Regolamento (UE) 2025/2084
Regolamento (UE) 2025/2084 della Commissione, del 17 ottobre 2025, recante modifica del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dell’estratto di quillaia (E 999) e del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche dell’estratto di quillaia (E 999)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE dell’estratto di quillaia (E 999) sulla base dei pareri scientifici EFSA, ampliandone gli usi autorizzati e fissando livelli massimi espressi come saponine. Contestualmente, modifica le specifiche di purezza e identità dell’additivo, introducendo/aggiornando limiti per elementi tossici, ossalato di calcio e criteri microbiologici. Sono previste misure transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte e l’adeguamento degli operatori, con applicazione differita delle nuove specifiche al 9 maggio 2026.
Modifica le norme UE sugli additivi alimentari per autorizzare e aggiornare l’uso dell’estratto di quillaia (E 999) negli alimenti, negli aromi e negli integratori alimentari, e ne rivede le specifiche tecniche.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo alimentare estratto di quillaia (E 999), nonché agli alimenti e agli aromi che lo contengono e agli integratori alimentari solidi e liquidi, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Incide sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 (uso negli alimenti), sull’allegato III del medesimo regolamento (uso negli additivi/ingredienti/aromi/nutrienti) e sull’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 (specifiche). Prevede norme transitorie per l’estratto di quillaia legalmente immesso sul mercato prima del 9 maggio 2026 e per gli alimenti che lo contengono.
Regolamento (UE) 2025/2084: estratto di quillaia (E 999)
Il regolamento interviene sulla disciplina degli additivi alimentari per adeguare l’autorizzazione e le specifiche dell’estratto di quillaia (E 999) alle più recenti valutazioni scientifiche dell’EFSA. La Commissione, richiamando i pareri del 2019, 2024 e le richieste di dati tecnici, amplia gli usi consentiti, introduce limiti quantitativi espressi come saponine e aggiorna i parametri di purezza e sicurezza del prodotto.
Contesto e finalità
Il provvedimento si fonda sul sistema degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contengono rispettivamente l’elenco degli additivi autorizzati negli alimenti e quello degli additivi autorizzati negli additivi, enzimi, aromi e nutrienti. Si innesta inoltre sulla procedura uniforme di autorizzazione del regolamento (CE) n. 1331/2008 e sulle specifiche tecniche fissate dal regolamento (UE) n. 231/2012.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli operatori del settore alimentare che utilizzano o commercializzano l’estratto di quillaia (E 999), nonché i prodotti alimentari, gli aromi e gli integratori alimentari che lo contengono. L’estensione degli usi riguarda in particolare bevande aromatizzate, sidri e sidri di pere, alcuni aromi destinati a categorie alimentari specifiche, e integratori alimentari solidi e liquidi, con esclusione di quelli per lattanti e bambini nella prima infanzia.
Nuove autorizzazioni d’uso negli alimenti
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato per indicare nuovi o aggiornati impieghi dell’E 999 in categorie alimentari determinate. Nei prodotti interessati i limiti sono espressi come saponine, in coerenza con la componente funzionale dell’additivo. Per il sidro e il sidro di pere il testo mantiene un’esclusione per alcune tipologie tradizionali nominate espressamente nel regolamento.
Uso dell’E 999 negli aromi
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è integrato per autorizzare l’estratto di quillaia negli aromi impiegati in specifiche categorie di alimenti. I limiti massimi nel prodotto finale sono:
- 4 mg/kg per altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito;
- 2 mg/kg per le gomme da masticare;
- 2 mg/l per zuppe, minestre e brodi;
- 1,2 mg/l per caffè, tè, infusioni e preparati correlati;
- 0,2 mg/kg per snack a base di patate, cereali, farina o amido.
Integratori alimentari
Il regolamento autorizza l’uso dell’estratto di quillaia come emulsionante negli integratori alimentari solidi e liquidi, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Il limite massimo è pari a 3350, espresso come saponine, per entrambe le categorie 17.1 e 17.2.
Revisione delle specifiche tecniche
Il regolamento sostituisce integralmente la voce relativa all’E 999 nel regolamento (UE) n. 231/2012. La nuova definizione descrive l’estratto come prodotto di estrazione acquosa da Quillaia saponaria Molina o altre specie di Quillaia, seguito da specifici passaggi di processo. Sono anche indicati il sinonimo "estratto di legno di Panama" e il numero CAS 68990-67-0.
Purezza, contaminanti e criteri microbiologici
La sostanza deve contenere almeno il 20 % di saponine sulla sostanza secca. Le nuove specifiche introducono limiti stringenti per metalli pesanti e altri contaminanti:
- arsenico: non più di 5 mg/kg di saponine;
- piombo: non più di 3 mg/kg di saponine;
- mercurio: non più di 0,5 mg/kg di saponine;
- cadmio: non più di 0,5 mg/kg di saponine;
- ossalato di calcio: non più di 6 g/kg di saponine.
Sono inoltre previsti criteri microbiologici obbligatori, con assenza di Salmonella spp in 25 g, di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in 1 g, e limiti massimi per carica aerobica totale, lieviti e muffe.
Entrata in vigore e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la modifica delle specifiche di cui all’articolo 3 si applica solo dal 9 maggio 2026. È previsto un regime transitorio che consente:
- l’uso dell’estratto di quillaia legalmente immesso sul mercato prima del 9 maggio 2026 fino all’esaurimento delle scorte;
- la commercializzazione degli alimenti che lo contengono fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori alimentari il regolamento comporta la necessità di verificare formulazioni, etichettatura tecnica interna e conformità ai nuovi limiti di impiego espressi come saponine, nonché di adeguare la documentazione di qualità e controllo ai nuovi standard di purezza. Per i consulenti legali e fiscali del settore food, il punto centrale è la gestione del periodo transitorio e l’allineamento delle specifiche di fornitura e dei controlli analitici alle nuove prescrizioni UE.
Disposizioni principali
Nuove autorizzazioni d’uso dell’E 999 negli alimenti
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato per confermare o introdurre l’uso dell’estratto di quillaia nelle bevande aromatizzate (categoria 14.1.4) e nel sidro e sidro di pere (categoria 14.2.3), con indicazione che i limiti sono espressi come saponine e, per il sidro e sidro di pere, con esclusione di talune tipologie tradizionali elencate nel testo. Sono inoltre autorizzati gli usi negli integratori alimentari in forma solida e liquida, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (categorie 17.1 e 17.2), con tenore massimo pari a 3350 come saponine.
Uso dell’E 999 negli aromi per specifiche categorie di alimenti
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è integrato per consentire l’uso dell’estratto di quillaia come additivo portatore/ingrediente negli aromi impiegati in determinate categorie di alimenti: confetteria diversa, chewing-gum, zuppe/minestre/brodi, caffè-tè-infusioni ed estratti correlati, snack a base di patate/cereali/farina/amido. Per ciascuna categoria sono fissati limiti massimi nel prodotto finale, espressi come saponine, pari a 4 mg/kg, 2 mg/kg, 2 mg/l, 1,2 mg/l e 0,2 mg/kg rispettivamente.
Revisione delle specifiche dell’additivo
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è sostituito per ridefinire l’estratto di quillaia come estratto acquoso da Quillaia saponaria Molina o altre specie di Quillaia, ottenuto mediante chiarificazione, filtrazione, ultrafiltrazione, concentrazione e pastorizzazione. È indicato il numero CAS 68990-67-0 e il contenuto minimo di saponina non inferiore al 20 % sulla sostanza secca.
Limiti di purezza, contaminanti e criteri microbiologici
Le nuove specifiche fissano limiti massimi per arsenico (non più di 5 mg/kg di saponine), piombo (3 mg/kg di saponine), mercurio (0,5 mg/kg di saponine), cadmio (0,5 mg/kg di saponine) e ossalato di calcio (6 g/kg di saponine). Sono inoltre previsti criteri microbiologici: carica aerobica totale non superiore a 100 colonie per grammo, assenza di Salmonella spp in 25 g, assenza di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli in 1 g, lieviti e muffe non oltre 10 colonie per grammo.
Misure transitorie e differimento dell’applicazione
L’estratto di quillaia legalmente immesso sul mercato prima del 9 maggio 2026 può continuare a essere aggiunto agli alimenti conformemente agli allegati II e III fino all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti contenenti tale additivo, se legalmente immessi sul mercato prima della stessa data, possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. L’articolo 3, relativo alla modifica delle specifiche del regolamento (UE) n. 231/2012, si applica dal 9 maggio 2026.
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