Cassazione Penale, Sentenza n. 45731/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'accertamento del superamento della soglia ai fini dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, contestando l'uso di presunzioni e l'accoglimento acritico delle conclusioni della Guardia di Finanza in relazione al rigo VL38 del modello IVA 2014, nonché l'assenza di un accertamento induttivo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, deducendo la fallacia dell'operazione contabile che aveva portato a una maggiore IVA omessa (in particolare l'aggiunta dell'importo proveniente dalla nota di credito n. 200 del 31/12/2014 emessa da "Tony 2 S.p.A."), perché la verifica ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 633/1972 sarebbe stata compiuta nei confronti di altro soggetto (FS Retail S.r.l.) e perché la TD S.r.l. non sarebbe stata in liquidazione volontaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato quanto accertato in sede di merito: la ricorrente, quale legale rappresentante della TO/TD, aveva indicato nella dichiarazione 2014 (redditi 2013) un'IVA esposta a VL38 pari a euro 612.731,00 senza procederne al versamento e aveva omesso elementi attivi per euro 980.447,00 determinando un'evasione IVA di euro 215.698,34. La violazione dell'art. 10-ter è stata ritenuta integrata sulla base della dichiarazione (rigo VL38) non contestata; la violazione dell'art. 4 è stata confermata grazie ai ricalcoli della Guardia di Finanza e alla verifica della continuità tra "Tony 2 S.p.A." e TD (stesso codice fiscale e sede), rendendo ascrivibile a quest'ultima la fattura/nota di credito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
L'omesso versamento dell'IVA si valuta con riferimento all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale (rigo VL38); il giudice può prescindere da tale importo solo se, a seguito di esame formale, esso non risulti giustificato
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Riguarda la dichiarazione infedele; può essere integrato dai ricalcoli e dalle verifiche dei finanzieri se risulta che elementi attivi non sono stati dichiarati e se le operazioni contestate sono ascrivibili al contribuente
art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma rilevante per le variazioni in dichiarazione (note di credito/variazioni positive o negative dell'imponibile); l'accertamento della correttezza delle variazioni richiede l'esame della documentazione e l'individuazione del soggetto a cui ascrivere l'operazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere per la parte che propone ricorso in cassazione dichiarato inammissibile di sostenere le spese del procedimento
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri di determinazione dell'eventuale somma equitativamente stabilita a carico del ricorrente verso la Cassa delle Ammende; qui la Corte ha valutato l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma comunque imposto un versamento equitativo
Massime di principio
- Per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter) l'importo decisivo è, di norma, quello risultante dalla dichiarazione annuale (rigo VL38); il giudice può discostarsene solo se, dall'esame formale della dichiarazione, quell'importo risulta manifestamente ingiustificato
- Le verifiche e i ricalcoli della Guardia di Finanza possono integrare la prova del reato di dichiarazione infedele (art. 4) se dimostrano elementi attivi non dichiarati e se le operazioni contestate sono riconducibili al medesimo soggetto (es. medesimo codice fiscale e sede)
- La mera contestazione formale dell'assenza di un accertamento induttivo o di taluni adempimenti tecnici non è sufficiente a infirmare una condanna quando la dichiarazione stessa e gli elementi istruttori appaiono coerenti e non criticati da parti rilevanti
- Quando un documento contabile (es. nota di credito o fattura) è emesso da una società che risulta coincidente per codice fiscale e sede con il contribuente, tale documento può essere ascritto al contribuente stesso ai fini dell'accertamento tributario-penale
- In sede di cassazione la mancata ammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, in presenza di elementi che giustificano una pena pecuniaria equitativa ma non la responsabilità per dolo di iscrizione, anche l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende
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