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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2081

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2081 della Commissione, del 17 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R2081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo del 62,5% sulle importazioni di suole in acciaio originarie della RPC, confermando l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole e nesso causale ai sensi del regolamento di base n. 2016/1036. La Commissione esclude dall’ambito alcune suole in acciaio ottenute da colata, ma respinge le altre richieste di esclusione. Viene inoltre disciplinata l’applicazione del dazio ai prodotti assemblati in cingoli a catena, con una soglia minima del 31% del valore del cingolo per l’indicazione del valore delle suole importate, e viene disposta la riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, con disciplina specifica per i prodotti assemblati in cingoli a catena e riscossione definitiva dei dazi provvisori.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, anche se assemblate in un cingolo a catena, utilizzate su macchine classificate alle voci 8426, 8429 o 8430 o su trasportatori a nastro alla voce 8428, attualmente classificate nei codici NC ex 8431 39 00, ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 e nei corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Sono escluse specifiche suole in acciaio ottenute da colata con determinate dimensioni e assenza di denti, e il regolamento disciplina anche il trattamento dei prodotti importati come parte di cingoli a catena. Le misure si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Dazio antidumping definitivo sulle suole in acciaio originarie della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2081 conclude l’inchiesta antidumping avviata il 23 agosto 2024 sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2016/1036, accerta dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale, e istituisce un dazio definitivo del 62,5%.

Procedura e svolgimento dell’inchiesta

La Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base di una denuncia presentata da Duferco Travi e Profilati S.p.A. ed ha successivamente disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2721. Dopo l’istituzione di dazi provvisori il 22 aprile 2025 con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/780, sono state acquisite osservazioni da importatori, esportatori e utilizzatori, seguite da ulteriori divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni.

Prodotto oggetto dell’inchiesta e principali esclusioni

Il prodotto interessato è costituito da alcune suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, utilizzate su macchine classificate alle voci 8426, 8429 o 8430 o su trasportatori a nastro della voce 8428, attualmente classificato sotto specifici codici NC e TARIC. La Commissione ha escluso dall’ambito del dazio le suole in acciaio ottenute da colata aventi precise dimensioni e prive di denti di una certa misura, ritenendo che presentino caratteristiche tecniche e fisiche diverse e non siano prodotte, né producibili nell’immediato, dall’industria dell’Unione.

Richieste di esclusione respinte

Sono state respinte le richieste di esclusione presentate per altri tipi di prodotto, tra cui suole ottenute da stampaggio, suole con estremità ricurve, suole con soprassuole in gomma e suole esportate dal gruppo Caterpillar. La Commissione ha ritenuto, in sintesi, che tali richieste non fossero suffragate da elementi probatori sufficienti o che i prodotti restassero in concorrenza con le suole prodotte nell’Unione; per alcune richieste è stata anche rilevata la tardività della presentazione, senza che ciò impedisse comunque l’esame nel merito.

Determinazione del dumping

In materia di dumping, la Commissione conferma l’impostazione già illustrata nel provvedimento provvisorio, inclusa l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per la determinazione del valore normale in presenza di distorsioni significative. Vengono respinte le contestazioni sulle fonti di costo, sui riferimenti per il gas naturale, sul prezzo all’esportazione e sul confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione. Il margine di dumping definitivo è fissato al 62,5% per tutte le importazioni originarie della RPC.

Pregiudizio e nesso causale

La Commissione conferma che le importazioni cinesi hanno aumentato la loro quota di mercato a scapito dell’industria dell’Unione, mentre il consumo dell’Unione è cresciuto del 3% nel periodo in esame. Sono state respinte le tesi che attribuivano il pregiudizio alla contrazione della domanda, alle importazioni dalla Corea o ad altri fattori alternativi. La Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, senza che altri fattori interrompano il nesso causale.

Interesse dell’Unione

La Commissione esamina l’interesse dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dell’approvvigionamento sul mercato dell’Unione, respingendo le obiezioni sollevate circa presunti aumenti eccessivi dei prezzi, effetti monopolistici o rischi di carenze di offerta. Viene osservato che sul mercato restano presenti altri produttori dell’Unione e importazioni da paesi terzi, e che le misure mirano a ristabilire condizioni di concorrenza e non a chiudere il mercato.

Dazio su prodotti assemblati e meccanismo di applicazione

Poiché le suole in acciaio possono essere importate come parte di cingoli a catena, il regolamento prevede un meccanismo specifico: il valore delle suole deve essere dichiarato, e se è inferiore al 31% del valore del cingolo assemblato o non è indicato, il dazio si applica su un importo pari al 31% del prezzo del cingolo. La Commissione precisa che il dazio colpisce solo il valore della componente soggetta a dumping, non il prodotto assemblato nel suo complesso.

Riscossione dei dazi provvisori e mancata retroattività

Gli importi versati a titolo di dazio provvisorio vengono riscossi definitivamente nei limiti delle aliquote definitive, mentre gli importi eccedenti sono svincolati. La Commissione esclude la riscossione retroattiva perché, dai dati raccolti dopo la registrazione, non emerge un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo del 62,5% sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Il dazio è calcolato sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Definizione del prodotto e classificazione doganale

Il prodotto interessato comprende alcune suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, con lunghezza massima di 3 000 mm, destinate a macchine delle voci 8426, 8429, 8430 o a trasportatori a nastro della voce 8428. Sono indicati i codici NC ex 8431 39 00, ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 e i relativi codici TARIC.

Esclusione di specifiche suole in acciaio ottenute da colata

Sono escluse dal dazio le suole in acciaio con lunghezza superiore a 380 mm, altezza di 140 mm e peso di 118 kg, prive di denti di qualsiasi forma di dimensione pari o superiore a 1 mm. L’esclusione si applica anche al dazio provvisorio.

Applicazione ai prodotti assemblati in cingoli a catena

Se le suole in acciaio sono importate come parte di un cingolo a catena, il valore delle suole deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica. Se il valore dichiarato è inferiore al 31% del valore del cingolo assemblato, o non è indicato, il dazio si applica su un importo pari al 31% del prezzo del cingolo assemblato. È richiesta una fattura commerciale valida con informazioni sufficientemente dettagliate; gli Stati membri devono comunicare mensilmente alla Commissione il valore dichiarato.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.

Retroattività esclusa

La Commissione ha esaminato la possibilità di riscossione retroattiva ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, ma ha concluso che non erano soddisfatte le condizioni, in particolare per l’assenza di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta. Pertanto non è disposta la riscossione retroattiva.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialeunione doganale

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