Cassazione Penale, Sentenza n. 15051/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del vincolo di continuazione tra i delitti commessi il 23/06/2023 (furto in abitazione, lesione personale, resistenza a pubblico ufficiale) e quelli del 04/08/2023 (rapina aggravata dall'uso di arma impropria e resistenza a pubblico ufficiale). Ha inoltre dedotto lo stato di tossicodipendenza, documentato con una relazione del Ser.D. di Latina del 17/11/2023 e con la storia di trattamenti metadonici, ritenendo che le singole condotte fossero manifestazione di un unico disegno criminoso riconducibile alla necessità di procurarsi lo stupefacente. Il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo indimostrata l'unicità del disegno criminoso (soprattutto per le diverse modalita' della condotta e l'arresto in flagranza del 23/06/2023) e non provato lo stato di tossicodipendenza in epoca anteriore ai fatti, avendo considerato significativo che un trattamento in comunita' fosse iniziato il 04/03/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per carenza di motivazione del giudice di merito. La Corte ha rilevato che il GIP non ha adeguatamente valutato e motivato in ordine agli indici esterni idonei a provare l'unicita' del disegno criminoso (omogeneita' delle violazioni, contiguita' spazio-temporale, causalita', modalita' della condotta) e, soprattutto, ha omesso di confrontarsi in modo puntuale con la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente sullo stato di tossicodipendenza (relazione Ser.D. 17/11/2023 con diagnosi di disturbo da uso di oppiacei, cocaina e alcol in fase di remissione parziale in ambiente controllato e annotazione di trattamenti metadonici, inclusi periodi coincidenti con i fatti). La Corte ha rilevato inoltre che l'arresto in flagranza non e' di per se stessa idoneo a escludere l'unicita' del disegno criminoso. L'ordinanza impugnata e' annullata e la causa e' rinviata al GIP del Tribunale di Latina per nuovo esame conformemente alle indicazioni della Cassazione. Sentenza emessa il 10/03/2026.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte rileva la necessita' di valutare correttamente le istanze relative al riconoscimento di effetti come la continuazione e di motivare la decisione in relazione agli elementi prodotti.
art. 81 cod. pen.
La continuazione trova principio nella unita' del disegno criminoso; la Corte richiama che la prova dell'elemento psicologico dell'unita' progettuale si desume da indici esteriori quali omogeneita' delle violazioni, contiguita' spazio-temporale, modalita' della condotta, causalita', sistematicita' e abitudini programmate di vita.
art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
La norma e la giurisprudenza interpretano lo stato di tossicodipendenza come elemento valutabile nella verifica della continuazione: non lo determina automaticamente, ma se adeguatamente provato puo' giustificare il riconoscimento dell'unicita' del disegno criminoso per reati collegati e dipendenti da tale stato.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla richiesta di trattazione orale; la Corte conferma che per taluni ricorsi la legge non prevede la trattazione orale secondo le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., cosi' giustificando il diniego alla richiesta di discussione orale.
art. 127 cod. proc. pen.
Rilevato in connessione con l'art. 611: le forme previste per la discussione orale non sono applicabili a tutti i ricorsi, perciò la richiesta puo' essere rigettata se incompatibile con l'assetto normativo del ricorso.
art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
Norma sulla protezione dei dati personali: la sentenza richiama l'obbligo di omettere generalita' e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La continuazione richiede l'unicita' del disegno criminoso: non basta la mera contiguita' temporale, e' necessario valutare indici esteriori (omogeneita' dei reati, contiguita' spazio-temporale, modalita' esecutive, causalita', sistematicita').
- Lo stato di tossicodipendenza e' un elemento rilevante che puo' giustificare il riconoscimento della continuazione se provato e se le altre condizioni di contiguita' e omogeneita' sono presenti; non produce automaticamente la continuazione.
- Il giudice deve motivare adeguatamente ogni elemento ritenuto decisivo: la semplice affermazione della non prova o la valorizzazione di un episodio (es. arresto in flagranza) non e' sufficiente senza spiegare perche' escluda l'unita' progettuale.
- Documentazione clinica antecedente o contemporanea ai fatti (relazioni Ser.D., cartelle di trattamento, date di terapie metadoniche, attestazioni di accesso ai servizi) e i provvedimenti penali che riconoscono elementi comuni sono prove rilevanti e devono essere valutate dal giudice.
- L'arresto in flagranza non esclude di per se' la continuita'; va valutato nel contesto complessivo degli elementi probatori.
- In caso di carenza motivazionale su punti decisivi, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame; pertanto, in situazioni analoghe e' opportuno predisporre e produrre documentazione clinica dettagliata e indicare chiaramente gli indici di unita' del disegno criminoso.
- Richieste procedurali come la trattazione orale possono essere rigettate se il tipo di ricorso non rientra tra quelli per i quali la legge prevede la discussione orale secondo le forme stabilite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14975/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14977/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14978/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14979/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14980/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14982/2026 del 27/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →