si applica alle formalità di dichiarazione relative al trasporto marittimo per le navi in arrivo o in partenza da porti situati negli Stati membri (art. 1, par. 2). Riguarda gli obblighi informativi previsti dalla legislazione dell’Unione e, nei limiti indicati, dalla normativa nazionale, inclusi i formulari FAL e le notifiche connesse a sicurezza, dogane, frontiere, rifiuti e merci pericolose. Sono escluse le navi esentate dalle formalità di dichiarazione (art. 1, par. 3) e, per effetto dell’art. 9, le navi che operano tra porti del territorio doganale dell’Unione quando non provengono da un porto esterno all’Unione o da una zona franca soggetta a controllo di tipo I, non vi fanno scalo né vi si recano, salvo i poteri residui degli Stati membri in materia di ordine e sicurezza interni e controlli doganali, fiscali, di immigrazione, ambientali e sanitari. La direttiva non si applica, in pratica, agli Stati membri privi di porti idonei allo scalo delle navi rientranti nel suo ambito (considerando 24).

Direttiva 2010/65/UE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza dai porti degli Stati membri

La direttiva sostituisce la direttiva 2002/6/CE e si inserisce nel quadro della facilitazione del trasporto marittimo e della creazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere. L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi attraverso la semplificazione e l’armonizzazione delle formalità, valorizzando la trasmissione elettronica dei dati e l’uso coordinato dei formulari FAL e di SafeSeaNet.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva non modifica la natura né il contenuto sostanziale delle informazioni richieste dagli atti dell’Unione o dalla normativa nazionale; interviene invece sulle modalità di raccolta, trasmissione e scambio dei dati. Il legislatore europeo indica espressamente che la semplificazione deve avvenire senza introdurre ulteriori obblighi per navi non già soggette a formalità di dichiarazione e senza pregiudicare gli atti settoriali in materia doganale, di frontiera, sicurezza marittima, rifiuti, merci pericolose e controllo dello Stato di approdo.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle formalità di dichiarazione relative alle navi in arrivo o in partenza da porti situati negli Stati membri. Ai fini della direttiva, per formalità di dichiarazione si intendono le informazioni contenute nell’allegato che, secondo la legislazione vigente in uno Stato membro, devono essere fornite per finalità amministrative e procedurali. Sono incluse le informazioni derivanti da atti dell’Unione e da strumenti internazionali pertinenti, mentre restano escluse le navi esentate dalle formalità di dichiarazione.

Armonizzazione e coordinamento delle formalità

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare misure per assicurare che, nel loro territorio, le formalità di dichiarazione siano richieste in modo armonizzato e coordinato. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, è incaricata di sviluppare i meccanismi di armonizzazione e coordinamento a livello unionale. Nei considerando si sottolinea inoltre la necessità di una cooperazione più stretta tra autorità doganali, di frontiera, sanitarie e dei trasporti.

Notifica preliminare all’ingresso in porto

Prima dell’ingresso in un porto di uno Stato membro, il comandante o altra persona debitamente abilitata dall’armatore deve notificare all’autorità competente le informazioni richieste dalle formalità di dichiarazione. La notifica va effettuata:

  • con almeno 24 ore di anticipo; oppure
  • al momento della partenza dal porto precedente, se il viaggio dura meno di 24 ore; oppure
  • non appena disponibile, se il porto di scalo non era noto o viene modificato durante il viaggio.

Trasmissione elettronica dei dati e interfaccia unica

Uno dei punti centrali della direttiva è l’obbligo per gli Stati membri di accettare il formato elettronico e la trasmissione tramite interfaccia unica entro e non oltre il 1º giugno 2015. L’interfaccia unica deve collegare SafeSeaNet, dogana elettronica e altri sistemi elettronici, permettendo che le informazioni siano dichiarate una sola volta e rese disponibili alle diverse autorità competenti. I sistemi devono essere interoperabili, accessibili e compatibili con SafeSeaNet e, se del caso, con i sistemi previsti dalla decisione n. 70/2008/CE.

Scambio dei dati tra autorità e ruolo di SafeSeaNet

Le informazioni ricevute in applicazione delle formalità di dichiarazione previste dagli atti dell’Unione devono essere inserite nei sistemi SafeSeaNet nazionali e le parti pertinenti devono essere rese disponibili agli altri Stati membri attraverso SafeSeaNet. Gli Stati membri devono inoltre garantire l’accesso a tali informazioni, su richiesta, alle autorità nazionali competenti. La direttiva consente anche di fornire accesso tramite un’interfaccia unica nazionale o tramite i sistemi SafeSeaNet nazionali.

Formulari FAL e formato cartaceo

Gli Stati membri devono accettare i formulari FAL per adempiere alle formalità di dichiarazione. Il ricorso al formato cartaceo per le informazioni richieste dagli atti dell’Unione è ammesso solo fino al 1º giugno 2015, data oltre la quale la trasmissione elettronica deve essere la regola generale all’interno dell’Unione. I considerando precisano che la versione dei formulari FAL da prendere in considerazione è quella in vigore e che le informazioni ulteriori richieste dagli Stati membri devono essere sviluppate sulla base degli standard FAL.

Esenzioni

L’articolo 9 prevede un’importante esenzione per le navi che rientrano nell’ambito della direttiva 2002/59/CE e operano tra porti situati nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che non provengano da un porto esterno all’Unione o da una zona franca soggetta a controllo di tipo I, non vi facciano scalo né vi si rechino. Restano tuttavia fermi:

  • gli atti giuridici dell’Unione applicabili;
  • la possibilità per gli Stati membri di richiedere informazioni dei formulari FAL necessarie per ordine e sicurezza interni;
  • le esigenze di applicazione delle norme doganali, fiscali, di immigrazione, ambientali e sanitarie.

Riservatezza e protezione dei dati

La direttiva dedica specifica attenzione alla riservatezza delle informazioni commerciali e riservate. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati scambiati e prestare particolare attenzione alla protezione dei dati commerciali raccolti. Per i dati personali, si applica la direttiva 95/46/CE; per le istituzioni e gli organismi dell’Unione, il regolamento (CE) n. 45/2001.

Aggiornamento dei formulari FAL tramite atti delegati

La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE per aggiornare l’allegato in funzione delle eventuali modifiche apportate dall’IMO ai formulari FAL. La delega è circoscritta: le modifiche non possono estendere l’ambito di applicazione della direttiva. La delega è conferita per cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2010 ed è prorogabile automaticamente per periodi di pari durata, salvo revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.

Recepimento, applicazione e abrogazione della direttiva previgente

Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare entro il 19 maggio 2012 le misure di recepimento e applicarle dalla stessa data. Le misure nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. La direttiva 2002/6/CE è abrogata dal 19 maggio 2012.

Relazione della Commissione e possibili sviluppi futuri

Entro il 19 novembre 2013 la Commissione deve presentare una relazione sull’attuazione della direttiva, valutando in particolare:

  • l’eventuale estensione al trasporto per idrovie interne;
  • la compatibilità con i sistemi informativi fluviali;
  • i progressi nell’armonizzazione e nel coordinamento delle formalità;
  • la possibilità di semplificare o evitare formalità per navi provenienti da paesi terzi o zone franche;
  • la disponibilità di dati sul traffico navale nell’Unione e sulle navi che entrano in paesi terzi o zone franche. La relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Allegato: tipologie di formalità di dichiarazione

L’allegato distingue tra tre categorie di informazioni:

  • formalità derivanti da atti giuridici dell’Unione, tra cui notifica delle navi, controlli di frontiera sulle persone, notifica di merci pericolose o inquinanti, rifiuti e residui, informazioni di sicurezza e dichiarazione sommaria di entrata;
  • formulari FAL e formalità previste da strumenti internazionali, inclusi i formulari da 1 a 7 e la dichiarazione sanitaria marittima;
  • informazioni previste dalla legislazione nazionale pertinente, che gli Stati membri possono includere e che devono essere trasmesse elettronicamente. L’appendice contiene inoltre un formulario informativo di sicurezza preliminare all’arrivo della nave, collegato alla regola 9 del capitolo XI-2 della convenzione SOLAS e all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 725/2004.

Disposizioni principali

Obiettivo generale e razionalizzazione delle formalità

La direttiva ha lo scopo di semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l’uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione (art. 1, par. 1). Nei considerando si precisa che la semplificazione non deve alterare natura e contenuto delle informazioni richieste né introdurre nuovi obblighi per navi che non siano già soggette a tali formalità.

Notifica preliminare all’ingresso in porto

Il comandante o altra persona abilitata dall’armatore deve notificare all’autorità competente, prima dell’ingresso in un porto di uno Stato membro, le informazioni richieste: almeno 24 ore prima; oppure al momento della partenza dal porto precedente se il viaggio dura meno di 24 ore; oppure non appena noto il porto di scalo se inizialmente ignoto o cambiato durante il viaggio (art. 4).

Trasmissione elettronica e interfaccia unica

Gli Stati membri devono accettare l’adempimento delle formalità di dichiarazione in formato elettronico e la trasmissione tramite un’interfaccia unica entro e non oltre il 1º giugno 2015 (art. 5, par. 1). L’interfaccia unica collega SafeSeaNet, dogana elettronica e altri sistemi elettronici, consentendo la dichiarazione una sola volta e la messa a disposizione delle informazioni alle autorità competenti. I sistemi devono essere interoperabili, accessibili e compatibili con SafeSeaNet e, se del caso, con i sistemi previsti dalla decisione n. 70/2008/CE (art. 5, par. 3).

Scambio dei dati tramite SafeSeaNet

Le informazioni ricevute ai sensi delle formalità di dichiarazione previste dagli atti dell’Unione devono essere rese disponibili nei sistemi SafeSeaNet nazionali e le parti pertinenti devono essere condivise con gli altri Stati membri tramite SafeSeaNet; sono previste eccezioni per informazioni ricevute in base a specifici regolamenti e al codice frontiere Schengen, salvo diversa disposizione nazionale (art. 6, par. 1). Le informazioni devono essere accessibili, su richiesta, alle autorità nazionali competenti (art. 6, par. 2).

Formulari FAL e formato cartaceo

Gli Stati membri devono accettare i formulari FAL per l’adempimento delle formalità di dichiarazione (art. 7). Il formato cartaceo per le informazioni richieste dagli atti dell’Unione può essere accettato solo fino al 1º giugno 2015 (art. 7).

Esenzioni per traffico intra-UE e margini nazionali

Sono esentate le navi che rientrano nell’ambito della direttiva 2002/59/CE e operano tra porti del territorio doganale dell’Unione, purché non provengano da un porto esterno o da una zona franca di controllo di tipo I, non vi facciano scalo né vi si rechino; restano salvi gli atti dell’Unione applicabili e la possibilità per gli Stati membri di richiedere talune informazioni per ordine e sicurezza interni e per l’applicazione di norme doganali, fiscali, di immigrazione, ambientali e sanitarie (art. 9).

Riservatezza e protezione dei dati

Gli Stati membri devono adottare misure per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e riservate scambiate ai sensi della direttiva e prestare particolare attenzione alla protezione dei dati commerciali (art. 8, par. 1-2). Per i dati personali, gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 95/46/CE; le istituzioni e gli organismi dell’Unione al regolamento (CE) n. 45/2001 (art. 8, par. 2).

Delega alla Commissione per aggiornare l’allegato

La Commissione può adottare atti delegati ex art. 290 TFUE per modificare l’allegato in modo da tener conto delle modifiche IMO ai formulari FAL, senza estendere l’ambito di applicazione della direttiva (art. 10). La delega dura cinque anni dal 18 novembre 2010, è prorogabile automaticamente per periodi identici salvo revoca, e gli atti delegati sono soggetti a notifica, obiezione e revoca secondo gli artt. 11-13.

Recepimento e abrogazione della direttiva 2002/6/CE

Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 19 maggio 2012 e applicarle dal 19 maggio 2012; il testo interno doveva contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredato alla pubblicazione ufficiale (art. 14). La direttiva 2002/6/CE è abrogata dal 19 maggio 2012 (art. 16).

Relazione della Commissione

Entro il 19 novembre 2013 la Commissione deve riferire sull’attuazione della direttiva, in particolare su estensione alla navigazione per idrovie interne, compatibilità con i sistemi informativi fluviali, progressi di armonizzazione/coordinamento, semplificazione delle formalità per navi provenienti da paesi terzi o zone franche e disponibilità di dati sul traffico navale, con eventuale proposta legislativa (art. 15).

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimidiritto doganalesicurezza marittimacontrolli di frontieraprotezione dei dati

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