Regolamento (UE) 2025/2086
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2086 della Commissione, del 17 ottobre 2025, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2021/2282 relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, norme procedurali per l'interazione durante la preparazione e l'aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a livello di Unione, lo scambio di informazioni in merito a tale preparazione e tale aggiornamento e la partecipazione a queste ultime attività, nonché modelli per tali valutazioni cliniche congiunte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il quadro procedurale operativo per le valutazioni cliniche congiunte UE di dispositivi medici e IVD, disciplinando scambi informativi, tempistiche, consultazioni, selezione di esperti e stakeholder, formati dei fascicoli e modelli delle relazioni. Esso coordina l’azione tra Commissione, gruppo di coordinamento, organismi notificati e gruppi di esperti, con l’obiettivo di evitare duplicazioni nazionali e garantire avvio tempestivo, qualità scientifica e trasparenza delle JCA. Il testo contiene anche regole specifiche su riservatezza, pubblicazione, uso della piattaforma informatica HTA e trattamento dei dati personali. Gli allegati forniscono modelli dettagliati e struttura dei fascicoli e delle relazioni per dispositivi medici e IVD.
Norme procedurali dettagliate per l’interazione, lo scambio di informazioni, la partecipazione degli stakeholder e i modelli documentali nelle valutazioni cliniche congiunte a livello UE di dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2282.
Ambito di applicazione
Si applica alle valutazioni cliniche congiunte (JCA) dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a livello di Unione, nonché ai relativi aggiornamenti e riavvii, nell’ambito del sistema HTA istituito dal regolamento (UE) 2021/2282. Coinvolge la Commissione europea (segretariato HTA), il gruppo di coordinamento degli Stati membri, i sottogruppi JCA, gli organismi notificati, i gruppi di esperti designati ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, i singoli esperti, i pazienti e le organizzazioni di portatori di interessi. Prevede applicazione diretta negli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; disciplina inoltre il trattamento di dati personali e la pubblicazione di documenti, con esclusione implicita di ambiti diversi dalle JCA e dai loro aggiornamenti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2086 della Commissione
Il regolamento attua il sistema di valutazione delle tecnologie sanitarie previsto dal regolamento (UE) 2021/2282 per la componente relativa a dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro. Esso nasce dall’esigenza di coordinare in modo uniforme a livello UE la preparazione, lo svolgimento, l’aggiornamento e la pubblicazione delle valutazioni cliniche congiunte, garantendo al contempo qualità scientifica, buona amministrazione, protezione dei dati e tutela delle informazioni commercialmente riservate.
Contesto e finalità
Nei considerando emerge la necessità di evitare duplicazioni tra valutazioni nazionali e procedura europea, assicurando che la JCA inizi quanto più possibile subito dopo la certificazione del dispositivo a norma dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746. Il regolamento disciplina quindi la sequenza procedurale che va dalla raccomandazione del gruppo di coordinamento alla decisione di selezione della Commissione, fino alla relazione finale e ai successivi aggiornamenti o riavvii.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il testo si applica alle valutazioni cliniche congiunte, agli aggiornamenti e ai riavvii riguardanti dispositivi medici e IVD. Sono coinvolti la Commissione (quale segretariato HTA), il gruppo di coordinamento degli Stati membri, il sottogruppo JCA, gli organismi notificati, l’EMA, i gruppi di esperti, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, i singoli esperti e talune organizzazioni di stakeholder. La disciplina opera in modo direttamente applicabile negli Stati membri e ha rilievo SEE.
Comunicazioni preliminari e selezione dei dispositivi
Dopo la raccomandazione del gruppo di coordinamento, il segretariato HTA deve informare gli sviluppatori di tecnologie sanitarie di tutti i dispositivi per i quali i gruppi di esperti hanno espresso un parere scientifico nel periodo considerato, sia che il dispositivo sia stato raccomandato sia che non lo sia stato. Se la Commissione, con la decisione ex articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2282, seleziona dispositivi non raccomandati, il segretariato ne informa senza indugio gli sviluppatori interessati e chiede le informazioni necessarie per la definizione dell’ambito di valutazione.
Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie devono trasmettere il certificato di conformità e le istruzioni per l’uso entro 7 giorni dall’ultimo tra il rilascio del certificato e la richiesta del segretariato. Le stesse informazioni possono essere fornite tramite rinvio alla registrazione in EUDAMED, se già pienamente disponibili. Parallelamente, gli organismi notificati sono tenuti a comunicare al segretariato l’esito della certificazione, salvo che i dati siano già in banca dati europea.
Coordinamento con gruppi di esperti e stakeholder
Il segretariato HTA comunica tramite EMA la raccomandazione del gruppo di coordinamento ai gruppi di esperti che hanno espresso il parere scientifico. Le informazioni ricevute da sviluppatori, organismi notificati, Stati membri e singoli esperti devono essere tempestivamente condivise con gruppo di coordinamento, sottogruppo JCA e valutatore/co-valutatore.
Il regolamento valorizza anche la partecipazione degli stakeholder: il sottogruppo JCA può coinvolgere organizzazioni di pazienti, operatori sanitari e società cliniche/scientifiche in momenti appropriati della procedura. I contributi sono veicolati dal segretariato HTA.
Selezione dei singoli esperti e conflitti di interesse
Per ogni dispositivo il sottogruppo JCA deve definire, senza indugio, le competenze richieste ai singoli esperti. Il segretariato HTA individua gli esperti consultando, se necessario, rete dei portatori di interessi, reti europee di riferimento per malattie rare e complesse, portale sulle malattie rare, referenti nazionali per gli studi clinici, EMA e altre fonti pertinenti. Se le fonti iniziali non bastano, possono essere consultati anche altri repertori, i membri del gruppo di coordinamento e agenzie o organizzazioni europee e internazionali.
La Commissione valuta gli interessi dichiarati dei singoli esperti secondo la disciplina sui conflitti di interesse prima che il sottogruppo JCA operi la selezione finale. La partecipazione è subordinata alla firma di un accordo di riservatezza.
Definizione dell’ambito di valutazione
Il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara una proposta di ambito di valutazione in termini di popolazione, intervento, comparatori ed esiti (PICO), tenendo conto delle informazioni già disponibili e, se del caso, del documento finale di consultazione scientifica congiunta. La proposta è condivisa con il sottogruppo JCA e quindi consolidata per riflettere le esigenze degli Stati membri nel minor numero possibile di combinazioni PICO.
L’ambito di valutazione deve essere completato entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni iniziali trasmesse dallo sviluppatore, oppure entro 10 giorni dalla decisione della Commissione che seleziona il dispositivo, se successiva. Su richiesta dello sviluppatore può essere organizzata una riunione esplicativa entro 20 giorni dal completamento dell’ambito.
Fascicolo dello sviluppatore: contenuti e termini
Il fascicolo da trasmettere alla Commissione deve seguire i modelli dettagliati degli allegati I e II, separatamente per dispositivi medici e IVD. Per i dispositivi medici il fascicolo deve includere, tra l’altro, dati sul dispositivo, sul contesto clinico, sui metodi di ricerca e selezione degli studi, sui risultati e sulle appendici documentali; per gli IVD la struttura è analoga ma adattata alla valutazione delle prestazioni e ai documenti PER/CPSP.
Il termine ordinario per trasmettere il fascicolo è di 100 giorni dalla notifica della prima richiesta. In casi giustificati può essere prorogato fino a 30 giorni. Per le integrazioni richieste con la seconda richiesta della Commissione il termine è di 15 giorni, ridotto a 7 giorni se mancano solo informazioni di scarso rilievo. Analoghi termini tra 7 e 30 giorni valgono per richieste di ulteriori chiarimenti o aggiornamenti, inclusi i casi di riavvio.
Verifica del fascicolo e redazione delle relazioni
Entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione del fascicolo la Commissione verifica, consultando se necessario valutatore e co-valutatore, se esso soddisfa i requisiti dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2282. Successivamente il valutatore prepara la bozza di relazione JCA e la bozza di relazione di sintesi; il sottogruppo JCA esamina le bozze, raccoglie contributi degli esperti e produce versioni rivedute.
Le bozze rivedute devono essere completate entro 165 giorni dalla conferma di conformità del fascicolo, salvo il caso di riavvio o aggiornamento. Il gruppo di coordinamento le approva entro 30 giorni dal ricevimento. Se durante il processo emergono nuovi dati clinici trasmessi dallo sviluppatore entro 60 giorni dalla conferma di conformità del fascicolo, tali dati devono essere presi in considerazione nelle relazioni.
Riavvio e aggiornamento delle JCA
Il regolamento disciplina in modo distinto il riavvio e l’aggiornamento. In caso di interruzione della JCA, se uno Stato membro trasmette entro 5 mesi dal termine previsto per la prima richiesta le informazioni mancanti, la Commissione valuta di nuovo la conformità del fascicolo e comunica l’esito entro 10 giorni lavorativi. Se il gruppo di coordinamento decide di riavviare la valutazione, si applicano le regole ordinarie sulle relazioni.
Per gli aggiornamenti, lo sviluppatore può presentare nuove evidenze anche di propria iniziativa. Il gruppo di coordinamento può includere l’aggiornamento nel programma di lavoro annuale; se l’ambito di valutazione va modificato, il sottogruppo JCA deve aggiornarlo entro 60 giorni, mentre le bozze rivedute finali devono essere completate entro 345 giorni dall’avvio dell’aggiornamento. Se l’ambito non cambia, il termine resta di 165 giorni dalla conferma di conformità del fascicolo aggiornato.
Digitalizzazione, pubblicazione e riservatezza
Tutta la documentazione deve essere trasmessa e scambiata in formato digitale tramite la piattaforma informatica HTA. La Commissione pubblica la relazione JCA e la relazione di sintesi insieme ad altra documentazione rilevante dopo avere valutato i pareri del sottogruppo JCA sulle richieste di riservatezza commerciale presentate dallo sviluppatore. Prima della pubblicazione, la Commissione comunica l’elenco delle informazioni che non ritiene riservate e informa lo sviluppatore della possibilità di impugnare il diniego di oscuramento.
Protezione dei dati personali
La Commissione è titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. I dati trattati riguardano i rappresentanti del gruppo di coordinamento e del sottogruppo JCA, i singoli esperti, i rappresentanti degli sviluppatori e degli stakeholder. I dati dei pazienti non possono essere pubblicati. La conservazione è limitata al necessario e comunque non oltre 15 anni dalla cessazione della partecipazione alla JCA; per i singoli esperti non selezionati il limite massimo è di 3 anni. È previsto un riesame biennale della necessità di conservazione.
Modelli contenuti negli allegati
Gli allegati definiscono in modo molto analitico la struttura dei fascicoli e delle relazioni. Per i dispositivi medici e per gli IVD sono previsti schemi separati, ma logicamente analoghi, con sezioni su contesto clinico, caratterizzazione del dispositivo, ambito di valutazione, metodi, risultati, riferimenti e appendici. L’allegato V sintetizza i contenuti minimi della relazione di sintesi, che deve essere concisa e leggibile autonomamente, indicando intervento, patologia/popolazione, ambito di valutazione, partecipazione di pazienti e stakeholder e tabelle sulle incertezze delle evidenze per ciascun PICO.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura del regime procedurale
L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: cooperazione e scambio di informazioni tra gruppo di coordinamento, Commissione/segretariato HTA, organismi notificati e gruppi di esperti; interazione con sviluppatori, pazienti ed esperti; selezione e consultazione di stakeholder e singoli esperti; formato e modelli per fascicoli e relazioni JCA.
Informazioni iniziali agli sviluppatori e agli organismi notificati
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 prevedono che, dopo la raccomandazione del gruppo di coordinamento ex articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2282, il segretariato HTA informi gli sviluppatori e gli organismi notificati dell’esito della selezione o della mancata selezione e dei relativi motivi. Gli sviluppatori selezionati devono trasmettere il certificato di conformità e le istruzioni per l’uso entro 7 giorni dall’ultimo tra rilascio del certificato e richiesta del segretariato. Gli organismi notificati devono comunicare rilascio, rifiuto o ritiro della certificazione entro 7 giorni, salvo dati già disponibili in EUDAMED.
Scambio di informazioni con gruppi di esperti e Stati membri
Il segretariato HTA informa, tramite l’EMA, i gruppi di esperti della raccomandazione del gruppo di coordinamento; inoltre comunica senza indugio al gruppo di coordinamento, al sottogruppo JCA e ai valutatori/co-valutatori tutte le informazioni ricevute da sviluppatori, organismi notificati, singoli esperti e Stati membri. Lo scambio avviene tramite la piattaforma informatica HTA.
Selezione e partecipazione dei singoli esperti
L’articolo 8 disciplina l’individuazione dei singoli esperti sulla base della patologia, del settore terapeutico e di eventuali competenze specialistiche richieste. Il segretariato può consultare rete dei portatori di interessi, reti europee di riferimento, portale malattie rare, referenti nazionali per le sperimentazioni cliniche, EMA e altre fonti. La Commissione valuta i conflitti di interesse prima della selezione finale da parte del sottogruppo JCA; l’articolo 9 richiede la firma di un accordo di riservatezza.
Coinvolgimento degli stakeholder
L’articolo 10 consente al sottogruppo JCA di offrire a organizzazioni di pazienti, operatori sanitari e società cliniche/scientifiche l’opportunità di fornire contributi su patologia, settore terapeutico, dispositivo, comparatori e altri temi pertinenti, tramite il segretariato HTA.
Definizione e completamento dell’ambito di valutazione
L’articolo 11 prevede che il valutatore, con il co-valutatore, prepari una proposta di ambito di valutazione PICO, tenendo conto delle informazioni del fascicolo e di eventuali consultazioni scientifiche congiunte; la proposta è condivisa con il sottogruppo JCA e poi consolidata. L’articolo 12 fissa il completamento dell’ambito entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni ex articolo 3, paragrafo 1, oppure entro 10 giorni dalla decisione di selezione della Commissione se successiva. L’articolo 13 consente una riunione esplicativa su richiesta dello sviluppatore, entro 20 giorni dal completamento dell’ambito.
Fascicolo HTD e termini di presentazione
L’articolo 14 stabilisce che lo sviluppatore trasmetta il fascicolo digitale secondo i modelli di allegato I (MD) o II (IVD). Il termine ordinario è 100 giorni dalla notifica della prima richiesta; è possibile una proroga fino a 30 giorni in casi giustificati con consenso del valutatore e co-valutatore. Per informazioni mancanti nella seconda richiesta, il termine è di 15 giorni, o 7 giorni per informazioni di scarso rilievo. Ulteriori specifiche o aggiornamenti in caso di riavvio seguono termini tra 7 e 30 giorni.
Verifica del fascicolo e bozze di relazione
L’articolo 15 impone alla Commissione, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo, di confermarne la conformità ai requisiti dell’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/2282. Gli articoli 16 e 17 disciplinano la preparazione, revisione, completamento e approvazione delle bozze della relazione di valutazione clinica congiunta e della relazione di sintesi, con termine di 165 giorni dalla conferma di conformità e approvazione del gruppo di coordinamento entro 30 giorni.
Riavvio e aggiornamento delle JCA
Gli articoli 18 e 19 disciplinano il riavvio della JCA in caso di interruzione e l’aggiornamento quando emergono nuove evidenze. Se uno Stato membro condivide dati entro 5 mesi dal termine per la prima richiesta, la Commissione valuta la conformità entro 10 giorni lavorativi. Per gli aggiornamenti, il sottogruppo JCA decide se occorre aggiornare anche l’ambito di valutazione; in tal caso il nuovo ambito si completa entro 60 giorni, mentre le bozze rivedute si completano entro 345 giorni dall’avvio dell’aggiornamento se l’ambito va aggiornato, oppure entro 165 giorni se non serve aggiornamento dell’ambito.
Digitalizzazione, pubblicazione e riservatezza
L’articolo 20 impone che tutta la documentazione sia inviata in formato digitale e scambiata tramite la piattaforma informatica HTA. L’articolo 21 prevede la pubblicazione della relazione JCA, della relazione di sintesi e della documentazione di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettere d) e i), del regolamento (UE) 2021/2282, previa valutazione del carattere sensibile delle informazioni richieste come riservate e con possibilità per lo sviluppatore di contestare il diniego di oscuramento.
Trattamento dei dati personali
L’articolo 22 identifica la Commissione come titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e individua le categorie di dati trattabili: dati identificativi e di contatto di rappresentanti del gruppo di coordinamento, sottogruppo JCA, sviluppatori e portatori di interessi, oltre ai dati dei singoli esperti. I dati dei pazienti non possono essere pubblicati. La conservazione è limitata al necessario e comunque non oltre 15 anni dalla cessazione della partecipazione, con riesame biennale; per i singoli esperti non selezionati il limite è di 3 anni.
Modelli e allegati tecnici
Gli allegati I e II contengono i modelli per i fascicoli JCA rispettivamente per dispositivi medici e IVD; gli allegati III e IV i modelli per le relazioni JCA; l’allegato V il modello di relazione di sintesi. Gli allegati specificano contenuti minimi, struttura per sezioni, PICO, evidenze cliniche, ricerca bibliografica, analisi dei dati, riferimenti, contributi di esperti e portatori di interessi, e documentazione di supporto.
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