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Direttiva 2010/70

Direttiva 2010/70/UE della Commissione, del 28 ottobre 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell’iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell’allegato I Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva proroga la scadenza dell’iscrizione del carbendazim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, spostandola dal 31 dicembre 2010 al 13 giugno 2011. La modifica si giustifica perché la domanda di rinnovo era stata presentata tempestivamente, ma la procedura di riesame non poteva essere completata prima della scadenza originaria. Gli Stati membri devono recepire e applicare la modifica entro la fine del 2010, con applicazione dal 1° gennaio 2011.

Modifica la direttiva 91/414/CEE prorogando la scadenza dell’iscrizione del carbendazim nell’allegato I dal 31 dicembre 2010 al 13 giugno 2011.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione all’iscrizione della sostanza attiva carbendazim (riga n. 149 dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE) e, indirettamente, alla disciplina di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono. La direttiva non introduce una disciplina generale nuova, ma interviene puntualmente sulla durata dell’iscrizione di una specifica sostanza attiva; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Proroga della scadenza dell’iscrizione del carbendazim

La direttiva 2010/70/UE della Commissione modifica in modo puntuale la direttiva 91/414/CEE, limitatamente alla sostanza attiva carbendazim. La finalità è evitare un vuoto regolatorio tra la scadenza dell’iscrizione originaria e la conclusione della procedura di rinnovo, poiché la domanda era stata presentata nei termini ma il riesame non era ancora concluso.

Finalità e presupposti della modifica

Secondo i considerando, il carbendazim era stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE con la direttiva 2006/135/CE, con scadenza fissata al 31 dicembre 2010. La Commissione rileva che:

  • la richiesta di rinnovo dell’iscrizione è stata presentata il 6 agosto 2007;
  • il fascicolo tecnico è stato trasmesso allo Stato membro relatore, la Germania, il 10 gennaio 2008;
  • la relazione di riesame è stata presentata dalla Germania il 27 luglio 2009;
  • il riesame inter pares dell’EFSA si è concluso il 30 aprile 2010.

Poiché la procedura non poteva essere completata prima della scadenza originaria, la Commissione applica la logica dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE, prorogando l’iscrizione per il tempo necessario a completare il rinnovo.

Modifica sostanziale dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la sostituzione, per la riga n. 149 dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relativa al carbendazim (stereochimica non stabilita; N. CAS 10605-21-7; N. CIPAC 263), della data di scadenza dell’iscrizione. La data del 31 dicembre 2010 è sostituita dalla data del 13 giugno 2011.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2010, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento;
  • trasmettere una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva;
  • applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità solo quanto alle forme e ai mezzi del recepimento, non quanto al risultato: la proroga della scadenza deve essere assicurata nell’ordinamento interno nei termini indicati.

Tecnica di recepimento e richiamo formale

Sempre l’articolo 2 prevede che, al momento dell’adozione delle misure nazionali, esse contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del richiamo sono rimesse alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la direttiva è rilevante perché proroga la validità dell’iscrizione di una sostanza attiva essenziale per i prodotti fitosanitari, evitando una scadenza anticipata prima del completamento del rinnovo. In termini operativi, il punto centrale è la gestione del termine di recepimento, fissato al 31 dicembre 2010, e della decorrenza delle misure nazionali, che devono applicarsi dal 1° gennaio 2011.

Disposizioni principali

Proroga della scadenza dell’iscrizione del carbendazim

All’allegato I della direttiva 91/414/CEE, riga n. 149 relativa al carbendazim (stereochimica non stabilita; N. CAS 10605-21-7; N. CIPAC 263), nella sesta colonna dedicata alla scadenza dell’iscrizione, la data del "31 dicembre 2010" è sostituita da "13 giugno 2011".

Recepimento nazionale e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1° gennaio 2011.

Riferimento alla direttiva negli atti nazionali

Quando adottano le disposizioni di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla presente direttiva oppure corredarlo di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono rimesse alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Base e contesto della modifica

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, della direttiva 91/414/CEE. La proroga è giustificata dal fatto che la richiesta di rinnovo è stata presentata in tempo utile e la procedura di rinnovo non poteva essere completata prima della scadenza originaria; si richiama anche l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareregolazione delle sostanze attive

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